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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso a trecentocinquanta posti di notaio
IL
DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Vista la
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche;
Visto il
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la
legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio
decreto 14 novembre 1926, n.
1953, e successive
modifiche;
Visto il
regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la
legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,
convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto l'art. 13
della legge 3
giugno 1950 n. 375, così come
modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367;
Visto l'art. 11, comma 1, legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Visto l'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200;
Vista la
legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art.
1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto l'art. 31
del decreto del Presidente della
Repubblica 15
luglio 1988, n.
574, in relazione
all'art. 4 del
decreto del
Presidente della
Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive
modifiche;
Visto l'art. 2,
terzo comma, del
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l'art. 7,
quinto comma, della legge 29
dicembre 1990, n.
405;
Visto l'art. 5
del decreto del
Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995;
Vista la
legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto il decreto
ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e succ.
mod.;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visti gli articoli
4, 14 e 16 del decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165;
Visto il
decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
Visto il
decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475;
Visto il decreto
ministeriale 12 dicembre 2006 n. 306, allegato
17;
Visto il
decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166.
Considerato
il decreto ministeriale del 28 marzo 2008 con il quale
il Cons. Augusta Iannini, capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia è stata
incaricata di assumere, con decorrenza immediata,
la reggenza temporanea
della Direzione Generale
della giustizia
civile per l'emanazione del presente bando di concorso.
Decreta:
Art. 1.
1. È indetto
un concorso, per esame, a 350 posti di notaio.
Disposizioni generali
Art. 2.
1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1),
2), 3), 4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del
presente decreto.
Art. 3.
1. La domanda di
ammissione al concorso
(vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25
maggio 1970,
n. 358) e diretta al Ministero della giustizia -
Dipartimento per gli
affari di giustizia
- Direzione generale della
giustizia civile -
Ufficio III,
deve essere presentata al procuratore della Repubblica
presso il tribunale
nella cui giurisdizione risiede l'aspirante,
entro le ore
di ufficio e
nel termine perentorio
di giorni
quarantacinque dalla pubblicazione del
presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda si
considera prodotta in
tempo utile anche se
spedita al suddetto
procuratore della Repubblica
a mezzo di
raccomandata con avviso
di ricevimento, entro
il termine sopra
stabilito. A tal fine
fa fede il
timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
3. Gli
aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise
generalità (prima il cognome poi il nome) con
l'esatta indicazione della residenza e del luogo di
domicilio, valido
a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne
coniugate devono
indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del
cognome del
coniuge;
2) la data e
il luogo di nascita;
3) il possesso
della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
4) il comune nella cui lista elettorale sono
iscritti, ovvero i
motivi della non
iscrizione o della
cancellazione dalla lista
medesima;
5) le
eventuali condanne penali riportate;
6) l'inesistenza di
sentenze di fallimento, interdizione
o di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
7) il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza o della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o
confermate
da una università
italiana con l'esatta
menzione della data e
dell'università
in cui venne
conseguito oppure il possesso di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11
luglio 2002,
n.148;
8) il compimento
entro il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al
concorso, della pratica notarile
prescritta, con l'indicazione
del relativo periodo e del consiglio
notarile nella cui
circoscrizione la pratica
stessa è stata
effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale
pratica
notarile ridotta ovvero
il conseguimento della
idoneità in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli
estremi;
9) l'eventuale superamento della prova di preselezione
relativa
al concorso indetto con decreto direttoriale 1° settembre
2004 o al
concorso indetto con
decreto direttoriale 10 luglio 2006 al fine
della diretta ammissione alle prove scritte;
10) l'esclusione di
difetti che importino
inidoneità
all'esercizio delle funzioni notarili.
4. Alla
domanda i concorrenti debbono allegare:
a) quietanza comprovante
l'effettuato versamento della tassa
erariale di euro
49,58 stabilita dall'art.
2, terzo comma, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990,
per ammissione
ad esame di
abilitazione professionale, quale
adeguamento della tassa
di ammissione agli
esami di Stato per
l'abilitazione
all'esercizio delle professioni,
di cui all'art. 4
della legge 8
dicembre 1956, n.
