[an error occurred while processing this directive]
Concorsi in atto
Ultimissime
Normativa sul concorso
Consigli per la preparazione
Casi assegnati
Forum
Aggiornamento normativo
Siti di interesse
Concorso precedente
Home Page
 Cerca nel sito
 





Riforma del concorso notarile
D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 166

Il presente decreto legislativo, recante “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili” costituisce attuazione della delega contenuta nell’art. 7 comma 1 lettera a) n. 3 della legge 28 novembre 2005 n. 246, finalizzata al riordino dell’ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

In base alle nuove norme, la disciplina per l’accesso al notariato risulta parzialmente modificata.

Tali le modifiche più importanti:

1)       riduzione del periodo di pratica notarile da 24 a 18 mesi, con la possibilità di anticipare – per un periodo massimo di 6 mesi – l’inizio della pratica nel corso dell’ultimo anno di università;
2)      
svolgimento di un tirocinio obbligatorio di 120 giorni, a seguito del superamento della prova orale da parte del candidato idoneo;
3)      
elevazione del limite d’età per la partecipazione al concorso ad anni cinquanta;
4)      
introduzione del diritto a partecipare anche alle prove scritte dei due concorsi immediatamente successivi a quello in cui la prova preselettiva è stata superata (per un numero complessivo di tre);
5)      
modifica delle prove scritte del concorso: tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti lo svolgimento dell’atto e dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso. La durata delle prove è elevata ad otto ore in coerenza con il concorso in magistratura;
6)      
modifica dei criteri di correzione degli elaborati: giudizio complessivo di idoneità del candidato per l’ammissione alla prova orale, con l’attribuzione di un voto minimo di trentacinque punti fino ad un massimo di cinquanta per ciascuna delle tre prove scritte (con l’intento di ridurre i ricorsi per chi si collocava fra il minimo di novanta punti ed il numerol di centocinque necessario per l’idoneità). Nel caso in cui, dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze in base ai criteri stabiliti dalla commissione di esame, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi;
7)      
la materia della “volontaria giurisdizione”, a seguito dell’eliminazione dalle prove scritte, viene introdotta fra le prove orali                    

Vedi il testo della D.Lgs. n.166/2006