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LEGGE 8 luglio 2005, n.137

Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnita'
a succedere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
      a) al numero 2), e' soppressa la parola «penale»;
      b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
      c) dopo il numero 3) e' inserito il seguente:
        «3-bis) chi,  essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei
confronti  della  persona  della  cui  successione  si tratta a norma
dell'articolo  330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data
di apertura della successione della medesima».
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 8 luglio 2005