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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n.166

Norme   in   materia   di  concorso  notarile,  pratica  e  tirocinio
professionale,   nonche'   in   materia  di  coadiutori  notarili  in
attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n.
246.
                   
                               Art. 1.
 
    Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
  1.  All'articolo 5,  primo  comma, della legge 16 febbraio 1913, n.
89, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:
    «4°  essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una
universita'  italiana  o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi
della legge 11 luglio 2002, n. 148;
    5°  avere  ottenuto  l'iscrizione  fra  i  praticanti  presso  un
Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui
almeno  per  un  anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si
effettua,  dopo  l'iscrizione  nel registro dei praticanti, presso un
notaro  del  distretto,  designato  dal  praticante, col consenso del
notaro  stesso  e  con  l'approvazione  del  Consiglio.  Su richiesta
dell'interessato  spetta  al  consiglio  notarile la designazione del
notaio  presso  cui  effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro
dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno
del  corso  di  laurea  o  di  laurea  specialistica  o magistrale in
giurisprudenza.  Il  periodo  di  pratica si deve comunque completare
entro  trenta  mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di
scadenza  del  suddetto  termine  il  periodo  effettuato  prima  del
conseguimento  della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al
conseguimento  della  laurea  puo'  essere  computato,  ai  fini  del
raggiungimento  dei  diciotto  mesi di pratica, per un massimo di sei
mesi,  indipendentemente  dalla  sua effettiva durata. Per coloro che
sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per
gli  avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica
per un periodo continuativo di otto mesi;».
    b) dopo il numero 6° e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «6°-bis   aver  espletato  per  almeno  centoventi  giorni,  dopo
l'avvenuto  superamento  della  prova  orale, un periodo di tirocinio
obbligatorio  presso  uno  o  piu'  notai, che devono certificarne la
durata.  Tale  periodo  deve  essere  registrato  presso  i  consigli
notarili  dei  distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio
puo'   richiedere  la  designazione  del  notaio  al  presidente  del
consiglio  notarile  del  distretto  nel  quale  e' stato ultimato il
periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o
di  altri  distretti,  i  quali  lo  abbiano  designato direttamente.
L'eventuale  periodo  di  coadiutorato  e'  computato quale tirocinio
obbligatorio.».
 
      
                               Art. 2.
 
  Modifiche all'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
  1.  All'articolo 5-bis  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
  «5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica
coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un precedente concorso.
  5-bis.  Il  superamento della prova di preselezione informatica da'
diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si
riferisce la prova e dei due successivi.
  5-ter.  Prima  dell'inizio  di  ciascuna sessione il candidato puo'
ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per
prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.».
 
      
                               Art. 3.
 
  Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
  1.  Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e' sostituito dal seguente:
  «3.    Oltre   ai   candidati   di   cui   ai   commi 5   e   5-bis
dell'articolo 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte
un  numero  di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e,
comunque,  non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata
in  base  al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
preselezione.».
 
      
                               Art. 4.
 
    Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
  1. L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  45.  - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo
non   inferiore   ad   un   mese,   in  luogo  del  delegato  di  cui
all'articolo 44,  in  sostituzione  del  notaio assente in permesso o
temporaneamente  impedito.  Competente per la nomina e' il presidente
del  consiglio  notarile  ovvero  il  consigliere anziano, qualora il
notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
  2.  Il  coadiutore  esercita  tutte  le funzioni notarili in nome e
nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma
non ha alcun diritto di successione.
  3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di
concorrere  con  lui  nell'esercizio  delle funzioni notarili, ma non
puo' esercitarle da solo.
  4.  Il  notaio  che  svolge le funzioni di commissario nel concorso
notarile  ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile
la  nomina  di  un  coadiutore  limitatamente  ai  giorni  in  cui e'
impegnato nell'espletamento dell'incarico.
  5.  La  presenza  in  commissione  del  notaio coadiuvato, che deve
preventivamente  avvertire  il  presidente  del  consiglio  notarile,
legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
  6.  I  periodi  durante i quali il coadiutore del notaio componente
della   commissione  di  concorso  esercita  le  funzioni,  non  sono
computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.».
 
      
                               Art. 5.
 
