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L. 16 febbraio 1913, n. 89 (G.U. 7-5-1913, n. 55). — Ordinamento del notariato e degli archivi notarili

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

1. — I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di:

1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell’inventario di cui nell’articolo 955 (ora 484) del Codice civile [nonché gli atti di autorizzazione dei minori al Commercio, a mente dell’art. 9 del codice di commercio] (1).

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all’uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4) procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

a) all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’art. 866 (ora art. 769) del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell’interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl’incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie;

5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l’articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3084 (ora art. 374 R.D. 23-5-1924, n. 827).

I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi (2).

(1) Il periodo in corsivo è da ritenersi implicitamente abrogato.

(2) Cfr. r.d.l. 14-7-1937, n. 1666 (art. 1), riportato infra.

 

2. — L’ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, di agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl’impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ad arti; gl’impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l’esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

 

3. — (Omissis) (1).

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale (ora del Capo dello Stato) riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa corte d’appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, (ora del Capo dello Stato) previo il parere della Corte d’appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d’appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto (2).

(1) Il primo comma, tacitamente abrogato dall’art. 1, r.d.l. 28-12-1924, n. 2124, contenente modificazioni alla circoscrizione notarile, è stato successivamente abrogato ex art. 9, d.lgs. 3-12-1999, n. 491.

(2) Cfr. art. 9, c. 1, d.lgs. 491/1999 cit. che dispone: "1. Le norme del presente decreto non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni".

 

4. — Un decreto Reale (ora del Capo dello Stato) da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila (1) di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli [Art. 5 r.n.].

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.

(1) Somma che deve essere adeguata al valore attuale della moneta (Circ. Min. Grazia e Giustizia 26-6-1952, n. 244680).

 

 

Titolo II

Dei notari

Capo I

Della nomina dei notari

 

5. — Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1) essere cittadino della repubblica ed aver compiuto l’età di anni 21 (1);

2) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3) non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l’esercizio dell’azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato (2);

4) essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università dello Stato;

5) avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l’iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l’iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll’approvazione del Consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest’ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell’altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

6) avere sostenuto con approvazione un esame di concorso, dopo compiuta la pratica notarile.

(1) Cfr. r.d. 14-11-1926, n. 1953 (art. 8), riportato infra.

(2) Numero così sostituito dall’art. 1, co. 1, l. 26-7-1995, n. 328.

 

5bis. (1) — 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento. (2)

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

3. L’ammissione è deliberata dal direttore generale degli affati civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritta di ciascun concorso.

5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

(1) Art. introdotto dalla l. 26-7-1995, n. 328

(2) Cfr. d.m. 24-2-1997, n. 74, riportato infra.

 

5ter. (1) — 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell’articolo 5bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all’ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.

(1) Art. introdotto dalla l. 26-7-1995, n. 328.

 

5quater. (1) — 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l’aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell’Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

2. I contenuti dell’archivio informatico dei quesiti non sono segreti (2).

(1) Art. introdotto dalla l. 26-7-1995, n. 328 (art. 1).

(2) I commi 6 e 7 dello stesso articolo della legge 328/1995 cit., così dispongono: "6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l’attuazione degli articoli 5bis, 5ter e 5quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l’attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l’altro, le caratteristiche ed il contenuto dell’archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant’altro attinente all’esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione.

7. Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di preselezione, l’ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio continua ad essere disciplina dalle norme precedentemente in vigore.".

 

6. — (Omissis) (1).

(1) Art. abrogato dalla l. 20-1-1994, n. 49.

 

7. — Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti [e chi vuole essere ammesso all’esame di idoneità] (1) deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino [rispettivamente] (1) il concorso dei requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell’art. 5 per la iscrizione [Artt. 6, 7, 8, 9 r.n.].

Il Consiglio delibera sulla iscrizione [e sulla ammissione all’esame,] (1) e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all’interessato ed al procuratore del Re (ora della Repubblica) del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l’interessato quanto il procuratore della Repubblica potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all’interessato e su quello dell’interessato sarà udito l’avviso del pubblico Ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d’urgenza, l’iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

(1) Le parti in corsivo sono da ritenersi implicitamente abrogate.

 

8-16. — (Omissis) (1).

(1) Abrogati dalla l. 6-8-1926, n. 1365 nonché dal r.d. 14-11-1926, n. 1953.

 

17. — Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell’ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenze di pressoché uguale importanza e l’età e l’anzianità d’esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale (ora del Capo dello Stato), uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d’appello competenti [Artt. 30, 31 r.n.].

 

 

Capo II

Dell’esercizio delle funzioni notarili

 

18. — Il notaro, prima di assumere l’esercizio delle proprie funzioni, deve:

1) dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;

2) prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al suo ufficio (1);

3) fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l’attestato della cauzione data e l’atto di prestazione di giuramento;

4) ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5) scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall’impronta del sigillo anzidetto;

[6) provvedersi dei repertori indicati nell’art. 62] (2);

7) adempiere agli altri obblighi indicati nell’art 24 [Artt. 32, 40 r.n.].

