L. 8
luglio 2005
n. 137: una nuova ipotesi di indegnità a succedere
Con la
presente legge, il legislatore è intervenuto sulla materia dell’indegnità a
succedere, apportando delle modifiche alla disciplina dell’art. 463 c.c. e cioè introducendo alcuni piccoli accorgimenti alle
fattispecie già regolate, nonché inserendo una nuova ipotesi di indegnità a
succedere per il genitore decaduto dalla potestà nei confronti dell’ereditando
figlio.
Innanzitutto, al numero 2) è stata
soppressa la parola “penale”: si tratta, a ben vedere, di una modifica che
potremmo definire “formale”, atteso che la previsione di un’ipotesi come fatto
al quale la legge (e non più la legge penale) dichiara applicabili le
disposizioni sull’omicidio,
non è modifica di notevole rilievo, visto
che la previsione di un fatto costituente reato (punito e disciplinato come
l’omicidio) è pur sempre una legge penale, anche se riscontrata in altro
settore normativo.
In secondo luogo, il numero 3) del
medesimo art. 463 c.c. prevedeva (prima della riforma in esame) quale indegno a
succedere colui che avesse denunziato in sede penale
la persona della cui eredità si tratta o il coniuge, il discendente od
ascendente per un reato “punibile con la
morte” (oltre che con l’ergastolo e la reclusione non inferiore nel minimo a
tre anni).
Ebbene, l’espressione “punibile con la
morte” è stata definitivamente eliminata, con ciò adeguandosi il dettato codicistico all’avvenuta soppressione della pena di morte.
Non a caso, già da tempo il testo di
molti codici civili riportava la suddetta espressione con la precisazione che
essa – di fatto – era inoperante; con la riforma in esame, si è definitivamente
risolto il difetto di coordinamento.
La modifica di maggiore rilievo
attiene all’introduzione del numero 3-bis), con la previsione di una nuova
fattispecie di indegnità a succedere, che risolve
un’aporia presente nel testo previgente legata al
fatto che un genitore decaduto dalla potestà perdesse soltanto l’usufrutto
legale sui beni del figlio minore, ma non il diritto a succedere in quei beni.
In base alla nuova previsione, è
indegno a succedere colui che, essendo decaduto dalla
potestà genitoriale nei confronti della persona della
cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella
potestà alla data di apertura della successione medesima.
La nuova
ipotesi pone alcuni problemi interpretativi che è bene
evidenziare.
In primis, la norma disciplina sic et simpliciter il caso della
decadenza dalla potestà genitoriale “a norma
dell’art. 330”, vale a dire su provvedimento del
giudice e quando il genitore abbia violato i propri
doveri o abusato degli stessi con grave pregiudizio del figlio. A tal uopo, ci
si chiede, infatti, se l’ipotesi sia strettamente connessa a tale possibilità o
riguardi anche i casi in cui la decadenza (e la sospensione dalla potestà)
consegua ex lege – in via esemplificativa - ad
una condanna all’ergastolo o intervenga nei casi espressamente previsti dalla
legge (cfr. art. 34 c.p.).
Orbene, a tale riguardo, può
evidenziarsi che l’espressione “a norma dell’art. 330” sembra escludere le ipotesi in cui
non sia intervenuto un provvedimento del Tribunale per i minorenni di cui al
medesimo art. 330 c.c. Tale interpretazione, invero, è suffragata
dal fatto che il nuovo numero 3-bis parla solo ed esclusivamente di decadenza e
non anche di sospensione (ipotesi regolata invece dal codice penale). Ne parla
evidentemente perché l’art. 330 c.c. disciplina soltanto la “decadenza” e non
anche la “sospensione” che consegue – quale pena accessoria – a determinati
comportamenti costituenti reato. In base all’evidenziato
sillogismo, anche la “decadenza” che segua alla commissione di un reato resta
esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 3-bis.
Detta interpretazione risulterebbe confermata dal fatto che il codice penale, per
determinati reati, quali quelli regolati dagli artt.
609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609 octies
c.p. (e cioè violenza sessuale, atti sessuali con
minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo) prevede
espressamente l’esclusione dalla successione della persona offesa, con ciò
operando un’eccezione alla regola.
Ebbene, nel novero delle eccezioni
si colloca anche il nuovo numero 3bis dell’art. 463 c.c.
Sul piano interpretativo, può
evidenziarsi, altresì, che non vi è precisazione in ordine al
fatto se la morte debba intervenire nella minore o maggiore età del figlio.
A tal fine, potrebbe ritenersi che –
in caso di minore età -
perché il genitore possa succedere al figlio, occorre che sia
intervenuto il provvedimento di reintegra nella potestà cui all’art. 332 c.c., mentre – in caso di maggiore età – occorre
l’ordinaria riabilitazione dell’indegno ex art. 466 c.c.
Vedi il testo della L. 137/2005
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