Coppie di fatto: tribunale ordinario o tribunale per i minorenni per i procedimenti relativi ai figli?
Legge 54/2006
La legge
54/06 (la cd. legge sull’affidamento condiviso) all’art. 4, secondo comma, stabilisce
che: “le disposizioni della presente legge si applicano anche…ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati”.
L’espressione
utilizzata dal legislatore ha aperto un acceso dibattito in dottrina ed in
giurisprudenza in ordine all’autorità giudiziaria (Tribunale ordinario o
Tribunale per i minorenni) da adire nell’ipotesi in cui i genitori non uniti in
matrimonio intendano ottenere la regolamentazione dell’affidamento e
dell’esercizio della potestà genitoriale sui loro figli, nonché l’emissione di
provvedimenti in tema di mantenimento del minore e di assegnazione della casa
familiare.
L’unica
certezza acquisita in subiecta materia
è che il legislatore del 2006 ha inteso concentrare le decisioni su affido, visite, casa e assegno di contributo
al mantenimento, in capo ad un’unica autorità giudiziaria sia che si tratti di
famiglie legittime che di fatto.
Ciò si desume chiaramente dall’espressione normativa utilizzata, che
dispone che adottando i “provvedimenti relativi alla prole” il giudice fissi “altresì”
“ la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al
mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”. Allo
stesso modo, l’articolo 155 quater
c.c. dispone che “…dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori”.
Ma, se da
un lato, vi è unanimità di consensi in ordine alla necessità di adire un’unica
autorità giudiziaria, il problema che resta aperto è: quale autorità occorre
adire fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni?
Fra i
principali sostenitori della competenza del Tribunale
Ordinario annoveriamo due magistrati milanesi (Zamagni e Villa) i quali, sia in
un proprio lavoro dottrinale, sia nel celebre decreto 12 maggio 2006 del Tribunale
per i Minorenni di Milano hanno fondato la propria teoria dell’incompentenza
del T. p. M. adito in favore del T.O. basandosi sui seguenti elementi
fondamentali:
1) Innanzi tutto, l’articolo 38 disp. att. C.c. non ha subito
alcuna modifica ad opera della l. 54/06;
2) In secondo luogo, l’art. 317 bis resta in vigore per il 1°
comma e per la prima parte del secondo
Comma, poiché la restante parte dell’articolo è stata “integrata”
dei contenuti degli articoli 155 e
seguenti c.c. come modificati dalla novella.
In buona sostanza, la l. 54/06, senza operare abrogazioni, ha
utilizzato un richiamo diretto all’applicabilità di tutte le disposizioni della
legge anche ai “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” , con
la conseguenza che il giudice adito dai genitori non coniugati per la regolamentazione dell’esercizio della
potestà dovrà, anche per essi, fare riferimento agli articoli 155 e seguenti
c.c. e non più agli articoli 317 bis e 148 c.c.
Di qui l’ovvia conseguenza che parte del contenuto dell’articolo
317 bis c.c., relativa all’ipotesi di intervento del giudice su istanza dei
genitori è stato assorbito dalle nuove disposizioni, trattandosi di norme
assolutamente incompatibili con la novella.
Allo stesso modo, sul piano processuale, occorre fare applicazione
degli articoli 706 e seguenti c.p.c. disciplina incompatibile con la
composizione del Tribunale Minorile in quanto: “… Non risulta chiaro come si
possa adattare tale procedura senza stravolgere la natura del Tribunale per i
Minorenni e soprattutto superare il dettato dell’articolo 38 disp att. c.c. che
prevede che per tali procedimenti (e quindi anche per il 317 bis c.c.) così come
ampliato nell’interpretazione qui non condivisa, si provveda “in camera di consiglio”
sentito il P.M.”, conclusione incompatibile con la dettagliata procedura regolata
dagli articoli 706 e seguenti cpc… Né si ritiene di poter adattare in questo caso volontaria
giurisdizione e natura contenziosa del rito...nel caso in esame, sarebbe
necessario abbandonare il rito
camerale al fine di applicare il rito di cui agli artt. 706
e seguenti c.p.c. da parte di un organo, il Tribunale per i Minorenni, che ha
una specifica composizione la cui peculiarità, quanto alla presenza dei giudici
onorari, è stata più volte sottolineata dalla Corte Costituzionale come
fondamentale all’interno delle decisioni di competenza di questa A.G.. Applicando
la procedura di cui agli artt. 706 e seguenti c.p.c. invece l’apporto dei giudici
onorari verrebbe di fatto relegato alla fase finale della decisione attribuendo
tali norme esclusivamente al Presidente prima ed al Giudice Istruttore poi, un
potere decisorio sia in tema di provvedimenti provvisori che di istruttoria. La
presenza di un organo specializzato non avrebbe pertanto più senso alcuno”. (Così, T.p.M. Milano 12 maggio 2006)
A ciò
aggiungasi, ad ulteriore conferma della competenza del Tribunale ordinario, il
fatto che l’art.708 4° comma c.p.c. novellato prevede
che il reclamo dei provvedimenti presidenziali avvenga dinnanzi alla Corte
d’Appello e non davanti alla Corte Sezione specializzata per i Minorenni.
