Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia
Legge 14-2-2006, n. 55
Con la nuova legge 14
febbraio 2006
n. 55 vengono apportate “Modifiche al codice civile in
materia di patto di famiglia".
Tali modifiche consistono
nell’introduzione di un nuovo capo normativo, il Capo V-bis,
all’interno del libro II, titolo IV Codice Civile ed in particolare
nell’inserimento di nuovi articoli: gli artt. da 768-bis a 768-octies c.c.
Il “patto di famiglia” è - a tenore dell’art. 768-bis c.c.
di recente introduzione - «il contratto con cui, compatibilmente con le
disposizioni in materia di impresa familiare e nel
rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in
tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce,
in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
La definizione, sia nella qualificazione offerta dalla
rubrica quale “patto”, sia nello stesso contenuto della norma è di “contratto”,
che –per espressa statuizione del successivo art. 768-ter c.c. – deve rivestire
una forma solenne: la stipula, infatti, deve essere redatta per atto pubblico a
pena di nullità.
Detto “contratto” ha, tuttavia, una sua evidente
peculiarità: pur non essendo un negozio mortis causa, è
idoneo ad incidere sulla successione dell’ “imprenditore”.
Evidente risvolto della assoluta originalità
dell’istituto in esame è anche la collocazione sistematica delle nuove norme
fra le successioni e le donazioni.
Di qui anche la necessaria modifica,
operata dalla riforma in esame, all’art. 468 c.c. in materia di patti
successori.
Invero, se fino all’entrata in vigore della presente legge era “nulla” ogni
convenzione con la quale taluno disponesse della
propria successione, all’indomani dell’entrata in vigore della l. 55/2006,
l’art. 458 c.c. introduce un’eccezione proprio in ordine ai nuovi “patti di
famiglia”, facendo salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti.
Di qui una chiara qualificazione,
effettuata dallo stesso legislatore, dei patti in esame come dei veri e propri
patti successori, segnatamente di patti successori dispositivi.
La ratio del nuovo
istituto deve essere ravvisata nell’esigenza di garantire agli imprenditori la
trasmissione ai più stretti familiari della propria azienda o delle partecipazioni
societarie. Nella relazione alla proposta di legge n. 3870 dell’8 aprile 2003, che costituisce il punto di partenza della riforma in
esame, si legge come il legislatore abbia inteso «conciliare il diritto dei
legittimari con l’esigenza dell’imprenditore che intende garantire alla propria
azienda (o alla propria partecipazione societaria) una successione non
aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti, prevedendo da una parte
la liceità di accordi in tal senso, dall’altra la
predisposizione di strumenti di tutela dei legittimari che siano esclusi dalla
proprietà dell’azienda stessa». Ne è seguito il
superamento, in sede di successione nell’impresa, della «rigidità del divieto
dei patti successori, che contrasta non solo con il fondamentale diritto
all'esercizio dell'autonomia privata, ma altresì e soprattutto con la necessità
di garantire la dinamicità degli istituti collegati all'attività d'impresa».
La richiamata ratio
giustificatrice dell’istituto ci consente di comprendere anche perché, al contratto
in esame, debbano partecipare anche il coniuge e tutti coloro
che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel
patrimonio dell'imprenditore (v. art. 768-quater
c.c.).
Poiché con il patto di famiglia si incide
sui diritti di legittima, diventa “necessaria” la loro partecipazione al
contratto, dal momento che il patto di famiglia, oltre a costituire (come già
evidenziato) una deroga al generale divieto dei patti successori, preclude ai
legittimari “riceventi” tanto l’esperimento di azioni di riduzione quanto
l’assoggettamento delle attribuzioni a collazione.
La qualificazione operata dall’art.
768-quater della partecipazione del
coniuge e degli altri legittimari come “necessaria” (il richiamato articolo
precisa che essi “devono partecipare”), ci consente di ricondurre i patti in
esame nell’alveo dei contratti plurilaterali, con la relativa applicazione
degli artt. 1420, 1446, 1459,1466 c.c.
Al fine di riequilibrare le posizioni dei diversi
legittimari partecipanti all’atto, gli assegnatari dell'azienda o delle
partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto,
ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma
corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti
(corrispondente cioè al valore delle quote ereditarie riservate ai
legittimari); i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in
parte, avvenga in natura. In particolare, i beni assegnati con lo stesso
contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il
valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro
spettanti (V.si art.
768-quater).
Un’ulteriore particolarità è
offerta dal fatto che l'assegnazione agli altri partecipanti può essere
disposta anche con successivo contratto, che sia espressamente dichiarato
collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno
partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Ne consegue un’espressa qualificazione dell’istituto del
“collegamento negoziale”, con l’applicazione delle relative regole.
Il successivo art. 768-quinquies
c.c. disciplina l’impugnabilità dei patti di famiglia per vizio del consenso. Il richiamo testuale agli artt.
1427 e ss. c.c. elimina in radice qualsivoglia dubbio circa la
qualificazione giuridica dei predetti patti: in quanto “contratti”, si applica
loro la relativa disciplina dei vizi del consenso. La norma limita, tuttavia,
la prescrizione ad un anno, in luogo dei cinque anni della
disciplina in sede di contratto.
Un dubbio evidente attiene alla decorrenza del suddetto
termine di prescrizione: se essa decorra dalla stipula del patto o del
contratto successivo, ovvero dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato
scoperto l’errore o il dolo ex art. 1442 c.c. Verosimilmente la soluzione da
preferire è la seconda, poiché il richiamo agli artt.
1427 ss. va interpretato nel senso che è applicabile in toto la
relativa disciplina, salvo il richiamo al termine
di prescrizione che è di 1 anno anziché 5.
Resta da esaminare, quale norma di maggiore dubbio interpretativo,
l’art. 768 sexies c.c., che -
nel disciplinare i “Rapporti con i terzi” - così dispone: «all’apertura della successione
dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano
partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso
il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater,
aumentata degli interessi legali. L’inosservanza delle disposizioni del primo
comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi
dell’articolo 768-quinquies».
Orbene, considerato che la partecipazione del coniuge e
degli altri legittimari è qualificata come
“necessaria” nel precedente art. 768-quater
c.c., la norma in esame va letta in riferimento
agli eventuali aventi diritto sopravvenuti alla stipula del patto di famiglia, id est ad un coniuge o altri legittimari
sopravenuti. Una diversa interpretazione finirebbe per svuotare di contenuto il
“devono” partecipare di cui all’art. 768-quater
c.c. e creerebbe un difetto di coordinamento fra le due norme.
Quanto alle ultime due norme: l’art. 768-septies indica le modalità di
scioglimento o modifica del contratto de
quo: «1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi
presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente
previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli
altri contraenti certificata da un notaio»; mentre, ai sensi dell’articolo 768-octies,
«le controversie derivanti
dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti
dall’articolo 38 del decreto legislativo 17
gennaio 2003,
n. 5».
Vedi il testo della L. 14-2-2006, n. 55
|