             Composizione della commissione esaminatrice
 
  1.  La  commissione  esaminatrice  del  concorso  per notaio di cui
all'articolo 1,  primo  comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da
nominarsi  almeno  dieci  giorni  prima  dell'inizio  della prova con
decreto del Ministro della giustizia, e' unica ed e' composta da:
    a) un  magistrato  di  cassazione  dichiarato  idoneo  ad  essere
ulteriormente  valutato  ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori, con funzioni di legittimita', che la presiede;
    b) un   magistrato   di  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della  nomina  a  magistrato  di  cassazione  con  funzioni  di  vice
presidente;
    c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;
    d) tre   professori   universitari,  ordinari  o  associati,  che
insegnino materie giuridiche;
    e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno
dieci anni di anzianita' nella professione.
  2.  I  notai  sono  scelti  tra  diciotto  nominativi indicati, per
ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.
  3.  I  commissari  che  hanno  partecipato,  anche  in  parte, alla
procedura  concorsuale, non possono essere nominati nella commissione
dei due concorsi successivi.
  4.  La  commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento
della  prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.
  5.  La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione
e  di  correzione  degli  elaborati,  nonche' durante le prove orali,
opera con la presenza di cinque membri:
    a) il presidente o il vice presidente;
    b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello;
    c) un docente universitario;
    d) due notai.
  6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o
in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di
preselezione  fino  alla formazione della graduatoria del concorso da
parte  della  commissione.  L'esonero  dei magistrati e' disposto dal
Consiglio   Superiore   della  Magistratura.  L'esonero  dei  docenti
universitari e' disposto dall'universita' di appartenenza.
 
      
                               Art. 6.
 
                            Prove scritte
 
  1.  L'esame  scritto del concorso per notaio consta di tre distinte
prove  teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volonta' e due
atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
  2.  In  ciascun  tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo
svolgimento  dei  principi attinenti agli istituti giuridici relativi
all'atto stesso.
 
      
                               Art. 7.
 
                             Prove orali
 
  1.  L'esame  orale  del  concorso per notaio consta di tre distinte
prove sui seguenti gruppi di materie:
    a) diritto  civile,  commerciale  e volontaria giurisdizione, con
particolare  riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si
esplica l'ufficio di notaio;
    b) disposizioni  sull'ordinamento  del  notariato e degli archivi
notarili;
    c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
 
      
                               Art. 8.
 
                   Svolgimento delle prove scritte
 
  1.  La commissione del concorso per notaio e' validamente insediata
con  la presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno
solo  di  essi,  di almeno due magistrati, due docenti universitari e
quattro  notai.  Essa si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta
nel  luogo  ove  questa  si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a
sorte  la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti
temi  che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste
uguali.
  2.  Il  presidente  fa  estrarre a sorte da uno dei concorrenti una
delle  tre  buste contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il
tema con uno dei segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio
ai concorrenti.
  3.  Chi  non  e' presente al momento in cui inizia la dettatura del
tema e' escluso dal concorso.
  4.  Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte e' apposto il
timbro di riconoscimento della commissione.
  5.  Nel  termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere
consegnati tutti gli elaborati.
  6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in
cui  si  svolgono  le  prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna
prova,  devono sempre trovarsi presenti nei locali degli esami almeno
cinque  membri  della  commissione, uno dei segretari ed i funzionari
incaricati  della  sorveglianza.  I  membri  della  commissione  ed i
segretari  non  possono  entrare nei locali dopo l'estrazione a sorte
della  materia  e,  qualora questi si allontanano successivamente dai
locali, non vi possono rientrare.
 
      
                               Art. 9.
 
              Operazioni di raggruppamento delle buste
 
  1.  Entro  dieci  giorni  dalla  chiusura  delle  prove scritte, la
commissione  con  la  presenza  di  almeno  dieci  componenti  e alla
presenza   di   dieci   candidati,   designata   dal   presidente   e
tempestivamente avvertiti, constata la integrita' dei sigilli e delle
firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste
aventi  lo  stesso  numero  e,  dopo  aver  staccato  i tagliandi, le
racchiude  in  un'unica  busta piu' grande. Ultimate le operazioni di
raggruppamento,  dopo  aver  accuratamente  rimescolate  le buste, su
ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.
 
      
                              Art. 10.
 