(1) Formula così modificata dalla l. 23-12-1946, n. 478.

(2) Numero abrogato dall’art. 22, r.d. 31-12-1923, n. 3138.

 

19. — La cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.

I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l’importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l’uno all’altro modo di cauzione [Artt. 34, 35 r.n.].

 

20. — La cauzione deve rappresentare il valore:

di L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100.000 abitanti;

di L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50.000 abitanti;

di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti;

di 3000 lire per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell’ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma dell’art. 2027 (ora 2875) del Codice civile.

Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall’ufficio tecnico di finanza o dal genio civile e a spese del notaro interessato.

La iscrizione dell’ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La rinnovazione si fa d’ufficio dal conservatore delle ipoteche (ora dei registri immobiliari) a spese del notaro.

 

21. — L’idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il pubblico ministero [Art. 36 r.n.].

La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all’interessato e al pubblico ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d’appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

 

22. — La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell’ordine seguente:

1) al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell’esercizio delle sue funzioni;

2) al rimborso delle spese sostenute dall’archivio dal Consiglio notarile nell’interesse del notaro o contro il medesimo, o nell’interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;

3) al pagamento delle tasse da lui dovute all’erario dello Stato;

4) al pagamento delle tasse da lui dovute all’archivio o al Consiglio notarile;

5) al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell’esercizio delle sue funzioni.

 

23. — Il sigillo menzionato nel n. 4 dell’art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda "N. …… N. …… di (o fu) notaro in N. ……" senza aggiunta di altri titoli o indicazioni [Art. 37 r.n.].

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l’impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell’art. 18.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all’archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall’esercizio, a termini dell’art. 40.

 

24. — Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell’art. 18, e aprire l’ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull’istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l’iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l’ammissione del notaro all’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.

Dal giorno dell’avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell’esercizio delle sue funzioni [Art. 58, n. 1 l.n. e artt. 38, 39, 42, 44, 46 e 47 r.n.].

 

25. — Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell’articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili [Art. 32, 41 r.n.].

 

26. — Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll’orario che saranno fissati dal presidente della Corte d’appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne sia richiesto (1).

Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d’assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.

Tanto il Ministero quanto l’autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l’opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente [Artt. 137, 138 l.n. e artt. 48, 49, 50, 51, 52 r.n.].

(1) Cfr. anche l’art. 14, r.d.l. 14-7-1937, n. 1666, riportato infra.

 

27. — Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile [Artt. 58, n. 4, 138 l.n.].

 

28. — Il notaro non può ricevere atti:

1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico [Art. 138 l.n.];

2) se v’intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v’intervengano come procuratori, tutori od amministratori [Artt. 58, n. 3, 138 l.n.];

3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de’suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore [Artt. 58, n. 3, 138 l.n.].

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d’incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l’importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti [Artt. 54, 55, 56, 57 r.n.].

 

29. — (Abrogato) (1).

(1) L’art. conteneva la previsione del testamento pubblico ricevuto da due notai. Ciò non è più possibile sotto il vigore del cod. civ. del 1942 e, pertanto, esso deve ritenersi tacitamente abrogato.

 

 

Capo III

Della decadenza della nomina di notaro,

della cessazione, sospensione

o interruzione dell’esercizio notarile (1)

(1) Cfr. art. un., l. 18-2-1983, n. 45, riportato infra.

 

30. — Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all’articolo 24, non assume l’esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 (1).

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza (1).

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà (1).

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l’ordine di graduatoria del concorso (1).

Cessa inoltre dall’esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all’ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.

Cessa poi temporaneamente dall’esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l’art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all’esercizio del notariato nel posto prima occupato [Artt. 58, 59 r.n.].

(1) L’originario comma 1 è stato prima sostituito dall’art. 10, l. 30-4-1976, n. 197 e poi, con gli attuali commi 1-4, dall’art. 6, l. 10-5-1978, n. 177.

 

31. — La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all’adempimento del suo ufficio [salvo il disposto dell’art. 45 per i casi ivi contemplati] (1) [Art. 60 r.n.].

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall’esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell’anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.

Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli artt. 324 e 339 (ora 414 e 415) del Codice civile (2).

(1) Disposizione da ritenere tacitamente abrogata in quanto i riferimenti al coadiutore permanente sono stati eliminati dall’art. 8, l. 6-8-1926, n. 1365.

(2) Cfr. artt. 37, 38 e 39, r.d. 14-11-1926, n. 1953, riportato infra.

 

32. — La rimozione ha luogo:

1) se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l’esercizio del notariato;

2) se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla;

3) se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4) se si trova nella condizione prevista dall’art. 141.

 

33. — I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all’esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa (1).

(1) Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 61, r.d.l. 23-10-1924, n. 1737.

