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D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in
L. 14 settembre 2011, n. 148. — Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo (Articolo
estratto)
3.(NOVITA') Abrogazione delle
indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle
attività economiche. — 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò
che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i
principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni
indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie
animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni
relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano
effetti sulla finanza pubblica.
2.
Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua
la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3.
Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le
disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione
di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della decorrenza del predetto termine, l’adeguamento al principio di cui
al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato
ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la
disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio di
cui al comma 1.
[4.
L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1
costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111].
5.
Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto comma, della
Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti
professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza
eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e
pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli
utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
a)
l’accesso
alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato
sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del
numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in
tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita
unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in
particolare quelle commesse alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di
esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società
professionale;
b) previsione
dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua
permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli
nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base
di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale
previsione;
c) la disciplina del tirocinio per
l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante
all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al
tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo
del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore
a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione
quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per
iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale [prendendo come
riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe]. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio
di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In
caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente
è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei
casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della
Giustizia;
e) a tutela del
cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista
deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli
estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al
presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti,
dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti
professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello
territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni
disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere
dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella
di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali
resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni
mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i
titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle
prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere,
corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5bis. Le norme vigenti sugli
ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del
regolamento governativo di cui al comma 5.
6.
Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle attività
economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
7.
Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attività
economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della
concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni
all’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di
interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del
presente articolo.
8.
Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche
previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in
vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del
presente articolo.
9.
Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in
forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una
certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni
amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri
di fabbisogno;
b) l’attribuzione di
licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove ce
ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo
avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o
autorizzazioni per l’esercizio di una attività economica non soddisfa la
domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio
nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una
attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a
esercitarla solo all’interno di una determinata area;
d) l’imposizione di
distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una
attività economica;
e) il divieto di
esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree
geografiche;
f) la limitazione
dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti
di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione
dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa
della forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di
prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente
dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un
coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
i) l’obbligo di
fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su
proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo.
11.
Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte,
dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso,
la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può
essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia
funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo
idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella
libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è
destinata;
c) la restrizione non
introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o,
nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa.
11bis. In conformità della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di
taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli
categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59.
12.
All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante il codice dell’ordinamento militare la lettera d) è sostituita
dalla seguente: (Omissis).
12bis.
All’articolo 8bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti
modifiche: (Omissis).
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