Riforma del concorso notarile
D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 166
Il presente decreto legislativo,
recante “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio
professionale, nonché in materia di coadiutori notarili” costituisce attuazione della delega contenuta nell’art. 7 comma 1
lettera a) n. 3 della legge 28 novembre 2005 n. 246, finalizzata al riordino
dell’ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
In base alle nuove norme, la disciplina per l’accesso al
notariato risulta parzialmente modificata.
Tali le modifiche più importanti:
1)
riduzione del periodo di pratica notarile da 24 a 18 mesi, con la possibilità di
anticipare – per un periodo massimo di 6 mesi – l’inizio della pratica nel
corso dell’ultimo anno di università;
2)
svolgimento di un tirocinio obbligatorio di 120 giorni, a seguito del
superamento della prova orale da parte del candidato idoneo;
3)
elevazione del limite d’età per la partecipazione al concorso ad anni
cinquanta;
4)
introduzione del diritto a partecipare anche alle prove scritte dei due
concorsi immediatamente successivi a quello in cui la prova preselettiva
è stata superata (per un numero complessivo di tre);
5)
modifica delle prove scritte del concorso: tre distinte prove teorico-pratiche
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di
diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti lo svolgimento dell’atto e
dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso. La
durata delle prove è elevata ad otto ore in coerenza con il concorso in
magistratura;
6)
modifica dei criteri di correzione degli elaborati: giudizio complessivo
di idoneità del candidato per l’ammissione alla prova orale, con l’attribuzione
di un voto minimo di trentacinque punti fino ad un massimo di cinquanta per
ciascuna delle tre prove scritte (con l’intento di ridurre i ricorsi per chi si
collocava fra il minimo di novanta punti ed il numerol
di centocinque necessario per l’idoneità). Nel caso in cui, dalla lettura del
primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze in base ai
criteri stabiliti dalla commissione di esame, la
sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura
degli elaborati successivi;
7)
la materia della “volontaria giurisdizione”, a seguito dell’eliminazione
dalle prove scritte, viene introdotta fra le prove orali
Vedi il testo della D.Lgs. n.166/2006
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