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Bandito il concorso a
200 posti di notaio per l’anno 2011
E’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale " Concorsi n. 3, dell' 11 gennaio 2011 il Decreto
dirigenziale 27 dicembre 2010 che indice concorso a 200 posti
di notaio per l'anno 2011.
La domanda deve essere presentata entro il 25 febbraio 2011.
Decreto 27 dicembre
2010 - Concorso per la nomina a notaio
27 dicembre 2010
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
(Omissis)
Art. 1
Posti a concorso
E’
indetto un concorso, per esame, a 200 posti di notaio.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Per
essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono
essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1), 2), 3), 4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver
compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
Art. 3
Presentazione della domanda - Termini e modalità
1.
La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile
in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n.
358) e diretta al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di
Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III, deve
essere presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui
giurisdizione risiede l’aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine
perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto
Procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A
tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a. le proprie precise generalità
(prima il cognome poi il nome) con l’esatta indicazione della residenza e del
luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne
coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del
cognome del coniuge;
b. la data e il luogo di nascita;
c.
il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea;
d.
il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
e. le eventuali condanne penali
riportate;
f.
l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione
pronunciate nei propri confronti;
g.
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una
università italiana con l’esatta menzione della data e dell’università in
cui venne conseguito oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente
ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148;
h.
il compimento entro il termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l’indicazione
del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la
pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della
eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
i.
l’esclusione di difetti che importino inidoneità all’esercizio delle funzioni
notarili.
j.
se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi
degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso
affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali
richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura
sanitaria.
k.
il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’ art. 5 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487.
4.
Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
a. quietanza comprovante l’effettuato
versamento della tassa erariale di € 49,58 stabilita dall’art. 2, terzo comma,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per
ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della
tassa di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni, di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale
versamento sarà effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione
dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto
dall’art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di
versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., Suppl. Ord.
n. 293 del 17.12.97 – Serie generale) e dalla
circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione
centrale per la riscossione, n. 327/E del 24.12.97 (G.U.,
n. 3 del 05.01.98), indicando il codice tributo “729T”.
Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende
quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano
risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b. quietanza comprovante
l’effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di € 1,55,
stabilita dall’art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970,
n. 358, di cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle spese
di concorso.
5.
I candidati residenti all’estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la
domanda con le quietanze, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Roma.
6.
La sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7.
Nell’ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la
sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal
segretario comunale del luogo di residenza dell’aspirante. Per i dipendenti
statali è sufficiente il visto del capo dell’ufficio nel quale prestano
servizio.
8.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato
al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia -
Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III, con lettera
raccomandata.
9.
La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto
Ufficio.
10. I
candidati che si trovino all’estero possono assolvere
gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n.
200.
11. L’amministrazione
non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante
dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4
Esclusione dal concorso
1.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino
incomplete o irregolari o che non contengano tutte le indicazioni richieste.
2.
Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in
possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del
presente bando.
3.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore Generale della Giustizia
Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, può disporre l'esclusione
dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia
accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al
concorso stesso nonché per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata
all'interessato con provvedimento motivato.
Art. 5
Prove di concorso
1.
L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti
un atto di ultima volontà e due atti tra
vivi di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la
compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti
giuridici relativi all’atto stesso.
2.
L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a. diritto civile, commerciale e
volontaria giurisdizione con particolare riguardo agli istituti giuridici in
rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
b. disposizioni sull’ordinamento del
notariato e degli archivi notarili;
c.
disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 6
Commissione esaminatrice
Alle operazioni
concorsuali sovrintende la Commissione esaminatrice che, costituita ai sensi
dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, come modificato
dall’art.66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sarà
nominata, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove d’esame, con
decreto del Ministro della giustizia.
Art. 7
Diario prove scritte
1.
I candidati ai quali non sia stata comunicata
l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse,
secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale del
6 maggio 2011.
2.
In detta Gazzetta si darà comunicazione di eventuali
rinvii di quanto previsto al comma precedente.
3.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
4.
I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono inoltre tenuti a
compiere le seguenti operazioni:
a. identificazione personale;
b. ritiro della tessera di
ammissione;
c.
consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della
Commissione.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei giorni
ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in una successiva, in
caso di rinvio .
5.
Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove
scritte.
6.
A termini dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, è consentita la consultazione, in sede di esame,
soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E’ altresì ammessa la
consultazione di dizionari della lingua italiana.
7.
I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna
dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la
data di nascita del candidato cui si riferiscono.
8.
In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento
sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni,
anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi
a fonti normative. Sono esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o
fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a
stampa, diverse da quelle di comune consultazione. E’ consentita la
consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante
testi normativi.
9.
Per i candidati affetti da patologie limitatrici
dell’autonomia che ne abbiano fatto richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, ovvero successivamente, nel caso di
patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, la
Commissione, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge
5 febbraio 1992, n.104, oltre che autorizzare
l’assistenza nella compilazione degli elaborati di personale dell’Amministrazione,
può aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.
10. I
candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione
di cui al precedente comma 4 b), devono presentare la carta di identità
ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento
di identificazione, con fotografia, rilasciata da un’autorità dello Stato.
11. I
predetti documenti di identificazione devono recare,
in ogni caso, l’effigie del candidato.
12. Prima
delle prove scritte e di quella orale, i candidati
devono dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti
di cui al comma 10 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto
dell’identificazione.