1378. Tale versamento sarà
effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione
dei
tributi, un istituto
di credito ovvero
presso le Poste Italiane
S.p.A., secondo quanto
previsto dall'art. 4 decreto
legislativo 9
luglio 1997, n.
237, con le modalità di versamento previste dal
decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., suppl. ord. n. 293
del 17 dicembre
1997 - serie
generale) e dalla
circolare del
Ministero delle
finanze - Dipartimento
delle entrate - Direzione
centrale per la
riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (G.U., n.
3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo
"729T". Allo scopo
si precisa che
per "Codice Ufficio" si intende quello dell'Ufficio
delle entrate relativo
al domicilio fiscale
del candidato. Sono
esenti dal pagamento
di questa tassa
coloro che siano risultati
idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante
l'effettuato versamento presso
un
archivio notarile della
somma di euro 1,55, stabilita dall'art. 1,
ultimo comma, ultima
parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di
cui euro 0,52 per
tassa di concorso ed euro 1,03 per contributo alle
spese di concorso;
c) due
fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non
superiore a centimetri
quattro per quattro, riproducenti l'effigie
recente del candidato,
salvo che si tratti di candidati ammessi di
diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6 e
7;
5. I
candidati residenti all'estero hanno facoltà di presentare o
far pervenire la
domanda, con le
quietanze e le fotografie, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
6. La
sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal
candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai
sensi
dell'art. 38, comma 3, del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
7. Nell'ipotesi di
spedizione per posta
o di sottoscrizione
apposta non in
presenza del dipendente addetto
alla ricezione, la
sottoscrizione in calce
alla domanda deve essere autenticata da un
notaio o dal
segretario comunale del
luogo di residenza
dell'aspirante. Per
i dipendenti statali è sufficiente il visto del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
8. Ogni cambiamento di
indirizzo deve essere
comunicato al
Ministero della giustizia - Dipartimento per gli
affari di giustizia
-
Direzione generale della
giustizia civile -
Ufficio III, con
lettera raccomandata.
9. La comunicazione produce
effetto dal momento
in cui essa
perviene al suddetto ufficio.
10. Il candidato che
presenti personalmente la
domanda deve
consegnare le fotografie di cui al comma 4, lettera c),
all'addetto
alla ricezione il quale, sul retro, vi appone il nome e
cognome del
candidato, la propria sigla e il timbro tondo dell'ufficio.
11. Il candidato che non presenti
personalmente la domanda, deve
allegare ad essa
le due fotografie, di cui una
incollata su di un
supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della
corrispondenza
con l'effigie del
candidato e l'altra recante,
esclusivamente sul
retro, il sigillo
e la sigla
del notaio, nonché, a carattere
stampatello, il nome e cognome del candidato.
12. I candidati che si trovino all'estero possono assolvere
gli
adempimenti di cui sopra a
mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell'art. 19 del
decreto del Presidente
della Repubblica del 5
gennaio 1967, n. 200.
13. L'amministrazione non
assume alcuna responsabilità per
il
caso di dispersione
di comunicazioni dipendente
da inesatte
indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
risultante dalla
domanda, nè per eventuali
disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
1. L'ammissione al concorso, per ciascun
candidato, è deliberata
dal direttore
generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti
prescritti e delle
altre condizioni, in
difetto dei quali può
disporsi, in ogni
momento, con decreto motivato,
l'esclusione dal
concorso.
Prova di preselezione
Art. 5.
1. Le prove
scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da
una prova di preselezione della durata di quarantacinque
minuti salvo
quanto indicato al
successivo art. 6,
eseguita con strumenti
informatici e con assegnazione ad ogni candidato di un
questionario
di
quarantacinque domande; i
candidati scelgono la risposta che
riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni
domanda.