                   Funzionamento della commissione
 
  1.  Compiute le operazioni previste nell'articolo 9, la commissione
e' convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni
di correzione degli elaborati.
  2.  La  commissione,  prima  di iniziare la correzione, definisce i
criteri  che  regolano  la  valutazione degli elaborati e l'ordine di
correzione delle prove stesse.
  3.   Il   presidente,  sentito  il  vicepresidente,  stabilisce  il
calendario delle riunioni.
  4.  Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni,
nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima
presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.
  5.  Ciascuna  sottocommissione procede alla valutazione delle prove
scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle
quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
  6.   E'   compito   del  presidente  assicurare  all'interno  delle
sottocommissioni   che   procedono  alla  correzione,  una  periodica
variazione    dei   componenti,   compatibilmente   con le   esigenze
organizzative.
  7. Allo scopo di garantire omogeneita' di valutazioni il presidente
ha  facolta'  di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della
commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri
commissari  che,  nell'occasione,  non  hanno  diritto  di  voto e di
intervento.
  8.  Verificata  la  integrita'  dei pieghi e delle singole buste il
segretario,  all'atto  dell'apertura di queste, appone immediatamente
sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero gia' segnato sulla
busta grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena aperta la
busta  contenente  il  lavoro,  sia  in  testa  al  foglio o ai fogli
relativi,  sia  sulla  busta  piccola  contenente  il  cartoncino  di
identificazione.
  9.  Qualora  la  commissione  abbia fondate ragioni di ritenere che
qualche  scritto  sia,  in  tutto o in parte, copiato da altro lavoro
ovvero  da  altra  fonte,  annulla  l'esame  del  candidato  al quale
appartiene tale scritto.
  10. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque
si siano fatti riconoscere.
  11.  Al  fine  di  garantire  la  celerita'  dei lavori, la mancata
partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute
consecutive  della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle
sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.
  12.  Il  mancato  rispetto  delle  modalita'  di  cui  al  presente
articolo e di cui all'articolo 8 costituisce motivo per la revoca del
presidente e del vice presidente dall'incarico.
 
      
                              Art. 11.
 
                   Correzione delle prove scritte
 
  1.    La   sottocommissione   di   cui   all'articolo 10   procede,
collegialmente  e  nella  medesima  seduta,  alla lettura dei temi di
ciascun  candidato,  al  fine di esprimere un giudizio complessivo di
idoneita' per l'ammissione alla prova orale.
  2.  Salvo  il  caso  di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre
elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato
merita l'idoneita'.
  3. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo
di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
  4.  In  caso  di idoneita', la sottocommissione assegna, in base ai
voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a
ciascuna  prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale
fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.
  5.  Il  giudizio  di  non  idoneita'  e'  motivato. Nel giudizio di
idoneita' il punteggio vale motivazione.
  6.  Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione,
facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.
  7.  Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato
emergono  nullita'  o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti
dalla   commissione,   ai   sensi   dell'articolo 10,   comma 2,   la
sottocommissione  dichiara  non  idoneo  il candidato senza procedere
alla lettura degli elaborati successivi.
 
      
                              Art. 12.
 
                    Svolgimento delle prove orali
 
  1.  La commissione del concorso per notaio, prima dell'inizio delle
prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.
  2. L'esame orale e' pubblico.
  3.  Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun
commissario interroga i candidati, restando ferma la facolta' di ogni
membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.
  4.  La  sottocommissione,  terminata la prova orale di ogni singolo
candidato,  assegna,  in  base  ai  voti  di  ciascun commissario, il
punteggio  fino  ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di
materie.  A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero
a  dieci  punti. Per il superamento della prova orale e' richiesto un
punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.
  5.  La  mancata  approvazione  e' motivata. Nel caso di valutazione
positiva il punteggio vale motivazione.
  6.  Il  segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun
gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.
 
      
                              Art. 13.
 
             Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365
 
  1.  Alla  legge  6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1,  terzo comma, come modificato dall'articolo 1,
comma 2,  della  legge  26 luglio  1995,  n.  328,  la  lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
    «b)  non  aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di
concorso;»;
    b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
  «Art.   2-bis. - 1.   I   vincitori   del  concorso,  collocati  in
graduatoria  dopo  l'adozione  del  decreto  con  il quale sono state
conferite  le  nomine  agli  altri  vincitori  del medesimo concorso,
conseguono  la  nomina  a  notaio  in  base  alla  scelta  che  sara'
esercitata  nell'ambito  dei  posti disponibili al momento della loro
collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per
trasferimento.».
 
      
                              Art. 14.
 
             Modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 197
 
  1.  Dopo  l'articolo 1  della  legge  30 aprile  1976,  n.  197, e'
inserito il seguente:
    a) «Art.  1-bis  (Trasferimento dei notai perdenti posto). - 1. I
notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina
l'attribuzione  del  posto  ad  altro  concorrente sono trasferiti in
soprannumero nel capoluogo.».
 
      
                              Art. 15.
 
                             Abrogazioni
 
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogate le seguenti norme:
    a) l'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
    b) gli  articoli 13,  14,  primo  comma,  15,  16, 17, 19, ottavo
comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
    c) il  numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n.
340.
 
      
                              Art. 16.
 
                      Disposizione transitoria
 
  1. Il diritto di cui al comma 5-bis dell'articolo 5-bis della legge
16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, e'
riconosciuto  anche  a  coloro  che  hanno superato l'ultima prova di
preselezione  informatica  tenutasi  prima  della  data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,  12,  13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di
emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.
 
      
                              Art. 17.
 
                          Oneri finanziari
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.