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Fusione per incorporazione e mancata interruzione del processo
Cass. Civ. S.U. ordinanza n. 2637 dell’ 08.02.2006

La fusione per incorporazione fra due società non dà luogo ad interruzione del processo, poiché tale fenomeno non comporta perdita della capacità processuale della società incorporata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2637, resa a Sezioni Unite il 12.01.2006 e pubblicata in data 08.02.2006, che, alla luce della riforma del diritto societario, finisce per innovare l’orientamento sviluppatosi in epoca precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Basti pensare ex plurimis alla sentenza n. 6298 del 1999, a tenore della quale “La fusione della società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso della società incorporante nei rapporti ad essa relativi, crea una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale "mortis causa", che, agli effetti processuali, trova la propria disciplina nell'art. 300 c.p.c., e provoca l'interruzione del processo ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta comunicazione dell'evento realizzatosi nel corso del giudizio, dalla quale decorre il termine semestrale per la riassunzione del processo”. 

L’ordinanza n. 2637 del 2006 recepisce il nuovo testo dell’art. 2505-bis c.c., in base al quale viene chiarito apertis verbis che il fenomeno successorio, recte il fenomeno evolutivo-modificativo, conseguente alla fusione fra due società si configura per tutti i rapporti  (diritti ed obblighi) delle società partecipanti alla fusione, anche per i rapporti processuali. Ne consegue che il principio dell’estinzione automatica della società assoggettata alla fusione (Cfr. Cass 6298/99), con conseguente applicazione dell’art. 300 c.p.c., lascia il passo ad un fenomeno di mero subingresso di tale società in tutti i rapporti - anche processuali - pregressi, senza che vi sia estinzione e creazione di un nuovo soggetto, bensì in dipendenza di una vicenda puramente evolutiva- modificativa dello stesso soggetto giuridico. Tale il testo che l’ordinanza resa dalle S.U. della Cassazione n. 2637 del 2006. “L’art. 2505-bis c.c., nel testo vigente, stabilisce, al primo comma, che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 e seguenti c.c. non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come è già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”.