Al candidato che
risponde in modo esatto a tutte
le domande viene
attribuito il punteggio
formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od
errata è attribuito
il seguente punteggio:
991, per la domanda
difficile; 997, per
la domanda di media difficoltà;
1013, per la
domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene
sottraendo al punteggio
45.585 il numero di 991, per ogni
domanda
difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di
media
difficoltà, omessa od errata; infine,
quello di 1013, per ogni
domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio
conseguito
si forma la
graduatoria di merito,
così come previsto
dal
regolamento di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997,
n. 74,
modificato dal decreto
ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni
sessione della preselezione
è preceduta da
una dimostrazione
relativa al suo funzionamento.
2. Le domande
vertono sulle materie oggetto del concorso.
3. Esse sono
distribuite per materia
ed hanno, per ciascun
candidato, complessivamente lo stesso grado di difficoltà. I
singoli
questionari sono formati
mediante l'impiego della stessa procedura
informatica,
invariata per tutte le sessioni in cui si articola la
prova.
4. L'archivio
di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle
poste ai candidati,
verrà pubblicato nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale -
4ª serie speciale - del 4 luglio 2008, in conformità a
quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.
5. Nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, si
darà comunicazione
della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale
rinvio.
6. Dalla prova
di preselezione sono esonerati
coloro che hanno
conseguito l'idoneità in un precedente concorso.
7. Il superamento della
prova di preselezione
dà diritto
all'espletamento
delle prove scritte
del concorso al
quale si
riferisce la prova e dei due successivi. Sono esonerati
dalla prova
di
preselezione del concorso indetto con il presente bando,
coloro
che hanno superato
la prova di preselezione del concorso indetto
con decreto
direttoriale 1° settembre 2004
e coloro che
hanno
superato la prova
di preselezione del concorso indetto con decreto
direttoriale 10 luglio 2006.
Art. 6.
1. I candidati affetti da patologie limitatrici
dell'autonomia,
che ne facciano
documentata richiesta nella
domanda, ovvero
successivamente, nel caso di
patologie insorte dopo la presentazione
o la spedizione
della stessa, sono
assistiti, nella lettura dei
quesiti e nella
digitazione delle risposte,
da personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro
suggerimenti.
2. Per i predetti candidati portatori di
handicap la commissione
può aumentare il
tempo a disposizione
per lo svolgimento della
prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.
Art. 7.
1. Al termine di
ogni sessione, a
ciascun candidato sarà
consegnato un attestato - firmato dal presidente o da un
componente o
da un segretario
della commissione d'esame -
contenente il numero
progressivo di ciascun
quesito propostogli (da 1 a 45),
il numero
identificativo del quesito
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,
nonchè il testo integrale della risposta selezionata o
l'indicazione
della mancata risposta,
secondo quanto risultante
dalla stampa
fornita dal sistema informatico di preselezione.
Art. 8.
1. I candidati non esonerati od ai quali non sia
stata comunicata
l'esclusione
dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di
decadenza,
conformemente al calendario
di cui al
comma 4, per
sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio
della
stessa secondo quanto
indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 26 settembre 2008.
2. In detta
Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di
pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
3. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ha
valore di
notificazione a tutti gli effetti.
4. Il calendario sarà formato dopo la ricezione delle domande,
secondo l'ordine
alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale
del cognome dei candidati.
5. Il sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avrà
luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma,
via Arenula,
70,
a cura dell'Ufficio III della Direzione generale della giustizia
civile - Dipartimento per gli affari di giustizia,
previo avviso, a
mezzo telegramma,
della data e dell'ora, ad almeno cinque candidati,
i quali avranno facoltà di presenziare.
6. I candidati che
si presentano per
sostenere la prova di
preselezione sono identificati al momento dell'ingresso nei locali
in
cui si svolge ogni sessione.
7. All'uopo,
devono esibire uno dei documenti di cui al successivo
art. 12 e ritirare dal personale la tessera di
identificazione.
8. Qualora, per
cause di forza maggiore, non possano aver luogo
una o più sessioni nella giornata programmata, il
presidente della
commissione di esame fissa la data di rinvio dandone
comunicazione,
anche in forma
orale, ai candidati
presenti. Per cause di forza
maggiore -
adeguatamente documentate - la commissione può differire
di un termine
comunque non superiore
a dieci giorni
la data
originariamente fissata per
lo svolgimento della
prova di
preselezione del candidato richiedente.
