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D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 —
Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole
di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e
notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
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1. — 1. Il diploma di
specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398 (*), e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento
del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per
il periodo di un anno (*).
(*) Art. 1, c. 3, d.P.R.
10-4-1990, n. 101 prevede la possibilità
di sostituire un anno di pratica con la frequenza di uno dei corsi
post-universitari di cui dal d.l. 1578/1933, conv. in l. 36/1934.
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