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DECRETO 8 agosto 1997, n. 290
( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6
settembre 1997 )
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1995, N. 328, SULLA PRESELEZIONE INFORMATICA
PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER LA NOMINA A NOTAIO,
ADOTTATO CON DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1997, N. 74.
Il Ministro di Grazia e Giustizia
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma
6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono
adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione
informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale è stato
adottato il regolamento di cui sopra;
Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di
una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 6331-38/2-6 U.L.
dell'8 agosto 1977);
ADOTTA
il seguente regolamento:
ART. 1
L'articolo 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito
dal seguente:
- " La commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-quater della legge
16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26
luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e
aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal
fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per
l'aggiornamento e completamento dell'archivio.
- I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al
precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici
nominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati
dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di
grazia e giustizia.
- La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari
civili e delle libere professioni o a un suo delegato. Al presidente del
Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato è affidata la
vice-presidenza.
- La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e,
comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua
costituzione è necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di
almeno tre notati. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto della
maggioranza dei presenti.
- La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra
quelle formanti oggetto dei quesiti, e delega, per ciascuna di esse, uno o più
componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti
successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi.
- I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le
correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e
le sottopongono all'approvazione della commissione.
- I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei
quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando
che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma
seguente.
- La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata
mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana che sarà edito entro tre mesi da quella che contiene il
bando di concorso".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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