Concorsi in atto
Ultimissime
Normativa sul concorso
Consigli per la preparazione
Casi assegnati
Forum
Siti di interesse
Concorso precedente
Home Page
 Cerca nel sito
 





Accesso ai documenti amministrativi: la nuova disciplina
D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184

Con il D.P.R. 184/2006 è stato emanato — in ottemperanza al disposto dell’art. 23 della L. 15/2005 — un nuovo regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di “integrare o modificare” la disciplina di cui al previgente d.P.R. 352/1992.
In realtà, a ben vedere il regolamento in esame comporta una vera e propria abrogazione del citato d.P.R. 352/92: per effetto delle nuove disposizioni il diritto di accesso assurge infatti a vero e proprio principio dell’attività amministrativa, tant’è che – a tenore dell’art. 22, comma 2, l. 241/90 novellata — “attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurane l’imparzialità e la trasparenza”.
Con riguardo all’ambito di applicazione, occorre rimarcare che il diritto è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato — limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario — da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. Nella richiesta vanno indicati gli estremi identificativi del documento, o comunque tutti gli elementi che ne consentano l’individuazione.
Un’ importante previsione è contenuta nell’art. 3 del decreto, che pone a carico dell’amministrazione destinataria della richiesta di accesso l’obbligo di darne comunicazione ai controinteressati (da identificarsi nei soggetti che “dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”: cfr. art. 22 d.P.R. 184/2006) mediante l’invio di copia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione). Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare opposizione alla richiesta di accesso inoltrata.
Rientrando la comunicazione in esame fra gli atti del “procedimento di accesso” (come definito dalla L. 241/90 e dal D.P.R. 184/06), si deve ritenere che dal difetto della medesima consegua l’illegittimità dell’eventuale atto di assenso all’accesso operato dall’Amministrazione, con eventuale diritto al risarcimento del danno in favore del privato (controinteressato) leso.
Il d.P.R. 184/2006 ripropone la possibilità di accesso informale ai documenti amministrativi già delineata dal d.P.R. 352/92, consentendo all’interessato la facoltà di inoltrare una richiesta meramente verbale all’ufficio competente (con la precisazione che, ove si accerti in seguito l’esistenza di controinteressati, sarà onere dell’Amministrazione pretendere dal richiedente la formalizzazione della richiesta verbalmente inoltrata).
La richiesta di accesso va presentata (art. 5) all’ufficio dell’Amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. E’ da escludere, quindi, che il diritto di accesso possa essere esercitato presso uffici diversi da quelli indicati.
L’art. 6 prevede tuttavia che, nel caso di accesso formale, la richiesta presentata ad Amministrazione diversa da quella competente debba essere trasmessa a quest’ultima, dandone comunicazione agli interessati.
L’art. 25 della L. 241/90 fissa in 30 giorni (decorrenti, nell’ipotesi da ultimo considerata, dalla data in cui l’Amministrazione competente riceve la domanda di accesso) il termine per la conclusione del procedimento, trascorso il quale la richiesta “si intende respinta”. All’uopo occorre precisare che il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso richiesto in via formale devono essere motivati (art. 9, d.P.R. 184/06), a cura del responsabile del procedimento, con la specificazione delle circostanze in base alle quali la richiesta non può essere accolta o deve essere differito l’accesso, o con l’indicazione dei documenti sottratti all’accesso.
A dire il vero, anche l’accoglimento della richiesta – in quanto provvedimento amministrativo – deve essere motivato, soprattutto laddove siano presenti soggetti controinteressati.

Vedi il testo della D.P.R. 12/04/2006 n.184