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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n.122

Disposizioni  per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per
la  tutela  dei  diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Ritenuto  di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni
parlamentari,  ad  eccezione  di  quelle  aventi ad oggetto questioni
meramente  formali o non conformi con i principi espressi dalla legge
di delegazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
    a) per  «acquirente»:  la  persona  fisica  che  sia  promissaria
acquirente  o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia
stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia
o  possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non
immediato,  a  se'  o  ad  un  proprio  parente in primo grado, della
proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di
un  immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non socio
di  una  cooperativa  edilizia,  abbia  assunto  obbligazioni  con la
cooperativa  medesima  per  ottenere  l'assegnazione  in proprieta' o
l'acquisto  della  titolarita' di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
    b) per  «costruttore»:  l'imprenditore  o la cooperativa edilizia
che  promettano  in  vendita  o che vendano un immobile da costruire,
ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di
leasing,  che  abbia  o  possa  avere  per  effetto  la cessione o il
trasferimento   non  immediato  in  favore  di  un  acquirente  della
proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di
un  immobile  da  costruire,  sia  nel  caso  in  cui lo stesso venga
edificato   direttamente  dai  medesimi,  sia  nel  caso  in  cui  la
realizzazione  della  costruzione  sia  data  in  appalto  o comunque
eseguita da terzi;
    c) per  «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi
in  cui  il  costruttore  sia  sottoposto  o  sia stato sottoposto ad
esecuzione   immobiliare,   in  relazione  all'immobile  oggetto  del
contratto,   ovvero   a  fallimento,  amministrazione  straordinaria,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
    d) per  «immobili  da  costruire»:  gli  immobili per i quali sia
stato  richiesto  il  permesso  di  costruire  e  che siano ancora da
edificare  o  la  cui  costruzione  non risulti essere stata ultimata
versando  in  stadio  tale  da  non consentire ancora il rilascio del
certificato di agibilita'.
 
      
                               Art. 2.
                        Garanzia fideiussoria
  1.  All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita'
il  trasferimento  non  immediato della proprieta' o di altro diritto
reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le
medesime  finalita',  ovvero in un momento precedente, il costruttore
e'  obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta
valere  unicamente  dall'acquirente,  a  procurare  il  rilascio ed a
consegnare  all'acquirente  una  fideiussione,  anche  secondo quanto
previsto   dall'articolo   1938   del   codice   civile,  di  importo
corrispondente  alle  somme  e  al  valore  di  ogni  altro eventuale
corrispettivo  che  il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e
le   modalita'   stabilite  nel  contratto,  deve  ancora  riscuotere
dall'acquirente  prima  del trasferimento della proprieta' o di altro
diritto  reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le
quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante,
nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia.
  2.  Per  le  societa'  cooperative,  l'atto  equipollente  a quello
indicato  al  comma  1  consiste  in  quello con il quale siano state
versate  somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per
ottenere  l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita'
di  un  diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per
iniziativa della stessa.
 
      
                               Art. 3.
  Rilascio, contenuto e modalita' di escussione della fideiussione
  1.  La  fideiussione  e'  rilasciata  da  una  banca, da un'impresa
esercente  le  assicurazioni  o  da  intermediari finanziari iscritti
nell'elenco  speciale  di  cui all'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  e  successive modificazioni; essa deve
garantire,  nel  caso in cui il costruttore incorra in una situazione
di  crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore
di  ogni  altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei
relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta
situazione si e' verificata.
  2.  La  situazione  di  crisi  si  intende  verificata in una delle
seguenti date:
    a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto
del contratto;
    b) di  pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
    c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo;
    d) di  pubblicazione  della  sentenza  che  dichiara  lo stato di
insolvenza  o,  se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione
coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria.
  3.  La  fideiussione  puo' essere escussa a decorrere dalla data in
cui  si  e'  verificata  la  situazione  di crisi di cui al comma 2 a
condizione  che,  per  l'ipotesi  di cui alla lettera a) del medesimo
comma,  l'acquirente  abbia  comunicato  al  costruttore  la  propria
volonta'  di  recedere  dal  contratto  e, per le ipotesi di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura
concorsuale  non  abbia  comunicato  la  volonta'  di  subentrare nel
contratto preliminare.
  4.  La  fideiussione  deve prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva  escussione  del  debitore  principale di cui all'articolo
1944,  secondo  comma,  del  codice  civile e deve essere escutibile,
verificatesi  le  condizioni  di  cui al comma 3, a richiesta scritta
dell'acquirente,   corredata  da  idonea  documentazione  comprovante
l'ammontare   delle  somme  e  il  valore  di  ogni  altro  eventuale
corrispettivo  che  complessivamente  il  costruttore ha riscosso, da
inviarsi  al  domicilio  indicato  dal fideiussore a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
  5.  Il  mancato  pagamento  del  premio  o della commissione non e'
opponibile all'acquirente.
  6.  Il  fideiussore  e'  tenuto  a pagare l'importo dovuto entro il
termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
cui  al  comma  4.  Qualora  la restituzione degli importi oggetto di
fideiussione   non   sia  eseguita  entro  il  suddetto  termine,  il
fideiussore  e'  tenuto  a  rimborsare  all'acquirente  le  spese  da
quest'ultimo  effettivamente  sostenute e strettamente necessarie per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.
  7.   L'efficacia   della   fideiussione   cessa   al   momento  del
trasferimento  della proprieta' o di altro diritto reale di godimento
sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione.
 