Art. 8
Esame orale
1.
Sono ammessi alle prove orali soltanto quei
concorrenti per i quali la Commissione, ultimata la lettura dei tre elaborati,
ne ha deliberato l’idoneità. Il giudizio di idoneità
comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle
tre prove scritte.
2.
I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai
sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953 ed è da tale data che decorreranno i termini di cui
all’art.21, comma 1,
della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato
dall’art.1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
3.
L’esame orale si intende superato se il concorrente
avrà riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4.
Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna
delle prove almeno trentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno o
più precedenti concorsi, per esame, è aumentato di due
punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o
sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull’uno e in parte
sull’altro.
5.
Il diritto di precedenza stabilito nell’art. 26 del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai
concorrenti a favore dei quali è applicato il predetto aumento e solo in
confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento.
6.
Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito
nell’insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su
trecento.
Art. 9
Titoli di preferenza
1.
I concorrenti dopo il superamento della prova orale, debbono
far pervenire al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di
giustizia -Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, a pena di
decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
alla data che sarà fissata e comunicata dall’Amministrazione i documenti
prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza indicati nella
domanda, agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori
di concorso e degli altri concorrenti idonei.
2.
I predetti titoli debbono essere comprovati mediante
autonoma, specifica e valida documentazione o dichiarazione sostitutiva di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
1.
gli insigniti di medaglia al valor militare;
2.
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3.
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4.
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5.
gli orfani di guerra;
6.
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7.
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8.
i feriti in combattimento;
9.
gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
13. i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15. i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16. coloro
che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
17. coloro
che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'Amministrazione della Giustizia;
18. i
coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli
invalidi e i mutilati civili;
20.
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
21. dal
numero dei figli a carico;
22.
dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero
dall'aver prestato servizio militare di leva;
23. dalla
minore età.
Art. 10
Documentazione per la nomina
1.
I concorrenti che abbiano superato la prova
orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far
pervenire, altresì, al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari
di giustizia - Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, a pena
di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente
articolo, i seguenti documenti:
a. l’estratto per riassunto o, in
caso di pluralità di nomi, per copia integrale, dell’atto di nascita: il
predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o
con l’estratto semplice;
b. il certificato di cittadinanza
italiana o di cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c.
il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148
o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia
stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica
che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
d.
il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile
ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e. il certificato medico rilasciato
dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare attestante
lo stato fisico del candidato e quant’altro possa
essere utile per l’accertamento da parte dell’Amministrazione della esclusione
di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
2.
I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione
dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle
lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo ma debbono produrre
copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella
fissata nella comunicazione indicata nello stesso comma.
3.
I concorrenti che siano risultati idonei in un
concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione
del documento relativo al compimento della pratica notarile.
4.
Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve
essere di data non anteriore di tre mesi, mentre quello di cui al primo comma,
lettera b) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata nella
comunicazione di cui al comma medesimo.
5.
I concorrenti, all’esclusivo fine
dell’accertamento dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa
assegnazione della sede, debbono, altresì, far pervenire al Ministero della
giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, il
certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24
aprile 2006 n, 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio Notarile
competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro 150 giorni dalla
data dell’avvenuto superamento delle prove orali.
6.
Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo, debbono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta
eccezione per i documenti esenti ai sensi dell’art.7
della legge 29 dicembre 1990, n.405.
7.
l’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento della moralità e della
condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti penali, di carichi pendenti,
di declaratorie di fallimento, di interdizione e di
inabilitazione.
Art. 11
Formazione della graduatoria
1.
In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri
concorrenti dichiarati idonei.
2.
A parità di condizioni, l’ordine di graduatoria sarà determinato a norma
dell’art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e di ogni altra disposizione
modificatrice od integratrice.
3.
Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine, dell’art.
11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.
Art. 12
Approvazione della graduatoria
1.
Il Direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di
giustizia, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva,
con decreto, la graduatoria.
2.
Il Direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di
giustizia, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio Nazionale
del Notariato, di aumentare nella misura prevista dalla legge, il numero dei
posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi
per trasferimenti andati deserti, esistenti al momento della formazione della
graduatoria.
3.
La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia, insieme all’elenco delle sedi da
assegnare ai vincitori del concorso.
Art. 13
Assegnazione sede
1.
Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale del
Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l’elenco di cui al
precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia -
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III, una dichiarazione, in
carta da bollo, contenente l’indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
2.
Per ottenere l’assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano
è richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua italiana e di
quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche.
3.
I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono assegnati ai
vincitori del concorso che siano in possesso
dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521.
4.
Per ottenere l’assegnazione di una sede nella regione Valle
d’Aosta è richiesta la piena conoscenza anche della lingua
francese, da accertare con le modalità di cui agli artt.
1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
5.
I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della provincia di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente
l’indicazione delle sedi prescelte, in originale od in copia autenticata, ed in
carta da bollo, l’attestato di conoscenza delle due lingue summenzionate.
6.
I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della regione Valle
d’Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente l’indicazione delle
sedi prescelte, in originale o in copia autenticata, l’esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese.
7.
Oltre alla indicazione del posto o dei posti della
provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta i vincitori del concorso
possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione, con la indicazione
di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero
corrispondente a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.
8.
Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi, il Direttore
generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia,
provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Parimenti di
ufficio provvederà all’assegnazione della sede, qualora le sedi
prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o
per ragioni di servizio.
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