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L. 18 maggio 1973, n. 239. — Nuove
disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili
1. — Nel concorso per
la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di
approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del
notariato, di aumentare fino alla misura massima del quindici per cento il
numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito
a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione
della graduatoria (*).
(*) Art. 2, l. 30-12-2010, n. 233: «2. – 1. Nei limiti dei posti disponibili
in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati
idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Direttore generale della
giustizia civile 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie
speciale n. 54 del 18 luglio 2006, sono nominati notai, nei limiti dei posti
disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso
medesimo, purché alla data di entrata in vigore della presente legge siano
ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la
nomina a notaio, ad eccezione del requisito di cui all’articolo 1, terzo comma,
lettera b), della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni».
2. — I dichiarati
idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito
la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro
eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.
Le
funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei
concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l’entrata in vigore
della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità.
3. — Il numero dei
posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia del 4 luglio 1970, è aumentato nella misura
massima prevista dall’articolo 1 della presente legge.
I
posti da assegnarsi ai notai nominati in virtù della disposizione del
precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all’articolo 8,
primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.
L’assegnazione
è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo
l’ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute
nell’articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.
4. — I dichiarati
idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva
all’entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente
al concorso di cui all’articolo 3 della presente legge, che abbiano
effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge,
per almeno due anni, anche a più riprese, le funzioni di coadiutore notaio a
norma dell’articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda
nominati notai purché non abbiano superato, alla data di entrata in vigore
della presente legge, il cinquantesimo anno di età e siano in possesso alla
data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la
nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro per la grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo
la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.
Gli
idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della
presente legge non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono,
a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che
compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.
Le
domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere
presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di
documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.
La
graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina è formata tenendo conto del
voto da ciascuno di essi riportato nell’esame di concorso e, a parità di voto,
del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti
generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa è approvata dal Ministro
per la grazia e giustizia ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero.
L’assegnazione è fatta tenendo conto delle indicazioni
di preferenza rese dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria,
osservando le altre disposizioni contenute nell’articolo 5 del regio decreto 22
dicembre 1932, n. 1728, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno
tali a norma dell’articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926,
n. 1953.
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