      
                               Art. 4.
                     Assicurazione dell'immobile
  1.  Il  costruttore  e'  obbligato  a  contrarre  ed  a  consegnare
all'acquirente   all'atto  del  trasferimento  della  proprieta'  una
polizza    assicurativa    indennitaria    decennale    a   beneficio
dell'acquirente  e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a
copertura  dei  danni  materiali  e  diretti all'immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti
costruttivi  delle  opere,  per  vizio  del suolo o per difetto della
costruzione,  e  comunque  manifestatisi successivamente alla stipula
del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
 
      
                               Art. 5.
                   Applicabilita' della disciplina
  1.  La  disciplina  prevista  dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai
contratti  aventi  ad  oggetto  il  trasferimento non immediato della
proprieta'  o  di  altro diritto reale di godimento di immobili per i
quali  il  permesso  di  costruire  o  altra denuncia o provvedimento
abilitativo  sia stato richiesto successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
 
      
                               Art. 6.
                 Contenuto del contratto preliminare
  1.  Il  contratto  preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi
dell'articolo  2  sia comunque diretto al successivo acquisto in capo
ad una persona fisica della proprieta' o di altro diritto reale su un
immobile oggetto del presente decreto devono contenere:
    a) le  indicazioni  previste  agli articoli 2659, primo comma, n.
1), e 2826 del codice civile;
    b) la  descrizione  dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di
uso esclusivo oggetto del contratto;
    c) gli   estremi   di  eventuali  atti  d'obbligo  e  convenzioni
urbanistiche  stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla
costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti;
    d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare
riferimento   alla   struttura   portante,   alle   fondazioni,  alle
tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
    e) i  termini  massimi  di  esecuzione  della  costruzione, anche
eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
    f) l'indicazione  del  prezzo  complessivo  da  corrispondersi in
danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e
le  modalita' per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di
eventuali  somme  a titolo di caparra; le modalita' di corresponsione
del   prezzo  devono  essere  rappresentate  da  bonifici  bancari  o
versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla
parte  venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano
comunque   in  grado  di  assicurare  la  prova  certa  dell'avvenuto
pagamento;
    g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;
    h) l'eventuale    esistenza    di    ipoteche    o   trascrizioni
pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione
del  relativo  ammontare,  del  soggetto a cui favore risultano e del
titolo  dal  quale  derivano,  nonche'  la pattuizione espressa degli
obblighi  del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali
obblighi  debbano  essere  adempiuti  prima  o  dopo  la  stipula del
contratto definitivo di vendita;
    i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se
non  ancora  rilasciato,  nonche'  di  ogni  altro titolo, denuncia o
provvedimento abilitativo alla costruzione;
    l)    l'eventuale    indicazione    dell'esistenza   di   imprese
appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi.
  2. Agli stessi contratti devono essere allegati:
    a) il  capitolato  contenente le caratteristiche dei materiali da
utilizzarsi,  individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e
valori  omogenei, nonche' l'elenco delle rifiniture e degli accessori
convenuti fra le parti;
    b) gli elaborati del progetto in base al quale e' stato richiesto
o  rilasciato  il  permesso  di  costruire  o  l'ultima variazione al
progetto  originario,  limitatamente  alla  rappresentazione  grafica
degli  immobili  oggetto  del  contratto,  delle  relative pertinenze
esclusive e delle parti condominiali.
  3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al regio decreto
28 marzo 1929, n. 499.
 
