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LEGGE 8
luglio 2005, n.137
Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnita' a succedere. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), e' soppressa la parola «penale»; b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»; c) dopo il numero 3) e' inserito il seguente: «3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data di apertura della successione della medesima». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 luglio 2005
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