9. La tessera di cui al comma 7, da utilizzare
in occasione della
prova di preselezione,
deve essere conservata,
nell'ipotesi di
superamento della prova in
questione, per l'identificazione, ai fini
delle
successive prove di
concorso, secondo quanto previsto negli
artt. 11 e 12.
10. I candidati non
possono avvalersi, durante
la prova, di
qualsiasi
strumento o pubblicazione, anche
ufficiale. Prima
dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare
dei fogli
bianchi messi a disposizione
della commissione per prendere appunti.
I
fogli non devono
essere restituiti. Nel caso di violazione di
qualsiasi norma stabilita
per lo svolgimento
della prova di
preselezione, la commissione di esame delibera l'immediata esclusione
del candidato dal concorso.
Art. 9.
1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno
partecipato alla
prova di preselezione
è formata dal sistema
automatizzato, sulla
base della elaborazione
del programma informatico; la
commissione
determina coloro che
sono ammessi alle
prove scritte, ai sensi
dell'art. 5-ter
legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla
legge 26 luglio 1995, n. 328 e dal decreto legislativo 24
aprile 2006
n° 166.
2. Detta graduatoria viene
trasmessa al Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della
giustizia civile -
Ufficio III, dal presidente della
commissione,
unitamente ai verbali,
alla relazione finale
ed ai supporti
informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di
cui si
compone la preselezione
- ed è resa pubblica mediante foglio da
affiggersi nei locali del Ministero.
3. Dell'avvenuta affissione sarà
data comunicazione mediante
avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
12
dicembre 2008. In tale
Gazzetta si darà, inoltre, comunicazione
delle modalità di
convocazione dei concorrenti, del luogo e delle
date di svolgimento
delle prove scritte,
di cui ai successivi
artt. 11 e 12.
4. Nella citata
Gazzetta Ufficiale si darà
comunicazione di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
5. Tale pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei
precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Qualora, successivamente
alla pubblicazione del calendario per
lo
svolgimento delle prove scritte,
le medesime non si siano svolte
per qualsiasi motivo
nei giorni indicati a norma del
comma 3, del
luogo e delle
nuove date del
loro svolgimento verrà
data
comunicazione, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita
il secondo venerdì
successivo alla data prevista per lo svolgimento
dell'ultima prova scritta.
7. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove di concorso
Art. 10.
1. L'esame scritto consta di tre distinte prove
teorico-pratiche
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi di cui
uno
di diritto commerciale. In ciascun tema
sono richiesti la
compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli
istituti giuridici relativi all'atto stesso.
2. L'esame orale consta di tre distinte prove
sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile,
commerciale e volontaria
giurisdizione con
particolare riguardo agli
istituti giuridici in rapporto ai quali si
esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c)
disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 11.
1. I candidati ammessi
alle prove scritte
sono tenuti a
presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel
luogo e
con le modalità che verranno indicate, ai sensi dell'art.
9.
2. Al momento dell'identificazione personale, che può
avvenire
anche il giorno
della prima prova scritta, ma precedentemente al suo
inizio, i candidati
ammessi in conseguenza del superamento della
prova di preselezione, possono esibire la tessera di
identificazione,
ricevuta ai sensi
dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto
possono esibire uno dei documenti di identificazione,
precisati nel
successivo art. 12.
3. La consegna dei testi di consultazione, di
cui ai commi 5, 6 e
7,
per la preventiva verifica da parte della commissione, è ammessa
nei giorni che
precedono quello della prima prova scritta, secondo
quanto previsto nella
Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed è
subordinata alla preventiva identificazione del candidato, ai
sensi
del comma precedente.
4. Non sono,
in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni
delle prove scritte.
5. A termini dell'art. 18, comma 2, del regio
decreto 14 novembre
1926, n.
