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DECRETO 10 novembre 1999 n. 456

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999 )

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1995, N. 328, SULLA PRESELEZIONE INFORMATICA PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER LA NOMINA A NOTAIO, ADOTTATO CON DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1997, N. 74, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DECRETI MINISTERIALI 8 AGOSTO 1997, N. 290, E 24 LUGLIO 1998, N. 339.

Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale è stato adottato il regolamento di cui sopra, successivamente modificato con decreti ministeriali 8 agosto 1997, n. 290, e 24 luglio 1998, n. 339;

Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota del 1 ottobre 1999, protocollo n. 7408-38/2-6;

Adotta il seguente regolamento:
 

Art. 1. ( nota )

  1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

    "1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza ''Domanda facile'' (numero 1) - ''Domanda di media difficoltà'' (numero 2) - ''Domanda difficile'' (numero 3); il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 8. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficoltà; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficoltà, omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si formerà la graduatoria di merito.".
     

Art. 2.  ( nota )

  1. L'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

    " 4. Ciascun candidato dovrà rispondere a 45 quesiti, vertenti su argomenti relativi alle materie scritte dal concorso.".

  2. L'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 luglio 1998, n. 339, è sostituito dal seguente:

    " 6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La generazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:

    1. che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se, in virtù di tale arrotondamento, si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;

    2. che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui all'articolo 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare (45) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà.".
       

Art. 3.  ( nota )

  1. L'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

    " 8. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sarà edito almeno tre mesi prima della data di inizio della prove di preselezione.".

  2. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, è aggiunto il seguente comma:

    " 9. La pubblicità di eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, è assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o più supplementi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di preselezione.".
     
  1. E' abrogato l'allegato B (tabella dei punteggi) del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

  • La legge 26 luglio 1995, n. 328, reca: "Introduzione della prove di preselezione informatica nel concorso notarile".

  • Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, reca: "Regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio".

  • Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 8 agosto 1997, n. 290, reca: "Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'omissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74".

  • Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 26 luglio 1995, n. 328, reca: "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290".

  • Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

    Nota all'art. 1:

  • Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

    "Art. 3 (Punteggi per le risposte).
    1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza ''Domanda facile" (numero 1) - ''Domanda di media difficoltà'' (numero 2) - ''Domanda difficile" (numero 3); il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'art. 8.

      Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficoltà; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficoltà, omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si formerà la graduatoria di merito.

    2. L'attribuzione del grado di difficoltà delle domande e il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al candidato durante la prova di preselezione".

    Nota all'art. 2:

  • Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

    "Art. 4 (Modalità delle prove di preselezione).
    1. Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale.

    2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione è dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e quant'altro occorre per eseguire la prova alcun supporto cartaceo.

    3. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dargli suggerimenti.

    4. Ciascun candidato dovrà rispondere a 45 quesiti, vertenti su argomenti relativi alle materie scritte del concorso.

    5. La durata massima della prova è di settanta minuti. Per i portatori di handicap il tempo può essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai trenta minuti.

    6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La generazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:

      1. che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se, in virtù di tale arrotondamento, si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proprorzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;

      2. che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui all'art. 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare (45) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà.

    7. E' ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma dell'art. 5".

    Nota all'art. 3:

  • Il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

    "Art. 8 (Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti).
    1. La commissione ministeriale prevista dall'art. 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio.

    2. I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

    3. La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o a un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato è affidata la vicepresidenza.

    4. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua costituzione è necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

    5. La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di quesiti, e delega, per ciascuna di esse, uno o più componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi.

    6. I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione.

    7. I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma seguente.

    8. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sarà edito almeno tre mesi prima della data di inizio della prova di preselezione.

    9. La pubblicità di eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all'art. 5, comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, è assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o più supplementi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di preselezione".