 

34. — La decadenza dalla nomina e la cessazione dall’esercizio per dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto Reale (ora del Capo dello Stato).

La cessazione dall’esercizio per le altre cause di cui negli articoli precedenti, è dichiarata, sull’istanza del pubblico ministero o d’ufficio, udito sempre l’interessato, giusta le norme stabilite negli artt. 151 e seguenti.

L’istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dell’esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaro, l’inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo.

 

35. — L’inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli artt. 138, 139, 140, 141 e 142.

 

36. — Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un’ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l’interdizione temporanea del notaro durante il detto termine.

Quando il notaro non adempie all’obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente.

 

37. — La cessazione del notaro dall’esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile [Art. 61 r.n.].

 

38. — L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il pretore del mandamento (1) in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore (1) entro dieci giorni dalla morte, o dall’avutane notizia, sotto pena dell’ammenda estensibile a lire 2.400.

(1) Le parole in corsivo sono sostituite dalle parole "capo dell’archivio notarile del distretto" ex art. 233, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, le cui norme divengono efficaci dal 2-6-1999, ai sensi dell’art. 1, l. 16-6-1998, n. 188.

 

39. — Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall’esercizio notarile, il pretore del mandamento deve procedere all’apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all’ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e dei repertori all’archivio notarile distrettuale a norma dell’art. 107 (1).

Nei casi d’urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con l’assistenza del conservatore dell’archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione (1).

Nel caso di sospensione, d’inabilitazione o d’interdizione temporanea del notaro dall’esercizio, sarà provveduto giusta l’art. 43 (2).

(1) I commi 1 e 2 saranno sostituiti dai seguenti: "Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall’esercizio notarile, il capo dell’archivio notarile del distretto deve procedere all’apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all’ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori.

Nei casi d’urgenza potrà essere provveduto dal capo dell’archivio notarile, con l’intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.", ex art. 233, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, le cui norme divengono efficaci dal 2-6-1999 ai sensi dell’art. 1, l. 16-6-1998, n. 188.

(2) Cfr. art. 25, r.d.l. 23-10-1924, n. 1737, riportato infra.

 

40. — Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall’esercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell’archivio, dopo che sarà eseguito d’ordine del presidente del consiglio notarile (ora capo dell’Archivio Notarile) un segno sull’incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall’esercizio, finché dura tale cessazione [Art. 64 r.n.] (1).

(1) V. nota (2) sub art. 39.

 

41. — Nel caso di morte o di cessazione dall’esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l’ultima residenza del notaro morto o cessato, dopoché gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all’art. 108, e riconosciuti regolari.

La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l’intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle Province a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.

Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.

Decorsi sei mesi dall’ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.

Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l’esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d’ufficio, all’alienazione totale o parziale della cauzione.

 

42. — Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

 

 

Capo IV

Dei coadiutori e delegati

 

43. — Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall’esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.

Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza, nella residenza più vicina.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale coll’intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.

 

44. — Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie finzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d’ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all’articolo precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell’articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.

 

45. — (Omissis) (1).

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell’interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell’esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall’autorità competente a concedere il permesso d’assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all’art. 44, del notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito [Art. 66 r.n.].

(1) Il primo comma prevedeva la figura del coadiutore permanente; le norme relative alla sua nomina sono state abrogate dall’art. 8, l. 6-8-1926, n. 1365.

 

46. — Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell’avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

Al notaio impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.

 

 

Titolo III

Degli atti notarili

Capo I

Della forma degli atti notarili

 

47. — L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni [Artt. 53 r.n., 138 l.n.].

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all’ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico (1).

Spetta al notaro soltanto d’indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto [Art. 58 n. 4 l.n.].

(1) Cfr. art. 1, r.d. 14-7-1937, n. 1666 e la l. 2-4-1943, n. 226, riportati infra.

 

48. — Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all’atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell’atto.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l’atto dovrà essere compiuto con l’assistenza dei testimoni.

Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda necessario, può richiedere l’assistenza dei testimoni.

L’atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l’assistenza dei testimoni [Artt. 58, n. 4 l.n., 138 l.n.].

 

49. — Il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento [Art. 138 l.n.].

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni (1).

(1) Art. così sostituito dalla l. 10-5-1976, n. 333.

 

50. — I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell’atto (1).

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell’art. 28, il coniuge dell’uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere [Art. 58, n. 4 l.n.].

(1) Comma modificato dall’art. 1, l. 10-5-1976, n. 334.

 

51. — L’atto notarile reca la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA (1)

L’atto deve contenere:

1) l’indicazione in lettere per disteso dell’anno del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto [artt. 58, n. 5, 137, 138, 142 l.n.];

2) il nome, il cognome e l’indicazione della residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui e iscritto [137 l.n.];

3) il nome, il cognome, la paternità e luogo di nascita, (ora il luogo e la data di nascita) il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all’atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l’originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante [137 l.n.];

4) la dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti o la dichiarazione dell’accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti [137 l.n.] (2);

5) l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell’atto [137 l.n.];

6) la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l’atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini in modo da accertare la identità degli immobili stessi [137 l.n.];

7) l’indicazione dei titoli e delle scritture che s’inseriscono nell’atto [137 l.n.];

8) la menzione che dell’atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti [58, n. 6, 137, 138 l.n.].

