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D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n.214. — Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici (Articolo
estratto)
33. Soppressione
limitazioni esercizio attività professionali. —1. All’articolo 10,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al
comma 2 (*), dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore
del regolamento governativo di cui al comma 5”, è aggiunto il seguente periodo:
“e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”.
b)
dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente: “2 -bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c) , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole
“la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre
anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà
essere complessivamente superiore a diciotto mesi”.
(*) Inserisce il comma 5bis all’art. 3, d.l.
138/2011 conv. in l. 148/2011
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