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La
riforma del fallimento approda in G.U.
D.Lgs. 9-1-2006, n.5
Con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (G.U. 16-1-2006, n. 12) il Governo
ha varato una riforma organica delle procedure concorsuali, dando attuazione
alla delega contenuta nell’art. 1 della L. 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del D.L.
competitività. La quasi totalità delle nuove disposizioni (soltanto alcune sono
immediatamente efficaci) entrerà in vigore il 16 luglio 2006.
Il provvedimento incide
significativamente sulla disciplina di riferimento contenuta nel R.D. 267/1942,
abrogandone numerose disposizioni (tra cui l’intero Titolo IV relativo all'amministrazione
controllata), e persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- l’accelerazione e la
semplificazione delle procedure concorsuali;
- l’estensione del numero degli
imprenditori esonerati dall'applicabilità dell’istituto del fallimento;
- la valorizzazione del ruolo e dei
poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori;
- il ridimensionamento del ruolo e
dei poteri del giudice delegato.
In particolare il legislatore, nella
suesposta ottica della riduzione del numero dei soggetti fallibili, ha
ridisegnato (cfr. art. 1) i parametri relativi all’attribuzione della qualifica
di piccolo imprenditore, in quanto tale non soggetto a fallimento.
Viene inoltre introdotto nel corpus
del R.D. 267/1942 (con la sostituzione dell’intero Capo IX) l’istituto dell’ “esdebitazione”, cioè la liberazione per
il debitore persona fisica (la previsione non si applica alle società) che
abbia adottato comportamenti collaborativi dai debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Il beneficio è concesso qualora
ricorrano le condizioni previste dal novellato art. 142 e cioè, in sintesi,
quando il debitore:
- abbia cooperato con gli organi
della procedura concorsuale fornendo informazioni e documenti utili
all'accertamento del passivo;
- non abbia in alcun modo ritardato
lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione
nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non abbia distratto l'attivo,
aggravato il dissesto patrimoniale o fatto ricorso abusivo al credito;
- non sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o altri delitti
compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa.
In ogni caso, è previsto che l'esdebitazione
non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in
parte, i creditori concorsuali.
Sono tuttavia immediatamente
efficaci i seguenti articoli:
Vedi il testo del D.Lgs. 5/2006
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