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D.L.
24 gennaio 2012, n. 1. (G.U. 24-1-2012, n. 19, s.o. n.18) — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando
l'abrogazione di cui al comma 1,
nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista e'
determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto
del ministro vigilante. Con decreto
del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per
oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi
precedentemente basati sulle
tariffe.
L'utilizzazione
dei parametri nei
contratti individuali tra professionisti e consumatori o
microimprese da' luogo alla nullita' della
clausola relativa alla determinazione del compenso
ai sensi dell'articolo 36 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso
per le prestazioni professionali
e'
pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla
conclusione dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati
della polizza assicurativa
per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta
se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di
costo, comprensive di spese, oneri e
contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito
disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate
le disposizioni vigenti che per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano alle
tariffe di cui al
comma 1.
5. La durata del
tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non potra' essere
superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra'
essere svolto, in
presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra
i consigli nazionali degli ordini e il
ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in
concomitanza col corso di studio
per il conseguimento
della laurea di
primo livello o della
laurea magistrale o
specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali
degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo
svolgimento del tirocinio
presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni
del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
c), il secondo, terzo
e quarto periodo
sono soppressi;
b) la lettera d) e'
soppressa.
7.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei
distretti
1. La tabella notarile che determina il
numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come revisionata da ultimo con i decreti
del Ministro della giustizia in
data 23 dicembre
2009, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre
2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n.
292, e'
aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo
decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata
in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, i
posti di cui
al comma 1
sono distribuiti nei distretti e nei
singoli comuni in
essi compresi, secondo i
parametri di cui all'articolo 4, comma
1, della legge
6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il
31 dicembre 2012
sono espletate le
procedure del concorso per la
nomina a 200 posti di notaio
bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio
banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre
2011, per complessivi 550
nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito
un ulteriore concorso pubblico
per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro
il 31 dicembre 2014 e' bandito un
ulteriore concorso pubblico
per la nomina fino a 500 posti di notaio.
All'esito della copertura
dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai,
udite le Corti
d'appello e i Consigli
notarili, viene rivista
ogni tre anni.
Per gli anni successivi, e'
comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono
disponibili.
4. I commi 1 e 2
dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per
assicurare il funzionamento regolare e continuo
dell'ufficio, il notaro deve
tenere nel Comune
o nella frazione
di Comune assegnatagli studio
aperto con il deposito degli atti,
registri e repertori notarili, e
deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e
almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune
aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi
la sua sede notarile, ed aprire un
ufficio secondario nel
territorio del distretto notarile
in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2
dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
sostituito dal seguente:
"Egli non puo'
esercitarlo fuori del
territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo
82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
dopo le parole "stesso distretto"
aggiungere: "di Corte d'Appello".
7. Le lettere a)
e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39
del decreto legislativo 1° agosto
2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"a) al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel
cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto
per il quale si procede e' stato commesso;
b) al
presidente del Consiglio notarile
del distretto nel
cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del
distretto nel quale il fatto per il quale si
procede e' stato
commesso. Se l'infrazione
e' addebitata allo stesso presidente, al
consigliere che ne fa le veci,
previa delibera dello
stesso consiglio. La
stessa delibera e' necessaria in
caso di intervento ai sensi
dell'articolo 156 bis, comma 5.".
8. Al comma 1
dell'articolo 155 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo
41 del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n.
249, le parole "di cui
all'articolo 153, comma
1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in
cui il notaio
ha sede".
9.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
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