Semplificazione e riassetto normativo: le
novità di interesse notarile
L. 28
novembre 2005
n. 246
La L. 28-11-2005, n. 246, denominata “legge di
semplificazione”, nel perseguire il fine del riassetto della normativa vigente
in molteplici settori, conferisce (art. 7) delega al Governo affinché
adotti, entro il termine di un anno, uno o più decreti legislativi per il
riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in
materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili.
Inoltre, l’art. 12 della legge in esame contiene delle disposizioni in materia di atti notarili aventi immediata operatività.
Tra i principi e criteri direttivi è previsto il riordino, l’aggiornamento, l’accorpamento o la
soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge notarile n.
89 del 1913, dal relativo regolamento di esecuzione (r.d. 1326/1914) e dalla
legislazione speciale “non più ritenuti utili”. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo che dia luogo ad una
“semplificazione” delle modalità di redazione degli atti notarili e delle
scritture private autenticate (sostanzialmente con una modifica degli articoli
47-60 l. not.) e che modifichi
inoltre la disciplina di accesso alla professione, sia per quanto concerne la
pratica notarile, sia per quanto concerne il concorso e la preselezione (artt. 5-7 l. not. e
6-9 reg.).
Particolarmente interessante appare
la delega al Governo ad intervenire in materia di rettifica degli errori di trascrizione dei dati precedenti alla redazione
dell’atto, rettifica per la quale potrebbe essere ammissibile una semplice
certificazione da parte del notaio. Ciò sta a significare
che l’atto di rettifica non ha più natura negoziale (rispetto al quale si
discute ancora della sua natura unilaterale o bilaterale), ma costituisce mera
certificazione del pubblico ufficiale.
L’art. 12 della legge in esame
contiene invece – come anticipato – disposizioni di
immediata applicazione, rectius disposizioni
entrate in vigore contestualmente all’entrata in vigore della legge stessa (id est 16
dicembre 2005).
Innanzi tutto abbiamo
una “degradazione” della presenza dei testimoni negli atti notarili da
necessaria ad eventuale.
L’art. 12 comma 1 lett. b) e c)
modifica gli articoli 47 e 48 l. not. ponendo la presenza dei testimoni come eccezione
alla regola.
Ne segue che oggi l’atto può essere
ricevuto dal notaio senza testimoni (e senza alcuna menzione in tal senso),
salve le ipotesi seguenti:
-
atti di donazione;
-
convenzioni matrimoniali e loro modificazioni;
-
dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni;
-
quando una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere;
-
quando il notaio o una parte richieda la presenza dei testimoni;
-
altri casi previsti dalla legge.
La modifica più innovativa è data
dalla piena equiparazione fra l’atto pubblico e la scrittura privata
con sottoscrizione autenticata cd. formale, di cui
al comb. disp. degli artt. 2703 c.c., 72 l. not. 86 reg. not. e l. 226/43.
Tale equiparazione si pone su tre
piani fondamentali e si ricollega alla già operata introduzione della
scrittura privata autenticata medesima come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. novellato.
In primis, viene
esteso il divieto di rogare atti a pena di nullità (art. 28 l. not.)
anche alle scritture private autenticate. Ciò significa che il notaio non può
rogare atti né autenticare scritture private se “espressamente proibite dalla
legge, o manifestamente contrarie al buon costume o all’ordine pubblico”. Allo
stesso modo sussiste il divieto de quo qualora intervengano come parti
(in senso formale od in senso sostanziale) il coniuge, parenti ed affini in
linea retta o parenti collaterali fino al terzo grado nonché
qualora l’atto o la scrittura privata da autenticare contengano disposizioni in
suo favore o dei suoi più stretti congiunti.
In secundis, l’art. 72 l. not. viene modificato nel senso di attribuire al notaio la
funzione di custodia delle scritture private autenticate. Queste ultime,
infatti, “verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle
soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime”. Ne
segue che la restituzione della scrittura alle parti costituisce – di fatto –
ipotesi residuale, essendo infatti le scritture
soggette a pubblicità immobiliare o commerciale le ipotesi più frequenti.
In tertiis, occorre evidenziare la modifica
(valevole anche per le scritture private autenticate) che qualifica la presenza
dei testimoni come non più necessaria, bensì eventuale. Invero,
anche nelle autentiche formali, come per gli atti pubblici, la l. 226/43 aveva
previsto come necessaria la presenza dei testimoni, salva la rinuncia delle
parti.
In coerenza con le modifiche
apportate in parte qua dalla l. 246/05 in ordine alla
presenza dei testimoni in atti notarili, la presenza degli stessi diviene
eventuale anche nelle scritture private autenticate.
Viene, altresì, introdotta la possibilità
di “confermare” o integrare gli atti traslativi di terreni ai quali non
sia stato allegato il certificato di destinazione urbanistica o non sia stata
effettuata la dichiarazione di cui al comma 3 (art. 30 T.U. in materia di
edilizia) e cioè la dichiarazione di vigenza. La conferma o integrazione può
essere effettuata anche da una sola delle parti o dai
suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale “sia allegato
un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o
contenente la dichiarazione omessa”.
La legge
in esame estende la sanatoria della nullità degli atti di
trasferimento nulli di cui all’art. 46, comma 4, T.U. sull’edilizia (la
conferma) anche ai contratti di trasferimento dei terreni.
Sempre in materia “edilizia” può
altresì segnalarsi la modifica alla legge “Ponte” per quanto concerne il
vincolo dei parcheggi.
La legge 246/05, ad un regime di
circolazione vincolata dei parcheggi disciplinati (nella sua originaria
formulazione) dalla l. Ponte, sostituisce un regime di circolazione libera. Il cd. diritto reale d’uso, che si trasferisce
automaticamente con il trasferimento della casa di abitazione di cui il
parcheggio medesimo è pertinenza, non ha più ragion d’essere, con buona pace
delle innumerevoli sentenze della Cassazione susseguitesi in siffatta materia.
Da ultimo, Cass. S.U. 15.06.2005 n. 12793 che ne aveva
ribadita l’operatività e l’ambito di applicazione, ammettendo invece che solo i
parcheggi realizzati in eccedenza non fossero soggetti ad alcun vincolo di
destinazione.
Resta da segnalare l’estensione (già
operata con il D.L. competitività, convertito con l. 80/05) del potere di autentica in materia di trasferimento degli autoveicoli
ai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai funzionari
ed ai titolari degli sportelli telematici
dell’automobilista ex art. 2 D.P.R. 358/00, nonché ai funzionari competenti
dell’ACI competenti.
L’art. 13, l. 246/05 sostituisce all’art. 3,
D.L. 35/05, convertito con l. 80/05, le parole “beni mobili registrati” con
l’espressione “veicoli registrati nel pubblico
registro automobilistico”, con ciò chiaramente escludendo dalle competenze dei
nuovi autenticatori i natanti e gli aeromobili, per il trasferimento dei quali
resta esclusiva la competenza dei notai.
In buona sostanza, il notaio resta
competente per qualunque autenticazione di trasferimenti inerenti a tutta la
categoria dei “beni mobili registrati”, mentre i nuovi
funzionari autenticatori, i cui poteri saranno precisati con successivo decreto
di natura non regolamentare, potranno intervenire ad autenticare
“gratuitamente” (è questa la novità ulteriore) i soli atti di trasferimento
inerenti ai veicoli iscritti nel Pra.
Vedi il testo della L. 246/2005
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