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Semplificazione e riassetto normativo: le novità di interesse notarile

L. 28 novembre 2005 n. 246

 

La L. 28-11-2005, n. 246, denominata “legge di semplificazione”, nel perseguire il fine del riassetto della normativa vigente in molteplici settori, conferisce (art. 7) delega al Governo affinché adotti, entro il termine di un anno, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti  in  materia  di  ordinamento  del  notariato e degli archivi notarili. Inoltre, l’art. 12 della legge in esame contiene delle disposizioni in materia di atti notarili aventi immediata operatività.

Tra i principi e criteri direttivi è previsto il riordino, l’aggiornamento, l’accorpamento o la soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge notarile n. 89 del 1913, dal relativo regolamento di esecuzione (r.d. 1326/1914) e dalla legislazione speciale “non più ritenuti utili”. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo che dia luogo ad una “semplificazione” delle modalità di redazione degli atti notarili e delle scritture private autenticate (sostanzialmente con una modifica degli articoli 47-60 l. not.) e che modifichi inoltre la disciplina di accesso alla professione, sia per quanto concerne la pratica notarile, sia per quanto concerne il concorso e la preselezione (artt. 5-7 l. not. e 6-9 reg.).    

Particolarmente interessante appare la delega al Governo ad intervenire in materia di rettifica degli errori di trascrizione dei dati precedenti alla redazione dell’atto, rettifica per la quale potrebbe essere ammissibile una semplice certificazione da parte del notaio. Ciò sta a significare che l’atto di rettifica non ha più natura negoziale (rispetto al quale si discute ancora della sua natura unilaterale o bilaterale), ma costituisce mera certificazione del pubblico ufficiale.

L’art. 12 della legge in esame contiene invece – come anticipato – disposizioni di immediata applicazione, rectius disposizioni entrate in vigore contestualmente all’entrata in vigore della legge stessa (id est 16 dicembre 2005).

Innanzi tutto abbiamo una “degradazione” della presenza dei testimoni negli atti notarili da necessaria ad eventuale.

L’art. 12 comma 1 lett. b) e c) modifica gli articoli 47 e 48 l. not. ponendo la presenza dei testimoni come eccezione alla regola.

Ne segue che oggi l’atto può essere ricevuto dal notaio senza testimoni (e senza alcuna menzione in tal senso), salve le ipotesi seguenti:

-          atti di donazione;

-          convenzioni matrimoniali e loro modificazioni;

-          dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni;

-          quando una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere;

-          quando il notaio o una parte richieda la presenza dei testimoni;

-          altri casi previsti dalla legge.

La modifica più innovativa è data dalla piena equiparazione fra l’atto pubblico e la scrittura privata con sottoscrizione autenticata cd. formale, di cui al comb. disp. degli artt. 2703 c.c., 72 l. not. 86 reg. not. e l. 226/43.

Tale equiparazione si pone su tre piani fondamentali e si ricollega alla già operata introduzione della scrittura privata autenticata medesima come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. novellato.

In primis, viene esteso il divieto di rogare atti a pena di nullità (art. 28 l. not.) anche alle scritture private autenticate. Ciò significa che il notaio non può rogare atti né autenticare scritture private se “espressamente proibite dalla legge, o manifestamente contrarie al buon costume o all’ordine pubblico”. Allo stesso modo sussiste il divieto de quo qualora intervengano come parti (in senso formale od in senso sostanziale) il coniuge, parenti ed affini in linea retta o parenti collaterali fino al terzo grado nonché qualora l’atto o la scrittura privata da autenticare contengano disposizioni in suo favore o dei suoi più stretti congiunti.

In secundis, l’art. 72 l. not. viene modificato nel senso di attribuire al notaio la funzione di custodia delle scritture private autenticate. Queste ultime, infatti, “verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime”. Ne segue che la restituzione della scrittura alle parti costituisce – di fatto – ipotesi residuale, essendo infatti le scritture soggette a pubblicità immobiliare o commerciale le ipotesi più frequenti.

In tertiis, occorre evidenziare la modifica (valevole anche per le scritture private autenticate) che qualifica la presenza dei testimoni come non più necessaria, bensì eventuale. Invero, anche nelle autentiche formali, come per gli atti pubblici, la l. 226/43 aveva previsto come necessaria la presenza dei testimoni, salva la rinuncia delle parti.

In coerenza con le modifiche apportate in parte qua dalla l. 246/05 in ordine alla presenza dei testimoni in atti notarili, la presenza degli stessi diviene eventuale anche nelle scritture private autenticate.

Viene, altresì, introdotta la possibilità di “confermare” o integrare gli atti traslativi di terreni ai quali non sia stato allegato il certificato di destinazione urbanistica o non sia stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 3 (art. 30 T.U. in materia di edilizia) e cioè la dichiarazione di vigenza. La conferma o integrazione può essere effettuata anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale “sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa”.

La legge in esame estende la sanatoria della nullità degli atti di trasferimento nulli di cui all’art. 46, comma 4, T.U. sull’edilizia (la conferma) anche ai contratti di trasferimento dei terreni.

Sempre in materia “edilizia” può altresì segnalarsi la modifica alla legge “Ponte” per quanto concerne il vincolo dei parcheggi.

La legge 246/05, ad un regime di circolazione vincolata dei parcheggi disciplinati (nella sua originaria formulazione) dalla l. Ponte, sostituisce un regime di circolazione libera. Il cd. diritto reale d’uso, che si trasferisce automaticamente con il trasferimento della casa di abitazione di cui il parcheggio medesimo è pertinenza, non ha più ragion d’essere, con buona pace delle innumerevoli sentenze della Cassazione susseguitesi in siffatta materia. Da ultimo, Cass. S.U. 15.06.2005 n. 12793 che ne aveva ribadita l’operatività e l’ambito di applicazione, ammettendo invece che solo i parcheggi realizzati in eccedenza non fossero soggetti ad alcun vincolo di destinazione.

Resta da segnalare l’estensione (già operata con il D.L. competitività, convertito con l. 80/05) del potere di autentica in materia di trasferimento degli autoveicoli ai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai funzionari ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista ex art. 2 D.P.R. 358/00, nonché ai funzionari competenti dell’ACI competenti.

L’art. 13, l. 246/05 sostituisce all’art. 3, D.L. 35/05, convertito con l. 80/05, le parole “beni mobili registrati” con l’espressione “veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico”, con ciò chiaramente escludendo dalle competenze dei nuovi autenticatori i natanti e gli aeromobili, per il trasferimento dei quali resta esclusiva la competenza dei notai.

In buona sostanza, il notaio resta competente per qualunque autenticazione di trasferimenti inerenti a tutta la categoria dei “beni mobili registrati”, mentre i nuovi funzionari autenticatori, i cui poteri saranno precisati con successivo decreto di natura non regolamentare, potranno intervenire ad autenticare “gratuitamente” (è questa la novità ulteriore) i soli atti di trasferimento inerenti ai veicoli iscritti nel Pra.           


Vedi il testo della L. 246/2005