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell’atto che non sia stato scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell’atto;

9) la menzione che l’atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l’indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte [58, n. 4; 137, 138 l.n.];

10) la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11) per gli atti di ultima volontà, l’indicazione dell’ora in cui la sottoscrizione dell’atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti [58, n. 4, 137, 138, 142 l.n.];

12) negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell’interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali [137, 138, 142 l.n.].

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell’atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l’atto è stato scritto tutto di sua mano.

(1) Comma modificato dal d.lgs. C.p.S. 24-1-1947, n. 33.

(2) Numero sostituito dall’art. 2, l. 10-5-1976, n. 333.

 

52. — La firma che il notaro appone in fine dell’atto, dev’essere munita dell’impronta del suo sigillo.

 

53. — Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell’atto e senza raschiature [67 r.n.].

Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1) cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2) portare le variazioni od aggiunte in fine dell’atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3) fare menzione in fine dell’atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell’atto [69 r.n.].

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell’atto a norma dell’art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell’aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute [137 l.n.].

 

54. — Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è stabilito nell’art. 51 [58, n. 4, 138 l.n. e 68 r.n.].

 

55. — Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l’atto potrà tuttavia essere ricevuto con l’intervento dell’inteprete, che sarà scelto dalle parti.

L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell’atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all’atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l’interprete, conosca la lingua straniera.

L’atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall’interprete, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è disposto nell’art. 51. L’interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione [Art. 58, n. 4 e 138 l.n.].

 

56. — Se alcuna delle parti è interamente priva dell’udito, essa deve leggere l’atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all’atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento (1) tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell’art. 55, può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l’ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l’atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell’articolo 51 [Art. 58, n. 4, 138 l.n.].

(1) Le parole in corsivo sono sostituite dalle seguenti "presidente del tribunale" ex art. 233, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, le cui norme divengono efficaci dal 2-6-1999 ai sensi dell’art. 1, l. 16-6-1998, n. 188.

 

57. — Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l’intervento dell’interprete prescritto nell’articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l’atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all’atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell’articolo precedente [58, n. 4 e 138 l.n.].

 

58. — L’atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall’art. 1316 (ora 2701) del Codice civile:

1) se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l’iscrizione di lui nel ruolo a norma dell’art. 24;

2) se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall’esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

3) se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 dell’art. 28 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4) se non furono osservate le disposizioni degli artt. 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell’art. 51;

5) se esso manca della data e non contiene l’indicazione del Comune in cui fu ricevuto;

6) se non fu data lettura dell’atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Fuori di questi casi l’atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

 

59. — È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge (1). Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l’adempimento delle formalità ipotecarie o d’iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell’art. 1759 (ora 1723) del Codice civile [e la revoca dell’autorizzazione maritale] (2) [137 138 l.n.].

(1) Cfr. art. 23, r.d.l. 23-10-1924, n. 1737, riportato infra.

(2) Periodo abrogato dalla l. 1176/1919.

 

60. — Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno (ora della Repubblica), ma le completino.

 

 

Capo II

Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori

 

61. — Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell’atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L’ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi [Artt. 71, 72, 75 r.n.; art. 137 l.n.].

 

62. — Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l’altro per gli atti di ultima volontà (1). In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari (2).

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1) il numero progressivo;

2) la data dell’atto e dell’autenticazione e l’indicazione del Comune in cui l’atto fu ricevuto;

3) la natura dell’atto ricevuto o autenticato;

4) i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5) l’indicazione sommaria delle cose costituenti l’obbietto dell’atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6) l’annotazione della seguìta registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7) l’onorario spettante al notaro e la tassa d’archivio dovuta;

8) le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall’esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l’atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l’atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso (3).

[Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore ed in mancanza di dichiarazione dal più anziano di ufficio] (4).

Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall’autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende [137, 138 l.n.].

(1) Cfr. art. 6, l. 22-1-1934, n. 64, riportata infra.

(2) Cfr. art. 13, l. 12-6-1973, n. 349.

(3) Cfr., tuttavia art. 21, r.d.l. 23-10-1924, n. 1737, riportato infra.

(4) V. nota (1) sub art. 29.

 

63. — Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal Pretore (1) (ora dal Capo dell’Archivio notarile distrettuale) a mente dell’art. 64, per segnarvi le indicazioni sul repertorio appena gli sarà restituito.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna "Osservazione" del repertoio di contro ai numeri riportati e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l’ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione [74 r.n.].

