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La riforma del fallimento approda in G.U.

D.Lgs. 9-1-2006, n.5

 

Con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (G.U. 16-1-2006, n. 12) il Governo ha varato una riforma organica delle procedure concorsuali, dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 1 della L. 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del D.L. competitività. La quasi totalità delle nuove disposizioni (soltanto alcune sono immediatamente efficaci) entrerà in vigore il 16 luglio 2006.

Il provvedimento incide significativamente sulla disciplina di riferimento contenuta nel R.D. 267/1942, abrogandone numerose disposizioni (tra cui l’intero Titolo IV relativo all'amministrazione controllata), e persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l’accelerazione e la semplificazione delle procedure concorsuali;

- l’estensione del numero degli imprenditori esonerati dall'applicabilità dell’istituto del fallimento;

- la valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori;

- il ridimensionamento del ruolo e dei poteri del giudice delegato.

In particolare il legislatore, nella suesposta ottica della riduzione del numero dei soggetti fallibili, ha ridisegnato (cfr. art. 1) i parametri relativi all’attribuzione della qualifica di piccolo imprenditore, in quanto tale non soggetto a fallimento.

Viene inoltre introdotto nel corpus del R.D. 267/1942 (con la sostituzione dell’intero Capo IX) l’istituto dell’ esdebitazione”, cioè la liberazione per il debitore persona fisica (la previsione non si applica alle società) che abbia adottato comportamenti collaborativi dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Il beneficio è concesso qualora ricorrano le condizioni previste dal novellato art. 142 e cioè, in sintesi, quando il debitore:

- abbia cooperato con gli organi della procedura concorsuale fornendo informazioni e documenti utili all'accertamento del passivo;

- non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura;

- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

- non abbia distratto l'attivo, aggravato il dissesto patrimoniale o fatto ricorso abusivo al credito;

- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa.

In ogni caso, è previsto che l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Sono tuttavia immediatamente efficaci i seguenti articoli:

Vedi il testo del D.Lgs. 5/2006