      
                               Art. 7.
Modificazioni  all'articolo  39  del decreto legislativo 1° settembre
                            1993, n. 385
  1.  All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6.  In  caso  di  edificio o complesso condominiale per il quale
puo'   ottenersi  l'accatastamento  delle  singole  porzioni  che  lo
costituiscono,  ancorche'  in  corso  di costruzione, il debitore, il
terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene
ipotecato  o  di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla
porzione  immobiliare  da essi acquistata o promessa in acquisto o in
assegnazione,  hanno  diritto  alla suddivisione del finanziamento in
quote   e,   correlativamente,   al   frazionamento   dell'ipoteca  a
garanzia.»;
    b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma
6  entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta  di  suddivisione  del  finanziamento in quote corredata da
documentazione  idonea  a  comprovare l'identita' del richiedente, la
data  certa  del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per
le quali e' richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine
e'  aumentato  a  centoventi  giorni,  se  la  richiesta  riguarda un
finanziamento da suddividersi in piu' di cinquanta quote.
    6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al
comma 6-bis, il richiedente puo' presentare ricorso al presidente del
tribunale   nella   cui  circoscrizione  e'  situato  l'immobile;  il
presidente  del  tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso,
designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto
pubblico  di  frazionamento  sottoscritto  esclusivamente  dal notaio
stesso.  Dall'atto  di  suddivisione  del finanziamento o dal diverso
successivo  termine  stabilito  nel  contratto  di mutuo decorre, con
riferimento  alle  quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle
somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.
    6-quater.   Salvo   diverso   accordo   delle  parti,  la  durata
dell'ammortamento  e'  pari  a  quella  originariamente  fissata  nel
contratto  di  mutuo  e l'ammortamento stesso e' regolato al tasso di
interesse  determinato  in  base  ai criteri di individuazione per il
periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile
del    competente   Ufficio   del   territorio   annota   a   margine
dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della
relativa  ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso
relativo.».
 
      
                               Art. 8.
Obbligo  di  cancellazione  o  frazionamento dell'ipoteca antecedente
                         alla compravendita
  1.   Il  notaio  non  puo'  procedere  alla  stipula  dell'atto  di
compravendita  se,  anteriormente o contestualmente alla stipula, non
si  sia  proceduto  alla suddivisione del finanziamento in quote o al
perfezionamento  di  un  titolo  per la cancellazione o frazionamento
dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.
 
      
                               Art. 9.
                        Diritto di prelazione
  1.  Qualora  l'immobile  sia  stato  consegnato all'acquirente e da
questi  adibito  ad  abitazione  principale  per se' o per un proprio
parente  in  primo  grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in
cui  abbia  escusso  la  fideiussione,  e' riconosciuto il diritto di
prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto
nell'incanto   anche   in  esito  alle  eventuali  offerte  ai  sensi
dell'articolo 584 del codice di procedura civile.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorita'
che  procede  alla  vendita  dell'immobile  provvede a dare immediata
comunicazione  all'acquirente,  con atto notificato a mezzo ufficiale
giudiziario,  della  definitiva determinazione del prezzo entro dieci
giorni  dall'adozione  del relativo provvedimento, con indicazione di
tutte  le  condizioni  alle quali la vendita dovra' essere conclusa e
l'invito ad esercitare la prelazione.
  3.  Il  diritto di prelazione e' esercitato dall'acquirente, a pena
di  decadenza,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  data di
ricezione  della  comunicazione  di cui al comma 2 offrendo, con atto
notificato  a  mezzo  ufficiale giudiziario all'autorita' che procede
alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.
  4.  Qualora  l'acquirente  abbia acquistato l'immobile, per effetto
dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle
somme   riscosse   in  sede  di  escussione  della  fideiussione,  la
differenza  deve essere restituita al fideiussore, qualora l'immobile
acquistato  abbia  consistenza  e  caratteristiche  tipologiche  e di
finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con
il   costruttore.   Ove  non  ricorra  tale  condizione,  l'eventuale
eccedenza  da  restituire  al  fideiussore deve risultare da apposita
stima.
  5.  E'  escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti
dell'aggiudicatario.
 
