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L. 6 agosto 1926, n. 1365 (G.U. 19-8-1926, n. 192). — Norme per il conferimento dei posti notarili
1. — I notai sono nominati con decreto del Capo dello Stato in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all’anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.
L’esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l’esercizio dell’azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso;
c) aver superato la prova di preselezione informatica (1).
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, l. 26-7-1995, n. 328 relativa alla "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile".
I commi 8, 9 e 10 di tale articolo così dispongono: "8. Il limite di età per l’ammissione al concorso per la nomina a notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non è elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni anteriore alla presente legge.
9. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l’ammissione al concorso per la nomina a notaio.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.".
2. — Il conferimento delle nomine avverrà in base alla scelta che sarà esercitata dai vincitori del concorso, secondo l’ordine della graduatoria.
Gli eventuali rinunciatari saranno sostituiti da coloro che nel concorso furono dichiarati idonei.
3. — Ai posti notarili, che si renderanno vacanti, si provvederà mediante trasferimento dei notari in esercizio, e, in mancanza di questi, mediante nuove nomine.
[I trasferimenti sono disposti con decreto ministeriale, in seguito a concorso per titoli.] (1)
[Gli avvisi per detti concorsi saranno pubblicati nel Bollettino del Ministero della giustizia, assegnandosi il termine di un mese da tale pubblicazione per la presentazione delle domande e per il pagamento della tassa di concorso.] (1)
(1) Comma implicitamente abrogato dall’art. 1, l. 30-4-1976, n. 197, riportata infra.
4. (1) — Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell’esame di concorso per la prima nomina e dell’esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell’anzianità di esercizio effettivo, dell’attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli articoli 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato. Si tiene conto altresì del servizio militare prestato durante la guerra 1915- 1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell’Africa Orientale e delle ricompense conseguite, e dell’appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d’appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.
Tra i titoli legali sono da annoverare l’esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l’esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l’insegnamento di discipline giuridiche.
Nella scelta è in facoltà del Ministro di non tenere conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso di concorso anche se abbiano diritti di preferenza a termini degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell’art. 10.
(1) Art. così sostituito dal r.d.l. 14-7-1937, n. 1666, riportato infra.
5-6. — (Omissis) (1).
(1) Prevedono disposizioni transitorie oggi prive di interesse.
7. — I notari in esercizio sono dispensati dall’ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età, con decreto del Presidente della Repubblica.
8. — Le disposizioni riguardanti la nomina di coadiutore permanente sono abrogate.
9. — Il governo è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con tutte le altre vigenti in materia.
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