1953, è consentita
la consultazione, in sede di esame,
soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. È
altresì
ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed
anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a
stampatello), il
cognome, il nome
e la data di nascita
del candidato cui si
riferiscono.
7. In sede di verifica sono esclusi tutti i
testi non consentiti
dal regolamento sopra citato, in particolare quelli
contenenti: note,
commenti, annotazioni,
anche a mano, raffronti o richiami diversi da
quelli relativi a
fonti normative. Sono esclusi, altresì,
manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi
consentiti sopra
indicati e le
riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle
di comune
consultazione. È consentita la consultazione di fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.
8. Per i
candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia
che ne abbiano
fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al
concorso, ovvero successivamente nel caso di patologie insorte
dopo
la presentazione
o la spedizione della stessa, la commissione, oltre
che
autorizzare l'assistenza nella compilazione degli elaborati di
personale
dell'amministrazione, può aumentare
il tempo a
disposizione per lo svolgimento delle prove, in misura
comunque non
superiore ai trenta minuti.
Art. 12.
1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione
di cui agli
articoli precedenti, devono
presentare la carta di
identità ottenuta ai
sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia,
rilasciata da
un'autorità di Stato.
2. I predetti documenti di identificazione
devono recare, in ogni
caso, l'effigie del candidato.
3. Prima
delle prove scritte e di quella orale, i candidati
devono
dimostrare la propria
identità personale, presentando la tessera di
identificazione, in alternativa ai documenti di cui al comma 1.
Art. 13.
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei
concorrenti per i
quali la
sottocommissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne
ha
deliberato a maggioranza
l'idoneità. Il giudizio di idoneità
comporta
l'attribuzione del voto
minimo di trentacinque punti a
ciascuna delle tre prove scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno
affissi nei locali del
Ministero ai
sensi dell'art. 23,
comma 3, del regio decreto 14
novembre 1926, n.1953 ed è da tale
data che decorreranno i termini
di cui all'art.
21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n.
205.
3. L'esame orale
si intende superato
se il concorrente avrà
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di
materie.
4. Il voto
complessivo assegnato ai
concorrenti che avranno
conseguito in ciascuna
delle prove almeno trentacinque punti e siano
stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi,
per esame,
è
aumentato di due
punti per ciascuna
delle idoneità
precedentemente
conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto
complessivo delle prove
scritte o sul voto complessivo delle prove
orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.
5. Il diritto di
precedenza stabilito nell'art. 26 del regio
decreto 14 novembre
1926, n. 1953, e successive
modificazioni, è
attribuito ai concorrenti a favore dei quali è applicato il
predetto
aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia
stato attribuito
il medesimo aumento.
6. Sono dichiarati idonei
coloro che avranno
conseguito
nell'insieme delle
prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento.
Procedimento di nomina
Art. 14.
1. In base al totale dei voti assegnati a
ciascun candidato viene
formata la graduatoria
generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
2. A parità
di condizioni, l'ordine
di graduatoria sarà
determinato a norma
dell'art. 5, comma
quarto del decreto del
Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria
anzidetta si tiene conto,
infine,
dell'art. 11 della
legge 5 marzo 1963, n. 367, e di
ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.
Art. 15.
1. I concorrenti, dopo il superamento della
prova orale, al fine
dell'accertamento
dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire
al Ministero della
giustizia - Dipartimento
per gli affari di
giustizia - Direzione
generale della giustizia civile - Ufficio III,
a pena di
decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre,
dal giorno successivo
alla data che
sarà fissata e comunicata
dall'amministrazione, i seguenti documenti:
a)
l'estratto per riassunto o, in caso di pluralità di nomi, per
copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto
documento non può
essere
sostituito con il
certificato di nascita o con
l'estratto
semplice;
b) il certificato di cittadinanza italiana o di
cittadinanza di
uno Stato membro dell'Unione europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza
o di laurea
specialistica o magistrale
in giurisprudenza o
del titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.
