[an error occurred while processing this directive]
Concorsi in atto
Ultimissime
Normativa sul concorso
Consigli per la preparazione
Casi assegnati
Forum
Aggiornamento normativo
Siti di interesse
Concorso precedente
Home Page
 Cerca nel sito
 





Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia
Legge 14-2-2006, n. 55

Con la nuova legge 14 febbraio 2006 n. 55 vengono apportate “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia".
Tali modifiche consistono nell’introduzione di un nuovo capo normativo, il Capo V-bis, all’interno del libro II, titolo IV Codice Civile ed in particolare nell’inserimento di nuovi articoli: gli artt. da 768-bis a 768-octies c.c.
Il “patto di famiglia” è - a tenore dell’art. 768-bis c.c. di recente introduzione - «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
La definizione, sia nella qualificazione offerta dalla rubrica quale “patto”, sia nello stesso contenuto della norma è di “contratto”, che –per espressa statuizione del successivo art. 768-ter c.c. – deve rivestire una forma solenne: la stipula, infatti, deve essere redatta per atto pubblico a pena di nullità.
Detto “contratto” ha, tuttavia, una sua evidente peculiarità: pur non essendo un negozio mortis causa, è idoneo ad incidere sulla successione dell’ “imprenditore”. Evidente risvolto della assoluta originalità dell’istituto in esame è anche la collocazione sistematica delle nuove norme fra le successioni e le donazioni.
Di qui anche la necessaria modifica, operata dalla riforma in esame, all’art. 468 c.c. in materia di patti successori. Invero, se fino all’entrata in vigore della presente legge era “nulla” ogni convenzione con la quale taluno disponesse della propria successione, all’indomani dell’entrata in vigore della l. 55/2006, l’art. 458 c.c. introduce un’eccezione proprio in ordine ai nuovi “patti di famiglia”, facendo salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti.
Di qui una chiara qualificazione, effettuata dallo stesso legislatore, dei patti in esame come dei veri e propri patti successori, segnatamente di patti successori dispositivi.
La ratio del nuovo istituto deve essere ravvisata nell’esigenza di garantire agli imprenditori la trasmissione ai più stretti familiari della propria azienda o delle partecipazioni societarie. Nella relazione alla proposta di legge n. 3870 dell’8 aprile 2003, che costituisce il punto di partenza della riforma in esame, si legge come il legislatore abbia inteso «conciliare il diritto dei legittimari con l’esigenza dell’imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione societaria) una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti, prevedendo da una parte la liceità di accordi in tal senso, dall’altra la predisposizione di strumenti di tutela dei legittimari che siano esclusi dalla proprietà dell’azienda stessa». Ne è seguito il superamento, in sede di successione nell’impresa, della «rigidità del divieto dei patti successori, che contrasta non solo con il fondamentale diritto all'esercizio dell'autonomia privata, ma altresì e soprattutto con la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all'attività d'impresa».
La richiamata ratio giustificatrice dell’istituto ci consente di comprendere anche perché, al contratto in esame, debbano partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore (v. art. 768-quater c.c.).
Poiché con il patto di famiglia si incide sui diritti di legittima, diventa “necessaria” la loro partecipazione al contratto, dal momento che il patto di famiglia, oltre a costituire (come già evidenziato) una deroga al generale divieto dei patti successori, preclude ai legittimari “riceventi” tanto l’esperimento di azioni di riduzione quanto l’assoggettamento delle attribuzioni a collazione.
La qualificazione operata dall’art. 768-quater della partecipazione del coniuge e degli altri legittimari come “necessaria” (il richiamato articolo precisa che essi “devono partecipare”), ci consente di ricondurre i patti in esame nell’alveo dei contratti plurilaterali, con la relativa applicazione degli artt. 1420, 1446, 1459,1466 c.c.
Al fine di riequilibrare le posizioni dei diversi legittimari partecipanti all’atto,  gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti (corrispondente cioè al valore delle quote ereditarie riservate ai legittimari); i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. In particolare, i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti (V.si art. 768-quater).
Un’ulteriore particolarità è offerta dal fatto che l'assegnazione agli altri partecipanti può essere disposta anche con successivo contratto, che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Ne consegue un’espressa qualificazione dell’istituto del “collegamento negoziale”, con l’applicazione delle relative regole.
Il successivo art. 768-quinquies c.c. disciplina l’impugnabilità dei patti di famiglia per vizio del consenso. Il richiamo testuale agli artt. 1427 e ss. c.c. elimina in radice qualsivoglia dubbio circa la qualificazione giuridica dei predetti patti: in quanto “contratti”, si applica loro la relativa disciplina dei vizi del consenso. La norma limita, tuttavia, la prescrizione ad un anno, in luogo dei cinque anni della disciplina in sede di contratto.
Un dubbio evidente attiene alla decorrenza del suddetto termine di prescrizione: se essa decorra dalla stipula del patto o del contratto successivo, ovvero dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’errore o il dolo ex art. 1442 c.c. Verosimilmente la soluzione da preferire è la seconda, poiché il richiamo agli artt. 1427 ss. va interpretato nel senso che è applicabile in toto la relativa disciplina, salvo il richiamo al termine di prescrizione che è di 1 anno anziché 5.
Resta da esaminare, quale norma di maggiore dubbio interpretativo, l’art. 768 sexies c.c., che - nel disciplinare i “Rapporti con i terzi” - così dispone: «all’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies».

Orbene, considerato che la partecipazione del coniuge e degli altri legittimari è qualificata come “necessaria” nel precedente art. 768-quater c.c., la norma in esame va letta in riferimento agli eventuali aventi diritto sopravvenuti alla stipula del patto di famiglia, id est ad un coniuge o altri legittimari sopravenuti. Una diversa interpretazione finirebbe per svuotare di contenuto il “devono” partecipare di cui all’art. 768-quater c.c. e creerebbe un difetto di coordinamento fra le due norme.
Quanto alle ultime due norme: l’art. 768-septies indica le modalità di scioglimento o modifica del contratto de quo: «1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio»; mentre, ai sensi dell’articolo 768-octies, «le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

Vedi il testo della L. 14-2-2006, n. 55