      
                              Art. 10.
Esenzioni   e   limiti  alla  esperibilita'  dell'azione  revocatoria
                            fallimentare
  1.   Gli   atti   a  titolo  oneroso  che  hanno  come  effetto  il
trasferimento  della proprieta' o di altro diritto reale di godimento
di  immobili  da  costruire,  nei  quali  l'acquirente  si  impegni a
stabilire,  entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione
degli  stessi,  la residenza propria o di suoi parenti o affini entro
il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla
data  della  stipula  del  preliminare,  non sono soggetti all'azione
revocatoria  prevista  dall'articolo  67  del  regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2.  Non sono, altresi', soggetti alla medesima azione revocatoria i
pagamenti   dei   premi   e  commissioni  relativi  ai  contratti  di
fideiussione  e  di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora
effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso.
 
      
                              Art. 11.
Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
                                 267
  1.  Dopo  l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
inserito il seguente:
    «72-bis.  (Contratti  relativi ad immobili da costruire). In caso
di  situazione  di  crisi  del  costruttore ai sensi dell'articolo 2,
comma  1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto
si  intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra
esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione
a  garanzia  della  restituzione  di  quanto  versato al costruttore,
dandone   altresi'  comunicazione  al  curatore.  In  ogni  caso,  la
fideiussione  non  puo'  essere  escussa  dopo  che il curatore abbia
comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».
 
      
                              Art. 12.
Istituzione  e finalita' del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti
                    di beni immobili da costruire
  1.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
il  Fondo  di  solidarieta'  per  gli  acquirenti di beni immobili da
costruire,  di  seguito denominato: «Fondo», al fine di assicurare un
indennizzo,  nell'ambito  delle  risorse  del  medesimo  Fondo,  agli
acquirenti  che,  a  seguito  dell'assoggettamento  del costruttore a
procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita
di  somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto
di  proprieta' o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto
di  accordo  negoziale  con  il  costruttore ovvero l'assegnazione in
proprieta'  o  l'acquisto  della  titolarita'  di un diritto reale di
godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
  2.   Ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni  del  Fondo,  devono
risultare   nei  confronti  del  costruttore,  a  seguito  della  sua
insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse
in   epoca  antecedente  al  31 dicembre  1993  ne'  aperte  in  data
successiva a quella di emanazione del presente decreto.
  3.  L'accesso  alle prestazioni del Fondo e' consentito nei casi in
cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.
 
      
                              Art. 13.
         Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo
  1.  Per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Fondo  devono ricorrere
congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
    a) aver  subito,  a  seguito dell'insorgenza di una situazione di
crisi  per  effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme
di  denaro  versate  o  di  altri  beni trasferiti dall'acquirente al
costruttore    medesimo   come   corrispettivo   per   l'acquisto   o
l'assegnazione dell'immobile da costruire;
    b) non  aver  acquistato  la  proprieta' o altro diritto reale di
godimento  sull'immobile  da  costruire  ovvero non averne conseguito
l'assegnazione.
  2.  Il  requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per
effetto   dell'acquisto   della   proprieta'   o   del  conseguimento
dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali con gli organi della
procedura  concorsuale  ovvero  di aggiudicazione di asta nell'ambito
della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.
  3.  Nei  casi  di  cui  al comma 2 l'indennizzo spetta solo qualora
l'importo  complessivo  delle  somme  versate  e  del valore dei beni
corrisposti  al  costruttore  e  delle  somme versate per l'effettivo
acquisto  del  bene sia superiore al prezzo originariamente convenuto
con  il  costruttore ed e' determinato in misura pari alla differenza
tra  il  predetto  importo  complessivo ed il prezzo originario, fino
comunque  a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al
costruttore.
  4.  Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di perdita
della  proprieta'  del  bene  per  effetto  del  successivo  positivo
esperimento  dell'azione  revocatoria,  soltanto nel caso in cui essa
sia  stata  promossa  ai  sensi  dell'articolo 67, secondo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
 