Non mancano, tuttavia, e costruiscono anzi un gruppo più ampio, i
sostenitori della competenza del Tribunale per i Minorenni: Dosi, Padalino,
Servetti, Direttivo dell’AIMMF, Facchini, Tribunale per i minorenni di Trento
11 aprile 2006).
Basti citare il celebre Autore (DOSI, L’affidamento condiviso, i www.minoriefamiglia.it), che, nel
discutere del problema che qui ci occupa, sostiene che: “il legislatore non ha voluto trasferire ai tribunali ordinari la
competenza in materia di filiazione naturale perché non ha modificato l’art. 38
delle disposizioni di attuazione del codice civile (dove si attribuiscono
espressamente alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti di
cui all’art. 317 bis c.c.). La competenza ad occuparsene rimarrà, perciò, del
tribunale per i minorenni con gli adattamenti necessari a rendere compatibili
le previsioni delle nuove norme con la struttura del processo civile minorile”.
Ancor più pregnante appare l’analoga posizione assunta
dall’Associazione dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia che, nell’aver elaborato un documento ufficiale
sulla legge 54/2006, ha così precisato: “dalla
normativa approvata si ricava in modo in equivoco la permanenza della
competenza in capo ai tribunali per i minorenni, oltre che dei procedimenti di
cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., anche di quelli di cui all’art. 317 bis
cod. civ., non essendo stata assolutamente modificata dal legislatore tale
norma, né tanto meno, la norma di cui all’art. 38 delle disposizioni di
attuazione del codice civile che prevede la competenza del T. M. riguardo a
tali procedure; l’art. 155 cod. civ. riformato, inoltre, si riferisce ai
“genitori”, non distinguendo tra coniugati e non coniugati e l’art. 4 comma 2
della riforma dispone che sono applicabili le disposizioni della nuova
normativa”anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.
In buona sostanza, la posizione assunta dall’A.I.M.M.F. è quella
di interpretare l’art. 4 comma 2 l. 54/06 nel senso che la
voluntas legis sarebbe stata quella
di concentrare in capo ad un’unica autorità giudiziaria (nel caso di specie, in
capo al Tribunale per i minorenni) non solo le decisioni in tema di affidamento
e diritto di visita, ma anche quelle relative al mantenimento ed
all’assegnazione della casa familiare, ciò in materia di “procedimenti relativi
ai figli di genitori non coniugati”.
L’allargamento dell’ambito decisorio, originariamente frazionato
nelle due competenze del Tribunale ordinario (per l’assegnazione della casa
familiare e per il mantenimento) e del Tribunale per i minorenni (per
l’affidamento ed il diritto di visita) resta confermato dalla previsione
normativa, in base alla quale il giudice, nell’adottare i provvedimenti
relativi alla prole, fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno dei
genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli.
Orbene, se – in base alla ricostruzione operata dall’A.I.M.M.F. –
la voluntas legis è quella di
concepire la competenza originariamente frazionata come unitaria e, nella
specie, in capo al Tribunale deputato ex
lege alle decisioni relative ai minori (il T.M.), una conferma di ciò va
individuata proprio nei lavori preparatori alla legge di riforma. Basti pensare
al ritiro dell’emendamento volto a modificare l’art. 38 disp.att. c.c. con la
previsione di una competenza unitaria in capo al Tribunale ordinario. Basti
pensare alla specificazione della volontà di disciplinare, con la nuova legge
54/06, in maniera più dettagliata la
normativa di settore “al fine di evitare
le lungaggini tipiche dell’intervento dei tribunali per i minorenni”.
Invero, checché ne dicano i magistrati ambrosiani Zamagni e Villa,
sostenitori dell’opposta teoria della competenza del Tribunale ordinario, la
richiamata affermazione dell’On.le Paiz resa nella seduta n. 600 del 10.3.2005
della Camera dei Deputati, va interpretata come una volontà del
legislatore di meglio disciplinare la materia (anche in tema di coppie di
fatto), di guisa che il Tribunale per i minorenni possa meglio e più
velocemente operare.
Molteplici sono, dunque, le ragioni che portano la
dottrina prevalente e parte della giurisprudenza a ritenere immutata, recte ampliata (con la possibilità di
provvedere anche sugli aspetti economici della potestà genitoriale in tema di
filiazione naturale) la competenza del Tribunale per i minorenni.
1) Innanzi tutto, la mancata modifica dell’art. 38
disp. Att. ( e ciò – si badi bene – nonostante l’emendamento sia stato inizialmente
proposto), norma che, nel ripartire gli ambiti di azione fra Tribunale
ordinario e T.p.M., attribuisce a quest’ultimo expressis verbis la competenza ad mettere, fra l’altro, i
provvedimenti contemplati dall’art. 317 bis c.c.,riguardanti l’esercizio della
potestà e l’affidamento dei figli naturali.