(1) La parola Pretore è sostituita dalle parole "capo dell’archivio notarile del distretto" ex art. 233, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, le cui norme divengono efficaci dal 2-6-1999 ai sensi dell’art. 1, l. 16-6-1998, n. 188.

 

64. — Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere [138 l.n.] (1).

(1) Art. così sostituito dal r.d. 23-10-1924, n. 1737 (art. 19).

 

65. — Il notaro ha l’obbligo di trasmettere all’archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l’importo delle tasse dovute all’archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all’art. 24 della annessa tariffa (1).

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell’impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo [Artt. 77, 78 r.n., art. 137 l.n.].

(1) Tariffa tacitamente abrogata; cfr. ora art. 24 della tariffa approvata con d.m. 30-11-1992.

 

66. — Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell’art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell’atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull’originale dal pretore del mandamento (1). Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all’atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaro ripone in luogo dell’originale la copia dell’atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli artt. 913, 915, 922 (ora 608, 620 e 621) del Codice civile saranno eseguite nell’ufficio del depositario del testamento.

Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all’archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell’atto [79, 81, 82 r.n. e art. 137 l.n.].

(1) Le parole in corsivo sono sostituite dalle seguenti "capo dell’archivio notarile del distretto" ex art. 233, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, le cui norme divengono efficaci dal 2-6-1999 ai sensi dell’art. 1, l. 16-6-1998, n. 188.

 

 

Capo III

Delle copie degli estratti e dei certificati

 

67. — Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

Egli non può permettere l’ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica [83 r.n. e 137 l.n.].

[Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all’art. 777 del codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha deposito] (1).

(1) Comma da ritenersi implicitamente abrogato. V. nota (1) sub art. 29.

 

68. — Le disposizioni dell’art. 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell’originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell’atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento (1).

(1) Cfr. l. 14-4-1957, n. 251 sulla redazione a macchina degli atti pubblici.

 

69. — Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all’originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell’art. [1384] (ora 163) del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell’originale. Se la copia, l’estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

 

 

Capo IV

Degli atti che si rilasciano in originale,

dell’autenticazione e della legalizzazione delle firme

 

70. — Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti, gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l’esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 dell’art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli artt. 47 e 72 [Art. 137 l.n.] (1).

(1) Cfr. art. 1, r.d.l. 14-7-1937, n. 1666, riportato infra.

 

71. — Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell’atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l’indicazione in lettere del numero di repertorio dell’atto e vi apporrà la propria firma, munita dell’impronta del sigillo.

L’ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaro.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall’ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell’archivio notarile distrettuale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l’oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà lasciare copie, salva la facoltà di cui all’art. 67 per il notaro trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria [85, 144 r.n.].

 

72. — L’autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l’indicazione del luogo (1).

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma [86 r.n.].

Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro [Art. 137 l.n.].

(1) Cfr. artt. 1 e 3, l. 2-4-1943, n. 226, riportata infra.

 

73. — (Abrogato) (1).

(1) Art. che prevedeva la necessità della legalizzazione per atti, copie, estratti e certificati di cui occorreva fare uso fuori dello Stato.

È da ritenersi abrogato per effetto dell’art. 8, d.P.R. 2-8-1957, n. 678.

 

 

Capo V

Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese

 

74. — Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell’esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge (1).

(1) Parte da ritenersi tacitamente abrogata. Cfr. attualmente la tariffa deliberata dal C.N.N. il 20-5-1987 approvata con d.m. 5-6-1987, n. 230, riportata infra.

 

75. — Se l’atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l’atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all’onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

 

76. — Quando l’atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dell’estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

 

77. — Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell’originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi [Art. 91 r.n.].

 

78. — Salvo quanto è disposto dall’art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l’accennato pagamento o, rimborso non sia interamente eseguito [Art. 89 r.n.].

 

79. — È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall’art. 379 (ora 633) del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l’ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

 

80. — Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell’indebito pagato.

 

81. — Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell’art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (ora 40 r.d. 30-12-1923, n. 3282).

 

82. — Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.

 

 

Titolo IV

Dei collegi e dei Consigli notarili

Capo I

Dei collegi notarili

 

83. — I notari residenti in ciascuna distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile [Art. 1 r.n.].

La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

 

84. — Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l’indicazione degli oggetti da trattare [Art. 92 r.n.].

Salvo giustificati casi di urgenza, l’avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

 

85. — L’adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all’oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all’art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

 

86. — Terranno l’ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l’intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti [Art. 93 r.n.].

 

 

Capo II

Dei Consigli notarili

 

87. — Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell’ufficio di notaro [Art. 94 r.n.].

 

88. — I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.

I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l’ordine di anzianità di nomina.

Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

 

89. — Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s’intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta di voti.

Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l’elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s’intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età [Art. 93, 95, 96 r.n.].

 

90. — Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell’articolo precedente.

Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati e conservano la qualità di membri del Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d’età.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

 

91. — Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d’appello [Art. 97 r.n.].

 

92. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l’intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale [Artt. 98-104 r.n.].