      
                              Art. 14.
                 Struttura e funzionamento del Fondo
  1.  Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree
territoriali   interregionali  individuate  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  16,  sulla  base  della  quantita'  e della provenienza
territoriale  delle  richieste  di  indennizzo  presentate  entro  il
termine  di decadenza stabilito nell'articolo 18, comma 1, in modo da
assicurare una gestione equilibrata delle sezioni. L'articolazione in
sezioni non comporta un decentramento territoriale del Fondo.
  2.  Per  ciascuna sezione autonoma e' tenuta dal Fondo una distinta
contabilita', anche ai fini della rendicontazione periodica.
  3. Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti fra
le  sezioni  autonome, in proporzione dell'ammontare delle risorse di
cui  ciascuna  di  esse  dispone in virtu' dei contributi che le sono
imputati ai sensi dell'articolo 17, comma 5.
  4.  Le  risorse  di  ciascuna  sezione,  al  netto  degli  oneri di
gestione,  sono  destinate  alla  soddisfazione  delle  richieste  di
indennizzo  dei  soggetti  aventi  diritto in relazione agli immobili
ubicati  nel  territorio di competenza della sezione medesima. A tale
fine  il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli
aventi  diritto,  salve  le  risultanze  della  successiva  attivita'
istruttoria,  determina  per  ciascuna  sezione  l'ammontare  massimo
complessivo  delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi,
sulla  base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per
effetto   del   versamento  della  prima  annualita'  del  contributo
obbligatorio  di  cui  all'articolo  17,  la  prima  quota annuale di
indennizzo da erogare.
  5.  Le  ulteriori  quote  annuali di indennizzo sono determinate in
funzione   delle   variazioni  della  misura  annua  del  contributo,
stabilita  con  il decreto di cui all'articolo 17, comma 4, e del suo
gettito  effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli
indennizzi da corrispondere.
  6.  In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi
diritto,   anche   prima   della  scadenza  del  termine  massimo  di
operativita'  del  Fondo,  le  eventuali somme residue di una sezione
sono   attribuite   alle  altre  sezioni,  che  non  abbiano  risorse
sufficienti, proporzionalmente all'ammontare residuo degli indennizzi
da corrispondersi da parte di ciascuna di queste.
  7. Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per
il  recupero  dell'indennizzo corrisposto all'acquirente. A tale fine
il  Fondo  si  surroga  nei diritti dell'acquirente nell'ambito della
procedura  implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del
costruttore,  progressivamente  in  ragione  e nei limiti delle somme
corrisposte  a titolo di indennizzo, nonche' dei relativi interessi e
spese.   L'indennizzato   ha  facolta'  di  agire  nell'ambito  della
procedura  per  l'eventuale residua parte del credito non soddisfatta
dall'indennizzo ricevuto dal Fondo.
  8. Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono imputate
alla sezione autonoma del Fondo che ha erogato l'indennizzo.
 
      
                              Art. 15.
                         Gestione del Fondo
  1. La gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP - Concessionaria
di  servizi  assicurativi  pubblici s.p.a., che vi provvede per conto
del  Ministero  dell'economia  e delle finanze sulla base di apposita
concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.
  2. La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP,
quale  concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo,
la conservazione della sua integrita', la liquidazione delle relative
spese,  nonche'  al  principio di garantire la verifica periodica, da
parte  dell'amministrazione  concedente,  della  corrispondenza della
gestione  del  Fondo alle finalita' indicate dal presente decreto. Ai
relativi oneri e alle spese di gestione si provvede nell'ambito delle
risorse  finanziarie  del  Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  la concessione definisce, tra
l'altro, le modalita' di esercizio concernenti:
    a) iniziative  informative  da  assumersi ad opera del Fondo, con
oneri  a  suo  carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei
benefici previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;
    b) la  rilevazione  dei  dati  necessari per la definizione delle
aree  territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo,
ai  sensi  dell'articolo  14,  comma 1, nonche' per la determinazione
annua    della   misura   del   contributo   obbligatorio,   di   cui
all'articolo 17, comma 4;
    c) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
    d) la  liquidazione  degli indennizzi e la loro erogazione, anche
tramite apposite convenzioni con le banche;
    e) la  ripetizione delle somme gia' erogate, nei casi di revoca o
riforma dell'attribuzione, nonche' l'esercizio del diritto di surroga
previsto dall'articolo 14, comma 7;
    f) la   previsione  dell'ammontare  complessivo  delle  somme  da
destinare  all'erogazione  degli  indennizzi, nonche' al sostenimento
degli oneri di gestione;
    g) la  destinazione  ad  investimenti  a  redditivita'  certa  ed
adeguata  delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di
liquidita' del Fondo;
    h) la  presentazione  al Ministero dell'economia e delle finanze,
per  il  successivo  inoltro  alla  Corte  dei  conti, del rendiconto
annuale,   approvato   dal   Consiglio   di   amministrazione   della
concessionaria,  accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo
e da una relazione sull'attivita' svolta.
  4.   La   concessione   stabilisce,   altresi',   le  modalita'  di
accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.
 
