Accesso ai documenti amministrativi: la nuova disciplina
D.P.R. 12 aprile 2006 n.
184
Con il D.P.R. 184/2006 è stato emanato — in ottemperanza al disposto dell’art. 23 della L. 15/2005 — un nuovo regolamento in materia di diritto di
accesso ai documenti amministrativi al fine di “integrare o modificare” la disciplina di cui al previgente d.P.R. 352/1992.
In realtà, a ben vedere il regolamento in esame comporta una vera e propria abrogazione del citato d.P.R. 352/92: per effetto delle nuove disposizioni
il diritto di accesso assurge infatti a vero e proprio principio dell’attività amministrativa, tant’è che – a tenore dell’art. 22, comma 2, l. 241/90
novellata — “attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire
la partecipazione e di assicurane l’imparzialità e la trasparenza”.
Con riguardo all’ambito di applicazione, occorre rimarcare che il diritto è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di
diritto privato — limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario — da parte di chiunque abbia
un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. Nella
richiesta vanno indicati gli estremi identificativi del documento, o comunque tutti gli elementi che ne consentano l’individuazione.
Un’ importante previsione è contenuta nell’art. 3 del decreto, che pone a carico dell’amministrazione destinataria della richiesta di accesso
l’obbligo di darne comunicazione ai controinteressati (da identificarsi nei soggetti che “dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza”: cfr. art. 22 d.P.R. 184/2006) mediante l’invio di copia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (o per via
telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione). Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i
controinteressati possono presentare opposizione alla richiesta di accesso inoltrata.
Rientrando la comunicazione in esame fra gli atti del “procedimento di accesso” (come definito dalla L. 241/90 e dal D.P.R. 184/06), si deve ritenere
che dal difetto della medesima consegua l’illegittimità dell’eventuale atto di assenso all’accesso operato dall’Amministrazione, con eventuale diritto
al risarcimento del danno in favore del privato (controinteressato) leso.
Il d.P.R. 184/2006 ripropone la possibilità di accesso informale ai documenti amministrativi già delineata dal d.P.R. 352/92, consentendo
all’interessato la facoltà di inoltrare una richiesta meramente verbale all’ufficio competente (con la precisazione che, ove si accerti in seguito
l’esistenza di controinteressati, sarà onere dell’Amministrazione pretendere dal richiedente la formalizzazione della richiesta verbalmente
inoltrata).
La richiesta di accesso va presentata (art. 5) all’ufficio dell’Amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente. E’ da escludere, quindi, che il diritto di accesso possa essere esercitato presso uffici diversi da quelli indicati.
L’art. 6 prevede tuttavia che, nel caso di accesso formale, la richiesta presentata ad Amministrazione diversa da quella competente debba essere
trasmessa a quest’ultima, dandone comunicazione agli interessati.
L’art. 25 della L. 241/90 fissa in 30 giorni (decorrenti, nell’ipotesi da ultimo considerata, dalla data in cui l’Amministrazione competente riceve la
domanda di accesso) il termine per la conclusione del procedimento, trascorso il quale la richiesta “si intende respinta”. All’uopo occorre precisare
che il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso richiesto in via formale devono essere motivati (art. 9, d.P.R. 184/06), a cura del
responsabile del procedimento, con la specificazione delle circostanze in base alle quali la richiesta non può essere accolta o deve essere differito
l’accesso, o con l’indicazione dei documenti sottratti all’accesso.
A dire il vero, anche l’accoglimento della richiesta – in quanto provvedimento amministrativo – deve essere motivato, soprattutto laddove siano
presenti soggetti controinteressati.
Vedi il testo della D.P.R. 12/04/2006 n.184
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