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DECRETO 24 luglio 1998, n. 339
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30
settembre 1998 )
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE AL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1995, N. 328, SULLA PRESELEZIONE
INFORMATICA PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER LA NOMINA A
NOTAIO, ADOTTATO CON DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1997, N. 74,
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DECRETO MINISTERIALE 8 AGOSTO 1997, N. 290.
Il Ministro di Grazia e Giustizia
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6,
il quale prevede che mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia sono
adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione
informatica ai fini dell'immissione alle prove scritte del concorso notarile;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale è stato
adottato il regolamento di cui sopra, successivamente modificato con decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 290;
Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di
una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota 22 luglio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
- L'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, è
sostituito dal seguente:
"6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a
ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un
questionario contenente un egual numero di quesiti. La formulazione dei
questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovrà
rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:
- che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come
identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio informatico dei
quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali
raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da
assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni
superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori
allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero
totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35)si ridurrà di
un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti
appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al
contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello
dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra
proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per
materia numericamente più cospicuo;
- che siano rappresentati tutti igradi di difficoltà, di cui all'articolo
3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi
il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero
archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai
singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale
delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità
superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per
frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si
dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da
assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente
individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al
contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello
dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra
proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di
difficoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Note
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 26 luglio 1995,
n. 328, recante: "Introduzione della prova di selezione informatica nel concorso
notarile":
"6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente
articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro,
le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di
preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il
conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le
caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro
attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione,
gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione".
- Il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, reca: "Regolamento di
attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica
per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio".
- Il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290, reca: "Regolamento recante
modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328,
sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso
per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n.
74".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n.
400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n.
74, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 4 (Modalità delle prove di preselezione).
- Le prove di preselezione
sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi
secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera
iniziale.
- Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle
altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione è dotata di
videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuruori di quella
relativa alle risposte ai quesiti e di quant'altro occorre per eseguire la prova
senza alcun supporto cartaceo.
- I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono
assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da
personale dell'amministrazione che non sia in grado di dargli suggerimenti.
- Ciascun candidato deve rispondere a 35 quesiti vertenti su argomenti
relativi alle materie scritte del concorso.
- La durata massima della prova è di 70 minuti. Per i portatori di handicap
il tempo può essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in
misura comunque non superiore ai 30 minuti.
- Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a
ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un
questionario contenente un ugual numero di quesiti. La formulazione dei
questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovrà
rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:
- che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come
identificati dalla Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei
quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali
raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da
assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni
superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori
allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero
totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di
un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti
appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al
contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello
dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra
proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenente al raggruppamento per
materia numericamente più cospicuo;
- che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà di cui all'art. 3, in
proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il
medesimo grado di difficoltà tenendo conto a tal fine dell'intero archivio ,
unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli
raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle
domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore,
per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o
inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un
numero totale di domande superiore di quello dei quesiti da assegnare (35) si
ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei
quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse
ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare
(35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente
individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà.
- E' ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla
scadenza del tempo consentito a norma del comma 5".
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