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L. 8 luglio 2005 n. 137: una nuova ipotesi di indegnità a succedere

Con la presente legge, il legislatore è intervenuto sulla materia dell’indegnità a succedere, apportando delle modifiche alla disciplina dell’art. 463 c.c. e cioè introducendo alcuni piccoli accorgimenti alle fattispecie già regolate, nonché inserendo una nuova ipotesi di indegnità a succedere per il genitore decaduto dalla potestà nei confronti dell’ereditando figlio.

Innanzitutto, al numero 2) è stata soppressa la parola “penale”: si tratta, a ben vedere, di una modifica che potremmo definire “formale”, atteso che la previsione di un’ipotesi come fatto al quale la legge (e non più la legge penale) dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio, non è modifica di notevole rilievo, visto che la previsione di un fatto costituente reato (punito e disciplinato come l’omicidio) è pur sempre una legge penale, anche se riscontrata in altro settore normativo.

In secondo luogo, il numero 3) del medesimo art. 463 c.c. prevedeva (prima della riforma in esame) quale indegno a succedere colui che avesse denunziato in sede penale la persona della cui eredità si tratta o il coniuge, il discendente od ascendente per un reato “punibile con la morte” (oltre che con l’ergastolo e la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni).

Ebbene, l’espressione “punibile con la morte” è stata definitivamente eliminata, con ciò adeguandosi il dettato codicistico all’avvenuta soppressione della pena di morte.

Non a caso, già da tempo il testo di molti codici civili riportava la suddetta espressione con la precisazione che essa – di fatto – era inoperante; con la riforma in esame, si è definitivamente risolto il difetto di coordinamento.

La modifica di maggiore rilievo attiene all’introduzione del numero 3-bis), con la previsione di una nuova fattispecie di indegnità a succedere, che risolve un’aporia presente nel testo previgente legata al fatto che un genitore decaduto dalla potestà perdesse soltanto l’usufrutto legale sui beni del figlio minore, ma non il diritto a succedere in quei beni.

In base alla nuova previsione, è indegno a succedere colui che, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione medesima.

La nuova ipotesi pone alcuni problemi interpretativi che è bene evidenziare.

In primis, la norma disciplina sic et simpliciter il caso della decadenza dalla potestà genitoriale “a norma dell’art. 330”, vale a dire su provvedimento del giudice e quando il genitore abbia violato i propri doveri o abusato degli stessi con grave pregiudizio del figlio. A tal uopo, ci si chiede, infatti, se l’ipotesi sia strettamente connessa a tale possibilità o riguardi anche i casi in cui la decadenza (e la sospensione dalla potestà) consegua ex lege – in via esemplificativa - ad una condanna all’ergastolo o intervenga nei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. art. 34 c.p.).

Orbene, a tale riguardo, può evidenziarsi che l’espressione “a norma dell’art. 330” sembra escludere le ipotesi in cui non sia intervenuto un provvedimento del Tribunale per i minorenni di cui al medesimo art. 330 c.c. Tale interpretazione, invero, è suffragata dal fatto che il nuovo numero 3-bis parla solo ed esclusivamente di decadenza e non anche di sospensione (ipotesi regolata invece dal codice penale). Ne parla evidentemente perché l’art. 330 c.c. disciplina soltanto la “decadenza” e non anche la “sospensione” che consegue – quale pena accessoria – a determinati comportamenti costituenti reato. In base all’evidenziato sillogismo, anche la “decadenza” che segua alla commissione di un reato resta esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 3-bis.

Detta interpretazione risulterebbe confermata dal fatto che il codice penale, per determinati reati, quali quelli regolati dagli artt. 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609 octies c.p. (e cioè violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo) prevede espressamente l’esclusione dalla successione della persona offesa, con ciò operando un’eccezione alla regola.

Ebbene, nel novero delle eccezioni si colloca anche il nuovo numero 3bis dell’art. 463 c.c.

Sul piano interpretativo, può evidenziarsi, altresì, che non vi è precisazione in ordine al fatto se la morte debba intervenire nella minore o maggiore età del figlio.

A tal fine, potrebbe ritenersi che – in caso di minore età - perché il genitore possa succedere al figlio, occorre che sia intervenuto il provvedimento di reintegra nella potestà cui all’art. 332 c.c., mentre – in caso di maggiore età – occorre l’ordinaria riabilitazione dell’indegno ex art. 466 c.c.


Vedi il testo della L. 137/2005