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D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. — Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio
professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione
dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Articoli
estratti)
5. Composizione
della commissione esaminatrice. — 1. La commissione esaminatrice del concorso
per notaio di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n.
1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova con
decreto del Ministro della giustizia, è unica ed è composta da:
a) un magistrato di
cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la
presiede;
b) un magistrato di
qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice
presidente;
c) quattro magistrati
con qualifica di magistrato di appello;
d) tre professori
universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) sei notai, anche se cessati
dall’esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.
2.
I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal
consiglio nazionale del notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte,
alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei
due concorsi successivi.
4.
La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di
preselezione di cui agli articoli 5bis e 5ter della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e successive modificazioni.
5.
La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri,
presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei
magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
6.
I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal
rispettivo carico di lavoro, dall’inizio della prova di preselezione fino alla
formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L’esonero
dei magistrati è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L’esonero
dei docenti universitari è disposto dall’università di appartenenza.
6. Prove scritte.
— 1. L’esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di
diritto commerciale.
2.
In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei
principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.
7. Prove orali.
— 1. L’esame orale del concorso per notaio consta di tre distinte prove sui seguenti
gruppi di materie:
a)
diritto
civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli
istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
b) disposizioni
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni
concernenti i tributi sugli affari.
8. Svolgimento delle
prove scritte. — 1. La commissione del concorso per notaio è validamente
insediata con la presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno
solo di essi, di almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro
notai. Essa si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove
questa si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui
verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente
chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.
2.
Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste
contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari
e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.
3.
Chi non è presente al momento in cui inizia la dettatura del tema è escluso dal
concorso.
4.
Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte è apposto il timbro di
riconoscimento della commissione.
5.
Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti
gli elaborati.
6.
Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si
svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre
trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della
commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I
membri della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo
l’estrazione a sorte della materia e, qualora questi si allontanano
successivamente dai locali, non vi possono rientrare.
9. Operazioni di
raggruppamento delle buste. — 1. Entro dieci giorni dalla chiusura delle
prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla
presenza di dieci candidati, designata dal presidente e tempestivamente
avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi
contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e,
dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un’unica busta più grande.
Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolate
le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.
10. Funzionamento
della commissione. — 1. Compiute le operazioni previste nell’articolo 9, la
commissione è convocata nel termine di giorni quindici per avviare le
operazioni di correzione degli elaborati.
2.
La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che
regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove
stesse.
3.
Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle
riunioni.
4.
Il presidente organizza la commissione in tre sottocommissioni, nella
composizione prevista dall’articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da
lui e la seconda dal vice presidente.
5.
Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con
cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una
durata non inferiore a quattro ore.
6.
È compito del presidente assicurare all’interno delle sottocommissioni che
procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti,
compatibilmente con le esigenze organizzative.
7. Allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni il
presidente ha facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della
commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri
commissari che, nell’occasione, non hanno diritto di voto e di intervento.
8. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole
buste il segretario, all’atto dell’apertura di queste, appone immediatamente
sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero già segnato sulla busta
grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente
il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola
contenente il cartoncino di identificazione.
9.
Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto
sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte,
annulla l’esame del candidato al quale appartiene tale scritto.
10.
Deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si siano fatti
riconoscere.
11.
Al fine di garantire la celerità dei lavori, la mancata partecipazione, anche
se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione,
qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la
revoca della nomina.
12.
Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo e di cui
all’articolo 8 costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice
presidente dall’incarico.
11. Correzione delle
prove scritte. — 1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente
e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di
esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova
orale.
2.
Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la
sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità.
3.
Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque
punti a ciascuna delle tre prove scritte.
4.
In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun
commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta
fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone
di un voto da zero a tre punti.
5.
Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio
vale motivazione.
6.
Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola
risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.
7.
Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono
nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai
sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il
candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
12. Svolgimento delle
prove orali. — 1. La commissione del concorso per notaio, prima dell’inizio
delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.
2.
L’esame orale è pubblico.
3.
Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario
interroga i candidati, restando ferma la facoltà di ogni membro della sottocommissione
di intervenire su qualunque materia.
4.
La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato,
assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un
massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun
commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della
prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun
gruppo di materie.
5.
La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il
punteggio vale motivazione.
6.
Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di
materie, facendola risultare dal processo verbale.
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