 

93. — Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1) vigila alla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

2) vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

3) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;

4) forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari eserceriti e praticanti;

5) s’interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all’esercizio del notariato;

6) riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell’anno decorso e forma quello preventivo dell’anno seguente, salva l’approvazione del collegio.

Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell’anno precedente, quali si desumono dalla tassa d’archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci [né maggiore di lire cento] (1), secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio (2).

(1) Limite abrogato dall’art. 14, r.d.l. 27-5-1923, n. 1324.

(2) Cfr. art. 14, r.d.l. 27-5-1923, n. 1324, riportato infra.

 

94. — Il tesoriere del Consiglio discute i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

 

95. — Il Ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d’appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, o per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal Ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.

Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall’art. 89.

Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

 

 

Titolo V

Degli archivi notarili

Capo I

Degli archivi notarili distrettuali

 

96. — (Omissis) (1).

(1) Art. implicitamente abrogato. Cfr. ora r.d. 3138/1923; r.d.l. 1737/1924; l. 723/1961.

 

97. — L’amministrazione degli archivi è soggetta al Controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (1).

(1) Il primo comma di questo articolo è da ritenersi implicitamente abrogato. Cfr. nota (1) sub art. 96.

 

98. — Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell’archivio.

 

99. — (Omissis) (1).

(1) Art. da ritenersi abrogato per effetto del d.P.R. 11-1-1956, n. 17.

 

100-101. — (Omissis) (1).

(1) Artt. abrogati dal r.d.l. 23-10-1924, n. 1737 (art. 61).

 

102. — (Omissis) (1).

(1) Art. abrogato dal r.d. 31-12-1923, n. 3138 (art. 26).

 

103. — (Omissis) (1).

(1) Art. abrogato dal r.d.l. 23-10-1924, n. 1737.

 

104. — (Omissis) (1).

(1) Art. tacitamente abrogato da disposizioni di legge successive.

 

105. — (Omissis) (1).

(1) V. nota (1) sub art. 103.

 

106. — Nell’archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1) le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi dieci anni dalla registrazione dell’atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;

2) i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell’art. 71;

3) le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell’art. 65;

4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall’obbligo di deposito gli atti previsti dall’articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l’obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 13ter, 13quater e 13quinquies, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l’obbligo di indicare il reddito fondiario dell’immobile oggetto dell’atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell’atto all’ufficio distrettuale delle imposte dirette (1);

5) i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall’esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;

6) gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l’art. 6, al cessare dell’esercizio stesso;

7) i sigilli dei notari nei casi indicati negli artt. 23 e 40;

8) le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all’archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186 (ora 25 giugno 1943, n. 540);

9) i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l’art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253 [Art. 142-148 r.n.].

(1) Numero così sostituito dall’art. 3, co. 9, d.l. 31-12-1996, n. 669, conv. in l. 28-2-1997, n. 30.

 

107. — La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei nn. 5, 6, 7 dell’articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall’esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell’art. 39, la consegna si fa nella sede dell’ufficio del notaro dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vice pretore da lui delegato, al conservatore dell’archivio, con l’intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro da esso designato (1). Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell’archivio, al conservatore.

Il conservatore compila il processo verbale contenente l’inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dal pretore, dal notaro o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l’uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l’altro viene depositato nell’archivio notarile (2).

Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l’inventario, il trasporto e deposito nell’archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell’archivio stesso.

L’inventario va esente dal pagamento delle tasse [di bollo e registro] (3).

(1) Tale periodo sarà sostituito dal d.lgs. 19-2-1998, n. 51, le cui norme divengono efficaci dal 2-6-1999, dal seguente: "Nei casi indicati nell’articolo 39, il capo dell’archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell’ufficio del notaio, con l’intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato.".

(2) Comma sostituito dal d.lgs. 51/1998 cit. dal seguente: "Il capo dell’archivio notarile compila il processo verbale contenente l’inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell’archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.".

(3) Parole implicitamente abrogate dall’art. 42, d.P.R. 29-9-1973, n. 601, che prevede l’esenzione dell’imposta di bollo.

 

108. — Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell’archivio, e se ne farà constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell’articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo (1) al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano [152 r.n.].

(1) Ora in carta libera per effetto dell’art. 42, d.P.R. 601/1973 che prevede l’esenzione dell’imposta di bollo.

 

109. — Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell’archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro [110, 153, 155, 156, 157 r.n.].

 

110. — Il conservatore dell’archivio rappresenta l’archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori [e previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata all’Avvocatura dello Stato, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti, delegando, pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d’archivio] (1).

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell’archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all’esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l’archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

Ogni anno forma il conto delle spese dell’archivio dell’anno decorso e quello preventivo dell’anno corrente, e li trasmette per l’approvazione al Ministero di grazia e giustizia [128-130 r.n.].

(1) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall’art. 11, T.U. 30-10-1933, n. 1611 nonché dagli artt. 1 e 3, l. 25-3-1958, n. 260.

