|
D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 — Modifica alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali, a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della L.
15-5-1997, n. 127 (Articolo estratto)
16. Scuola di specializzazione per le scuole
legali.— 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono
disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (*)
2.
Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli
didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all’articolo
17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto
dell’attuazione della autonomia didattica di cui all’articolo 17, comma 95, della
predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in
giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze
pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o
all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L’attività didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da
magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o
convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e
scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
2bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata
in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo
l’ordinamento didattico previgente all’entrata in vigore degli ordinamenti
didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509.
2ter. Le disposizioni di cui al comma 2bis si
applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall’anno accademico 2007-2008,
con regolamento del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, l’ordinamento didattico delle Scuole di cui
al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i
criteri indicati nel decreto di cui all’articolo 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad
altre facoltà con insegnamenti giuridici.
4.
Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti
almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è
determinato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i
laureati in giurisprudenza nel corso dell’anno accademico precedente, tenendo
conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque
titolo nell’anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti
resisi vacanti nell’organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di
abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e
delle condizioni di ricettività delle scuole. L’accesso alla scuola avviene
mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d’esame ed i criteri oggettivi
di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all’articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6.
Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio
nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La
votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli
studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
7.
Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione
della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie,
al superamento delle prove finali di esame.
8.
Il decreto di cui all’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.
(*)
Art. 4, l. 19-11-1990, n. 341: «4.
Diploma di specializzazione. — 1.
Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al
termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato
alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le
scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162.
2.
Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le
attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche
attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole
secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale
per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi
di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
2bis.-3.(Omissis).
4.
Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con
altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i
Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i
diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici
profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di
abilitazione per l’esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno
titolo per l’accesso alla dirigenza nel pubblico impiego».
|