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LEGGE 14 febbraio 2006, n.55
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  primo  periodo  dell'articolo  458  del  codice civile sono
premesse  le  seguenti  parole:  «Fatto  salvo  quanto disposto dagli
articoli 768-bis e seguenti,».
 
      
                               Art. 2.
  1.  Al  libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768
e' aggiunto il seguente capo:
                            «Capo V-bis.
                        del patto di famiglia
  Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con
cui,  compatibilmente  con  le  disposizioni  in  materia  di impresa
familiare  e  nel  rispetto  delle  differenti  tipologie societarie,
l'imprenditore  trasferisce,  in  tutto  o  in parte, l'azienda, e il
titolare  di  partecipazioni  societarie  trasferisce,  in tutto o in
parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.
  Articolo  768-ter  (Forma).  - A pena di nullita' il contratto deve
essere concluso per atto pubblico.
  Articolo   768-quater   (Partecipazione).  -  Al  contratto  devono
partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari
ove  in  quel  momento  si  aprisse  la  successione  nel  patrimonio
dell'imprenditore.
  Gli  assegnatari  dell'azienda  o  delle  partecipazioni societarie
devono  liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non
vi  rinunzino  in  tutto  o  in  parte, con il pagamento di una somma
corrispondente  al  valore  delle quote previste dagli articoli 536 e
seguenti;  i  contraenti  possono  convenire  che la liquidazione, in
tutto o in parte, avvenga in natura.
  I  beni  assegnati  con lo stesso contratto agli altri partecipanti
non   assegnatari  dell'azienda,  secondo  il  valore  attribuito  in
contratto,  sono  imputati  alle  quote  di legittima loro spettanti;
l'assegnazione  puo'  essere  disposta anche con successivo contratto
che  sia  espressamente  dichiarato  collegato  al primo e purche' vi
intervengano  i  medesimi  soggetti  che  hanno  partecipato al primo
contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
  Quanto  ricevuto  dai  contraenti  non e' soggetto a collazione o a
riduzione.
  Articolo 768-quinquies  (Vizi del consenso). - Il patto puo' essere
impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
  L'azione si prescrive nel termine di un anno.
  Articolo 768-sexies  (Rapporti  con  i terzi). - All'apertura della
successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che
non  abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari
del  contratto  stesso  il pagamento della somma prevista dal secondo
comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
  L'inosservanza  delle  disposizioni  del  primo  comma  costituisce
motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
  Articolo 768-septies  (Scioglimento).  -  Il  contratto puo' essere
sciolto  o  modificato  dalle  medesime persone che hanno concluso il
patto di famiglia nei modi seguenti:
    1)  mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e
i medesimi presupposti di cui al presente capo;
    2)  mediante  recesso,  se  espressamente  previsto nel contratto
stesso   e,  necessariamente,  attraverso  dichiarazione  agli  altri
contraenti certificata da un notaio.
  Articolo 768-octies  (Controversie).  -  Le  controversie derivanti
dalle   disposizioni   di   cui   al   presente  capo  sono  devolute
preliminarmente  a  uno  degli  organismi  di  conciliazione previsti
dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.