Determinazione della quota di riserva dei legittimari al momento dell’apertura della successione
Cassazione 13524/2006 Con la
sentenza in esame, le S.U. della Corte di Cassazione risolvono il contrasto fra
indirizzi giurisprudenziali relativo alla determinazione della quota di riserva
spettante ai legittimari in caso di rinunzia di uno di essi alla propria quota.
Il
problema interpretativo, in buona sostanza, è sempre stato questo: occorre fare
riferimento al numero dei legittimari esistenti (cd. chiamati) al momento dell’apertura
della successione o a quelli che effettivamente e concretamente vengono alla
successione a seguito del vittorioso esperimento di un’azione di riduzione o di
prescrizione o rinunzia ad agire di taluni degli eredi pretermessi a tale
azione?
Orbene,
la sentenza in esame, nella sua massima, così recita: “Ai fini dell’individuazione
della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai
singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento
alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a
quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per
rinuncia o prescrizione)dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei
legittimari”.
La sentenza
in esame considera in via esemplificativa le ipotesi seguenti. “Ad es., in base
all’art. 542, primo comma, cod. civ., se chi muore lascia, oltre al coniuge, un
solo figlio, legittimo o naturale, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio
ed un altro terzo spetta al coniuge; in base all’art. 542, secondo comma, cod. civ.,
quando, invece, i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un altro
quarto”. Secondo le S.U. per entrambe le ipotesi si pone il problema “se il mancato
esercizio dell’azione di riduzione da parte del coniuge pretermesso comporta che
la legittima dell’unico figlio o dei più figli si “espanda”, diventando
rispettivamente pari alla metà o ai due terzi del patrimonio del de cuius,
secondo quanto previsto dall’art. 536, primo e secondo comma, cod. civ. con
riferimento alla ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 542 cod. civ. si
pone il problema se il mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte dell’unico
figlio comporta la espansione della legittima del coniuge, in modo da farle
raggiungere la misura prevista dall’art. 540, primo comma, cod. civ. Con riferimento,
infine, all’ipotesi prevista dall’art. 542, secondo comma, cod. civ., si pone
il problema se l’esperimento dell’azione di riduzione da parte di uno solo dei
figli comporta che la legittima allo stesso spettante debba essere determinata
secondo quanto disposto dal primo comma”.
Secondo la
sentenza n. 13524/06 in esame, la lettera degli articoli 537,538 e 542 c.c. con
il richiamo al verbo “lasciare”, intende riferirsi – ai fini del calcolo della quota
di riserva – alla situazione esistente al momento dell’apertura della
successione; non viene presa in considerazione, invece, la possibilità che
venga esperita l’azione di riduzione da parte di alcuni soltanto dei
legittimari, mentre altri vi rinunziano o fanno decorrere il termine di
prescrizione.
Ne
consegue che il precedente orientamento della Cassazione (ex plurimis,
Cass. 1529/95), in base al quale – nel caso che ci occupa – si ritiene verificarsi
la cd. espansione della quota di riserva (ciò anche in base ad un’applicazione
analogica degli artt. 521 e 522 c.c. in virtù dei quali si verifica l’accrescimento
in favore degli eredi accettanti), resta definitivamente superato.
Invero, a
tenore della sentenza n. 13524/06, non è concepibile, nella situazione in esame,
un’ estensione in via analogica delle norme in tema di successione legittima.
La ratio ispiratrice della successione necessaria conduce le S.U. ad
evitare il cd. effetto espansivo della quota di riserva. La ratio è,
infatti, quella di garantire a determinati congiunti una porzione del
patrimonio del de cuius, consentendo, al contempo, a quest’ultimo di
sapere entro quali limiti egli possa disporre del proprio patrimonio in favore
di terzi.
Ciò
evidentemente può avvenire stabilendo un momento unico ed imprescindibile: il
momento dell’apertura della successione, a prescindere da eventuali rinunzie ed
esperimenti vittoriosi di azioni di riduzione da parte degli eredi pretermessi.
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