      
                              Art. 16.
           Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo
  1. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definite  le  aree  territoriali  e  le  corrispondenti sezioni
autonome  del  Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal
gestore del Fondo medesimo.
  2. Possono  altresi' essere stabiliti ulteriori criteri e modalita'
per  la  concreta  gestione  del  Fondo,  con particolare riferimento
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14.
 
      
                              Art. 17.
                       Contributo obbligatorio
  1.  Per  reperire  le  risorse  destinate al Fondo, e' istituito un
contributo  obbligatorio  a carico dei costruttori tenuti all'obbligo
di  procurare  il  rilascio  e  di  provvedere  alla  consegna  della
fideiussione   di  cui  all'articolo  2;  il  contributo  e'  versato
direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione.
  2.  Il  contributo obbligatorio e' dovuto per un periodo massimo di
quindici  anni  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  ovvero, se antecedente, sino alla data nella quale
risultino  acquisite  al  Fondo  risorse sufficienti ad assicurare il
soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli aventi
diritto.   L'eventuale   ricorrenza  della  predetta  condizione  per
l'anticipata cessazione della debenza del contributo e' accertata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Per la prima annualita' la misura del contributo e' fissata nel
quattro  per  mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione
ed  il versamento e' effettuato, entro il mese successivo a quello di
rilascio  della  fideiussione,  con  le  modalita'  stabilite  e rese
pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.
  4.  Per  le  annualita'  successive,  la  misura  del contributo e'
stabilita  con  decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, entro il limite massimo
del   cinque   per   mille   dell'importo   complessivo  di  ciascuna
fideiussione;  con  il  medesimo  decreto  possono  essere stabilite,
altresi',  modalita' per il versamento diverse o ulteriori rispetto a
quelle fissate nel comma 3.
  5.  Le  somme  versate  a  titolo  di  contributo obbligatorio sono
imputate  alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale
e' ubicato l'immobile oggetto di fideiussione.
  6.  Qualora  il  versamento del contributo obbligatorio non avvenga
entro  il  termine  di  cui al comma 3, sono dovuti interessi di mora
calcolati,  a  decorrere dal giorno della scadenza del termine fino a
comprendere  quello dell'effettivo versamento, al saggio di interesse
legale.
  7.  I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell'articolo 2
sono  tenuti  a  trasmettere  entro  il  31 dicembre  di ogni anno al
soggetto  gestore  del Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',   ai   sensi  dell'articolo  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  recante attestazione delle fideiussioni
rilasciate,  con indicazione dei dati dei soggetti interessati, degli
importi e degli estremi identificativi degli atti fideiussori.
 
      
                              Art. 18.
   Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande
  1.  La  domanda  di  accesso alle prestazioni del Fondo deve essere
presentata  dagli  aventi  diritto,  a  pena  di  decadenza, entro il
termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 6.
  2.  Ciascun  soggetto puo' ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola
volta, anche nel caso in cui abbia subito piu' perdite in relazione a
diverse  e  distinte  situazioni  di crisi. Gli importi delle perdite
indennizzabili  sono  rivalutati, in base alle variazioni dell'indice
ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Il  richiedente  deve  fornire  la  prova  della  sussistenza e
dell'entita'  della  perdita.  A tale fine costituisce prova anche il
provvedimento  che  ha  definitivamente  accertato il credito in sede
concorsuale.
  4.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  il gestore del
Fondo,  al  fine  di  determinare  criteri di valutazione uniformi in
merito  a  situazioni  e documentazioni ricorrenti, puo' acquisire il
parere  di  un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al
comma  6  e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia,
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, del Ministero delle
attivita' produttive e delle categorie interessate.
  5.  Il  gestore  del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini
stabiliti   in   sede  di  concessione,  delibera  il  riconoscimento
dell'indennita'  e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della
richiesta.
  6.  Con  decreto  del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono dettate disposizioni
relative  alle  modalita',  anche telematiche, di presentazione della
domanda  ed  al  contenuto della documentazione da allegare a questa,
nonche'  in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui
al presente articolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 20 giugno 2005