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o copia notarile
di esso, ovvero,
nel caso in cui
il diploma
originale non sia
stato ancora rilasciato,
un certificato della
competente autorità accademica che, menzionando tale
circostanza, lo
sostituisca;
d) il certificato
di compiuta pratica notarile e,
nel caso di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato
medico rilasciato dalla
unità sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo
stato
fisico del candidato
e quant'altro possa
essere utile per
l'accertamento
da parte dell'amministrazione della
esclusione di
difetti che importino
la inidoneità all'esercizio delle
funzioni
notarili.
2. I concorrenti che
appartengono al personale di ruolo di una
amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del
presente
articolo ma debbono produrre
copia autentica del
loro stato di
servizio di data non anteriore a quella fissata nella
comunicazione
indicata nello stesso comma.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso,
per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla
presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui
al primo comma, lettera e) del presente
articolo, deve essere
di data non
anteriore di tre mesi, mentre
quello di cui al
primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei
mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma
medesimo.
5. I concorrenti, all'esclusivo
fine dell'accertamento dei
requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa
assegnazione
della sede, debbono,
altresì, far pervenire
al Ministero della
giustizia - Direzione
generale della giustizia civile - Ufficio III,
il
certificato del tirocinio
obbligatorio introdotto dal
decreto
legislativo 24 aprile 2006 n. 166. Tale certificato,
registrato dal
consiglio notarile
competente, dovrà pervenire all'indirizzo di cui
sopra entro centocinquanta giorni dalla
data dell'avvenuto
superamento delle prove orali.
Art. 16.
1. I concorrenti che abbiano
superato la prova orale, debbono far
pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia - Dipartimento
per
gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile -
Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine
previsto dal primo
comma del precedente
articolo, i documenti prescritti per dimostrare
gli eventuali
titoli agli effetti della formazione della graduatoria
generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti
idonei.
2. I predetti titoli debbono
essere comprovati mediante autonoma,
specifica e valida documentazione o attestazione e, in
particolare:
la qualifica di
mutilato o di
invalido di guerra o per fatto di
guerra o di mutilato ed
invalido civile per fatto di guerra deve
risultare dal decreto di
concessione della relativa pensione, ovvero
dal modello 69,
rilasciato dal Ministero
del tesoro - Direzione
generale delle pensioni
di guerra, oppure
della competente
associazione nazionale.
3. La qualifica di
mutilato ed invalido
per servizio deve
risultare dal decreto
di concessione della pensione che indichi la
categoria e la
voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il
mod. 69-ter, rilasciato
secondo i casi dall'amministrazione centrale
al servizio della quale l'aspirante ha contratto
l'invalidità.
4. La qualifica di mutilato ed invalido
civile deve risultare da
certificazione del competente
ufficio provinciale del lavoro e della
massima
occupazione, attestante il numero
di iscrizione nel ruolo e
la categoria professionale, ai
sensi dell'art. 6
della legge 5
ottobre 1962, n. 1539.
5. La qualifica di mutilato ed invalido per
lavoro deve risultare
da
certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
6. La qualifica di
orfano di caduto di guerra o
caduto per la
lotta di liberazione
o di caduto civile per fatto di guerra deve
risultare da certificato
rilasciato dalla competente
Associazione
nazionale.
7. La qualifica di orfano di caduto per servizio deve
risultare
dal mod. 69-ter , rilasciato a nome del padre,
dall'amministrazione
da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di
servizio.
8. La qualifica di orfano di caduto sul
lavoro deve risultare da
certificazione della sezione
provinciale dell'Associazione nazionale
invalidi e mutilati del lavoro.
9. La
qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della
lotta di liberazione
o di figlio di mutilato o invalido civile per
fatto di guerra
deve risultare dal
mod. 69 da rilasciarsi dalla
Direzione generale delle
pensioni di guerra a nome del padre del
candidato.
10. La qualifica di
figli di mutilati
e degli invalidi per
servizio deve risultare a nome del padre da certificazione
rilasciata
dall'amministrazione
da cui dipende il genitore
mutilato o invalido
per servizio.