2) A ciò aggiungasi l’utilizzazione dell’espressione
affatto casuale “procedimenti relativi
ai figli” all’interno dell’art. 4 comma 2 l. 54/06. L’espressione è
chiaramente volta a dare atto dell’intenzione del legislatore di “riferirsi a
procedimenti già esistenti aventi ad oggetto l’affidamento e l’esercizio della
potestà parentale sui figli naturali, e quindi, ai procedimenti di cui agli
artt. 317 bis e 336 c.c., già di competenza del Tribunale per i minorenni”
(Così, PADALINO, in www.minoriefamiglia.it).
E ciò – si badi bene – senza spostare la competenza in capo al tribunale
ordinario. L’inserimento della parola “procedimenti” è ritenuta per niente
“casuale”, in quanto, secondo i sostenitori della richiamata tesi, se il
legislatore avesse voluto attribuire la competenza al tribunale ordinario,
avrebbe stabilito l’applicabilità delle nuove disposizioni ai “figli” e non ai
“procedimenti relativi ai figli”; ciò a maggior ragione se si considera che la
differenza fra le due espressioni (“figli” e “procedimenti relativi ai figli”)
è stata oggetto di discussione in Parlamento e di emendamento in favore
dell’attuale disposto normativo.
3) Per quanto concerne il rito applicabile davanti al T.M., occorre
evidenziare che i sostenitori di questa seconda tesi trovano alcune difficoltà
ad individuare il rito applicabile davanti al Tribunale dei Minorenni ed in
particolare ad individuare le modalità per la tempestiva pronuncia di
provvedimenti provvisori, analogamente a quanto previsto dall’art. 708 c.p.c.
per la separazione.
All’uopo, un Autore (Padalino in “L’affidamento condiviso”, cit.)
afferma: “Con riferimento alla disciplina processuale applicabile ai
procedimenti relativi alla prole naturale, è da ritenere che il Tribunale dei
Minorenni, dovendo pronunciarsi anche in ordine al mantenimento della stessa ed
alla assegnazione della casa familiare, potrà adottare, nella generalità dei
casi ed anche d’ufficio, i provvedimenti temporanei nell’interesse dei figli
(analogamente a quanto previsto dall’ art. 708 c.p.c.), in virtù di quanto
disposto dall’art. 336 3° comma c.c., ritenendo sussistere in re ipsa il presupposto della “ urgente necessità”, in quanto
legato all’esigenza di garantire serenità e stabilità alla prole naturale, a
seguito della cessazione del rapporto di convivenza tra i genitori.
Provvedimenti temporanei che potranno essere confermati, modificati o revocati,
ex art. 742 c.p.c., a seguito dell’emanazione del decreto reso a conclusione
del procedimento camerale”.
Vi è invece chi sostiene l’applicabilità del cautelare
uniforme (Avv. Giulia Facchini, in www.minorie famiglia.it) , in virtù del
fatto che il rito della volontaria giurisdizione è da tempo “sotto osservazione”
rispetto alla sua compatibilità con il nuovo testo dell’ art. 111 Cost. che
prevede tra l’altro al primo comma “Che la giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge” intendendosi così: un modello processuale
che non attribuisca al giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le
cadenze della procedura e nello stabilire le modalità da seguire per la
formazione del proprio convincimento. A tale riguardo, possiamo richiamare un
importante Autore (Proto Pisani, nella Relazione conclusiva del convegno
organizzato dalla rivista “Questione giustizia”, 10 giugno 2000, sul tema dell’
art. 111 Cost.) il quale sostiene: “La formula “regolato dalla legge” mi sembra
che escluda la possibilità di considerare in regola con la
Costituzione un modello processuale, nella specie quello previsto dagli artt. 737 e
ss. c.p.c. in cui le uniche predeterminazioni legali attengono alla forma della
domanda e del provvedimento finale del giudice, alla nomina del relatore, al
potere di assumere informazioni e al reclamo”.
4) inconferente appare, poi, la
mancata specificazione che il reclamo va posto alla Corte d’Appello sez. per i
minorenni, atteso che l’art. 38 disp. Att. C.c. non è stato in alcun modo
modificato dalla riforma.
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla tesi che possa
apparire preferibile, occorre rilevare che il
contrasto di opinioni in materia è talmente vivo che - allo stato
attuale - è stato sollevato regolamento di competenza dinanzi alla Corte di
Cassazione, poiché dopo la dichiarazione in competenza resa dal Tribunale per i
minorenni di Milano (con il citato decreto 12 maggio 2006), anche il Tribunale
ordinario di Milano si è dichiarato incompetente, rendendo necessario
l’intervento risolutore delle S.U. della Cassazione.
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