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L. 22 gennaio 1934, n. 64 (G.U. 3-2-1934, n. 28). — Norme complementari sull’ordinamento del notariato
1-3. — (Omissis).
4. — Il Ministro per la giustizia nell’indire concorsi per la nomina di notari determina il numero dei posti da conferirsi, che potrà essere anche minore di quello dei posti già vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrente per l’espletamento del concorso.
5. — Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che conseguano in ciascuna prova il minimo richiesto per l’approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite (1).
Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull’uno e in parte sull’altro, e in non più di un concorso.
(1) Cfr. art. 23, r.d.l. 14-7-1937, n. 1666, riportato infra.
6. — Il notaro dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano stati affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.
Il notaro dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell’incarico ricevuto.
Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal Ministro della giustizia.
Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.
7. — Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmetterà al presidente del consiglio notarile e al capo dell’archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell’art. 6, contenente tutte le annotazioni segnalatevi nel trimestre.
Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, il cancelliere dovrà prontamente dare notizia al presidente del consiglio notarile ed al capo dell’archivio notarile.
8. — Il presidente del consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaro ponga indugio nell’adempimento dell’incarico o quando riscontri inesattezze irregolarità od omissioni negli estratti, ne chiederà spiegazioni al notaro o gli farà sollecitazioni per l’adempimento.
Ove le spiegazioni non siano sufficienti o le solilecitazioni non riescano efficaci e più particolarmente quando gli incarichi si riferiscano a minori o ad altre persone incapaci, a patrimoni vincolati o a corpi morali o a pubbliche amministrazioni, ne informerà il procuratore del Re (ora della Repubblica).
9. — Il capo dell’archivio notarile conserverà gli estratti ricevuti e informerà il procuratore del Re (ora della Repubblica) delle omissioni, inesattezze o irregolarità riscontrate.
10. — È punito con la sospensione da un mese a sei mesi, ed in caso di recidiva da due mesi ad un anno, il notaro che non tiene il registro prescritto nell’art. 6 oppure lo pone in uso senza le forme stabilite nell’articolo medesimo.
Salva l’applicazione delle maggiori sanzioni penali, soggiace alla pena disciplinare dell’ammenda da lire 800 a 4000 e nei casi più gravi alla sospensione nella misura anzidetta il notaro che contravviene alle disposizioni dell’art. 6, comma primo e secondo, e dell’art. 7 circa le annotazioni da fare nel registro e nell’estratto.
Il semplice ritardo nell’invio degli estratti è punito con l’ammenda da lire 400 a 4000.
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