11. La qualifica di
profugo deve essere
dimostrata mediante
attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto
del
Presidente della
Repubblica in data 4
luglio 1956, n. 1117. Sono
anche validi i
certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza
del Consiglio dei
Ministri Ufficio stralcio
dell'Africa italiana,
secondo le norme del
decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i
profughi invece che si
trovano nelle condizioni previste dalla legge
25
ottobre 1960, n.
1306, dovranno presentare
un attestato,
rilasciato dal Ministero
degli affari esteri comprovante la loro
condizione.
12. Le madri,
le vedove non
rimaritate o le sorelle vedove o
nubili di caduto di
guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto
per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal
sindaco
del comune di residenza, attestante la loro qualifica.
13. Le madri
o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili di caduto sul lavoro devono esibire una
certificazione della
sezione provinciale
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
14. Lo stato
di coniugato deve
essere dimostrato mediante
l'estratto
per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei
figli con lo stato di famiglia.
15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche
amministrazioni
deve essere comprovato mediante
specifica attestazione
dell'amministrazione
da cui il candidato dipende; non è sufficiente
la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
16. Tutti i
documenti richiesti dal presente e dal precedente
articolo debbono essere
assoggettati alla imposta di
bollo, fatta
eccezione per i
documenti di cui al primo comma, lettere a) e b)
dell'art. 15 e di cui al comma 14 del presente articolo,
esenti, ai
sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
17. L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento
della
buona
condotta, dell'assenza di
precedenti penali, di
carichi
pendenti, di declaratorie
di fallimento, di
interdizione e di
inabilitazione.
Art.
17.
1. Il
direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per
gli affari di giustizia, riconosciuta la regolarità delle
operazioni
del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.
2. Il
direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per
gli affari di
giustizia, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito
il consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino
alla misura
del dodici per cento il numero dei posti messi a
concorso, nei limiti
dei posti
disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati
deserti, esistenti al momento della formazione della
graduatoria.
3. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle
sedi da assegnare
ai vincitori del concorso.
Art. 18.
1. Entro quindici giorni
dalla data di
pubblicazione del
Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati
la
graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori
del
concorso potranno far
pervenire al Ministero
della giustizia -
Dipartimento per
gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta da
bollo,
contenente
l'indicazione delle sedi
alle quali aspirano ad essere
destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l'assegnazione di una
sede nella provincia di
Bolzano è
richiesta (art. 31
del decreto del Presidente della
Repubblica 15
luglio 1988, n.
574) la conoscenza
della lingua
italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle
disposizioni
di cui al
titolo I del decreto del
Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
3. I posti
notarili della provincia di
Bolzano, pertanto, sono
assegnati ai vincitori
del concorso che
siano in possesso
dell'attestato di
conoscenza della lingua italiana e quella tedesca,
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26
luglio 1976, n.
752, modificato dall'art.
4 del decreto
del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
4. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione Valle
d'Aosta è richiesta la piena conoscenza anche della
lingua francese,
da accertare con
le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
5. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti
della
provincia di Bolzano,
devono allegare, alla dichiarazione contenente
l'indicazione
delle sedi prescelte,
in originale od
in copia
autenticata, ed in
carta da bollo, l'attestato di conoscenza delle
due lingue summenzionate.
6. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti
della
regione Valle d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione
contenente
l'indicazione
delle sedi prescelte,
in originale o
in copia
autenticata, l'esito delle
prove di accertamento della
conoscenza
della lingua francese.
7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di
Bolzano o
della regione Valle
d'Aosta i vincitori del concorso
possono, ove occorra,
completare la predetta dichiarazione, con la
indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a
concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria
posizione di
graduatoria.
8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai
precedenti commi,
il direttore generale della giustizia civile -
Dipartimento per gli
affari di giustizia,
provvederà d'ufficio all'assegnazione
della
sede. Parimenti di ufficio provvederà
all'assegnazione della sede,
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate
in base alla
posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Roma, 10 aprile 2008
p. Il
direttore generale
Il
capo del dipartimento
Augusta Iannini
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