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D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122: la nuova disciplina degli immobili da costruire

Il Decreto legislativo in esame rappresenta un importante intervento normativo in un settore che ha sempre suscitato – in ambito sia teorico che pratico - notevoli problemi di tutela per l’acquirente, vale a dire nel settore degli immobili da costruire.

Il legislatore pone, quali figure centrali della nuova disciplina, il “costruttore” e “l’acquirente” di un “immobile da costruire”, figure a cui fa da sfondo, quale settore di maggiore tutela, la “situazione di crisi” del costruttore. Tale è, a tenore dell’art. 1 lett. c), la situazione in cui si trovi il costruttore sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.   

Orbene, per “immobile da costruire”, il D.Lgs. 122/05 intende fabbricati in ordine ai quali debba intervenire un’attività edificatoria da parte del venditore-costruttore e che, al momento della conclusione del contratto, non siano ancora esistenti secondo la consistenza voluta dai contraenti.

Come già in altri settori normativi (es.: contratti tra consumatore e professionista), anche in questo nuovo intervento legislativo vi è una precisazione terminologica delle figure del “venditore” e dell’ “acquirente”.

In particolare, venditore è il costruttore che agisce nell’esercizio dell’impresa o cooperativa edilizia, che concluda un contratto che abbia o possa avere effetto di cessione o trasferimento non immediato della proprietà o di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire nei confronti di un “acquirente”. Tale è, a norma dell’art. 1 lett. a) la “persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire…”.

In coerenza con i principi di tutela del “contraente debole” si ritiene che, nonostante manchi la precisazione che l’acquirente non debba svolgere attività di impresa o professionale (come invece accade negli artt. 1469 bis e ss. c.c.), tale debba essere l’ambito applicativo della disciplina in esame, la cui tutela si estende anche all’ipotesi di acquisto per persona da nominare, allorquando la nomina avvenga in favore di un parente di primo grado (v. art. 1 lett. a).

Quanto al tipo di contratto tutelato con la presente disciplina, sembra possa farsi riferimento ai soli contratti con effetti obbligatori che non diano luogo all’immediato trasferimento della proprietà in favore dell’acquirente — fra i quali: preliminare di vendita di immobile da costruire, vendita di cosa futura, vendita di immobile da costruire altrui —, nonché altri contratti che diano luogo ad un trasferimento non immediato della cosa acquistata: fra questi possiamo annoverare la permuta di bene presente con bene futuro, contratti di vendita sottoposti a condizione sospensiva od a termine, il contratto di leasing (espressamente richiamato dalla norma), etc.

In tale ambito di riferimento il “costruttore” è obbligato a consegnare all’acquirente una fideiussione, rilasciata da una banca o intermediario finanziario o da un’impresa assicuratrice, a garanzia di un importo pari alle somme o ai valori che il costruttore abbia già riscosso alla stipula del contratto, o quelli che il costruttore debba riscuotere o acquisire dopo la stipula del contratto, ma in una fase precedente al trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento.

Restano escluse dalla garanzia fideiussoria le somme date a mutuo in favore dell’acquirente o i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

In caso di omissione (od insufficienza) della garanzia fideiussoria, il D.Lgs. 122/05 prevede all’art. 2 la “nullità del contratto”, la quale può essere fatta valere soltanto dall’acquirente, secondo la nota categoria della “nullità relativa”.

E’ interessante evidenziare, inoltre, che il richiamato decreto delegato si occupa anche del diritto di prelazione che spetta all’acquirente, in caso di vendita all’incanto dell’immobile acquistato ed in conseguenza della “situazione di crisi” del costruttore.

E’, infatti, riconosciuto all’acquirente il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile ed al prezzo finale raggiunto, anche in seguito alle offerte intervenute nei successivi dieci giorni, le quali abbiano maggiorato di un quinto il prezzo raggiunto in sede di vendita (art. 584 c.p.c. novellato).

Affinché operi la prelazione, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

1)       l’immobile deve essere stato materialmente consegnato all’acquirente;

2)       l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale dell’acquirente o di un suo parente di primo grado.

L’esercizio del diritto di prelazione è attivato con una comunicazione operata dal Giudice dell’esecuzione a mezzo di ufficiale giudiziario nei dieci giorni successivi dall’adozione del provvedimento di vendita e con l’indicazione di tutte le condizioni e dell’invito ad esercitare la prelazione. Ricevuta la suddetta comunicazione, il titolare del diritto di prelazione (il cd. acquirente) deve esercitarlo, a sua volta, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario entro dieci giorni ed a pena di decadenza.

Nessun  rimedio reale è previsto in caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del giudice dell’esecuzione.

Ne segue che la fattispecie in esame costituisce ipotesi di “prelazione obbligatoria”, che non dà luogo al riscatto, bensì al solo eventuale risarcimento del danno nei confronti dell’Autorità procedente alla vendita.


Vedi il testo del D.Lgs. 122/2005