 

111. — Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell’archivio, riscuote, con la procedura indicata nell’art. 94, i diritti e le tasse spettanti all’archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge (1); provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all’archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell’articolo 81.

(1) V. nota (1) sub art. 74.

 

112. — Il conservatore permette l’ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell’art. 67.

In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta (1).

Nella copia, nel certificato e nell’estratto sarà indicato il numero della bolletta di riscossione delle tasse corrispondenti o il numero sotto il quale la partita è annotata nel registro delle operazioni a debito (1).

Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura da L. 200 a L. 400.

Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall’art. 64 (1).

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all’apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 608, 620 e 621 Codice civile.

Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli artt. 68 e 69 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l’impronta del sigillo d’ufficio.

(1) Il registro di cui al presente comma è stato abolito ex art. 32, r.d. 23-10-1924, n. 1737, riportato infra; pertanto tale comma è da ritenersi implicitamente abrogato.

 

113. — (Omissis) (1).

Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.

(1) Comma abrogato dall’art. 16, r.d. 31-12-1923, n. 3138.

 

114. — (Omissis) (1).

In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell’ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l’altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell’atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaro rogante.

(1) Comma abrogato dall’art. 61, r.d.l. 23-10-1924, n. 1737.

 

115. — È vietato di entrare o di rimanere nell’archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell’archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.

 

116. — Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all’articolo precedente sono punibili con l’ammenda di L. 400, estensibile a L. 3200 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell’archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall’impiego.

 

117. — Le penalità di cui agli artt. 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l’interessato. Esse sono devolute a beneficio dell’archivio notarile.

 

 

Capo II

Degli archivi notarili mandamentali

 

118. — Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi dieci anni dalla registrazione dell’atto.

 

119-120. (1) — Il conservatore e tesoriere dell’archivio mandamentale è nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell’archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro.

(1) I due articoli sono stati unificati dall’art. 8, r.d. 31-12-1923, n. 3138.

 

121. — Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal Ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell’archivio notarile distrettuale e del pubblico Ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.

 

122. — Il conservatore dell’archivio deve fissare la residenza nel Comume dove è l’archivio, [ed a lui è applicabile quanto dispone l’art. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore del Ministero di grazia e giustizia sentito il parere del conservatore dell’archivio notarile distrettuale, e del pubblico ministero] (1).

(1) La parte in parentesi quadra è da ritenersi implicitamente abrogata in seguito alla eliminazione della cauzione prevista dall’art. 102.

 

123. — Sono pure applicabili al conservatore dell’archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili [indicate nell’art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell’art. 112] (1).

(1) Le parole in parentesi quadra sono da ritenersi tacitamente abrogate. Cfr. ora d.P.R. 10-1-1957, n. 3.

 

124. — Salvo il disposto degli artt. 67, prima parte, e 78, il conservatore dell’archivio notarile mandamentale permette l’ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell’art. 1334 (ora 2714) del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.

 

125. — I proventi dell’archivio notarile mandamentale [prelevante le quote di partecipazione a mente dell’art. 113] (1) sono devoluti a vantaggio dei Comuni interessati.

(1) Le parole in parentesi quadre sono da ritenersi tacitamente abrogate in seguito all’abrogazione dell’art. 113.

 

126. — Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell’archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli artt. 110, 111, 115 e 116.

 

 

Titolo VI

Della vigilanza sui notari, sui Consigli

e sugli archivi - Delle ispezioni,

delle pene disciplinari e dei procedimenti

per l’applicazione delle medesime

Capo I

Della vigilanza e delle ispezioni

 

127. — Il Ministro di grazia e giustizia esercita l’alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d’appello, ed ai procuratori della Repubblica, nei limiti delle rispettive giurisdizioni [249 r.n.].

 

128. — Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio Notarile (ora all’Archivio Notarile) (1) i repertori, i registri e gli atti rogati nell’ultimo biennio per l’ispezione dei medesimi.

Il notaro che non adempie a quest’obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato [138 l.n.].

In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge [Artt. 250, 251 r.n.].

(1) Cfr. art. 24, r.d.l. 23-10-1924, n. 1737.

 

129. — Le ispezioni saranno eseguite:

1) agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell’archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il Ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio;

2) (Omissis) (1).

(1) Numero abrogato dall’art. 4, l. 19-7-1957, n. 588.

L’ultimo comma in quanto strettamente connesso con tale numero è da ritenersi implicitamente abrogato. Tale articolo dispone anche che l’ispezione agli atti dei Presidenti dei Consigli notarili e dei Consiglieri ispezionanti delegati, sia effettuata da Ispettori Superiori degli Archivi notarili.

 

130. — (Omissis) (1).

(1) Art. abrogato dal r.d. 31-12-1923, n. 3138.

 

131. — (Omissis) (1).

(1) Art. da ritenersi implicitamente abrogato. Cfr. l. 28-7-1961, n. 723.

 

132. — Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all’art. 128, il Ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all’art. 129.

Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all’ammenda di lire 400, le spese dell’ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.

Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell’ispezione, senza pregiudizio dell’applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.

 

133. — Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento [Artt. 253-259 r.n.].

 

134. — Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori superiori), e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

 

 

Capo II

Delle pene disciplinari

 

135. — Le pene disciplinari per notari che mancano ai propri doveri sono:

1) l’avvertimento;

2) la censura;

3) l’ammenda;

4) la sospensione;

5) la destituzione.

Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche nel caso che l’infrazione non produca la nullità dell’atto, o che il fatto non costituisca altro reato [262 r.n.].

 

136. — L’avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formare di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile.

 

137. — È punito con l’ammenda da L. 40 a L. 400 il notaro che contravviene alle disposizioni dei nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell’art. 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio contravviene alle disposizioni degli artt. 61 e 62.

È punito con l’ammenda da L. 400 a L. 3200 il notaro che contravviene alle disposizioni dell’articolo 26, dei nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell’art. 51 e del capoverso dell’art. 67.

È punito con l’ammenda da L. 800 a L. 4000 il notaro che durante la sospensione o l’inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti [261 r.n.].

 

138. — È punito con la sospensione (1) da uno a sei mesi il notaro:

1) che è recidivo nella contravvenzione di cui all’art. 26;

2) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

3) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

4) che non tiene il repertorio prescritto dall’art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall’art. 64;

5) che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell’art. 51;

6) che si oppone alle ispezioni di cui all’articolo 128 o le rende altrimenti impossibili.

È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima (2).

(1) Cfr. art. 16, r.d.l. 27-5-1923, n. 1324, conv. in l. 17-4-1925, n. 473 riportata infra.

(2) Cfr. art. 10, l. 22-1-1934, n. 64, riportata infra.

 

138bis. — (1) 1. Il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzante, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l’articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell’articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.

2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

(1) Art. aggiunto dalla l. 24-11-2000, n. 340.

 

139. — È inabilitato di diritto all’esercizio delle sue funzioni il notaro:

1) contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

2) che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell’art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata proriunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi (1);

3) che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.

(1) La Corte cost. con sent. 2-2-1990, n. 40 ha dichiarato:

a) l’illegittimità dell’art. 139, n. 2, l. 16-2-1913, n. 89, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti de jure, anziché sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell’art. 5, n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata;

b) l’illegittimità dell’art. 142, ultimo comma, nella parte in cui prevede che il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell’art. 5, n. 3 della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142;

c) l’illegittimità dei primi tre commi dell’art. 158;

d) ex art. 27, l. 11-3-1953, n. 87, l’illegittimità del’art. 46, nella parte in cui non prevede che la azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale.

 

140. — Può essere inabilitato all’esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione o per alcuno dei reati indicati nell’art. 5, n. 3; il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi [263, 264 r.n.].

 

141. — Qualora l’inabilitazione di cui al n. 3 dell’art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall’esercizio ed il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all’esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

 

142. — È punito con la destituzione:

il notaro che continua nell’esercizio durante la sospensione o l’inabilitazione, salvo il disposto dell’ultimo capoverso dell’art. 137;

il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni all’art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell’art. 138, nn. 2, 3, 4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all’art. 26 o ai numeri 1, 8, 11, 12 dell’art. 51;

il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

È destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell’art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall’ufficio di giurato (1).

(1) V. nota (1) sub art. 139.

 

143. — Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l’irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

 

144. — Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione la sospensione, ed alla censura l’avvertimento (1).

(1) L’art. 16, r.d.l. 27-5-1923, n. 1324, ha disposto che "per le contravvenzioni punibili con la sospensione, se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, la pena della sospensione può essere sostituita con l’ammenda da lire 800 a lire 4.000".

 

145. — Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.

 

146. — L’azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l’avvertimento, la censura e l’ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura.

La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata (1).

(1) V. nota (1) sub art. 139.

 

147. — Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente (1).

(1) Cfr. art. 14, r.d.l. 14-7-1937, n. 1666, riportato infra.

 

 

Capo III

Dell’applicazione delle pene

disciplinari e della riabilitazione

 

148. — Le applicazioni delle pene dell’avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il Consiglio provvede sull’istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni [265-267 r.n.].

 

149. — Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re (ora procuratore della Repubblica) presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.

Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero [268-271 r.n.].

 

150. — Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l’avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell’articolo precedente, udito l’avviso del pubblico ministero.

In tal caso l’avviso al notaro a presentare le sue giustificazione sarà dato dal presidente del tribunale.

Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re (ora procuratore della Repubblica), i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.

Per quant’altro occorra si osserveranno le disposizioni dell’articolo precedente.

Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello [272 r.n.].

 

151. — Le pene dell’ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

 

152. — Su l’istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.

Copia dell’istanza o del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.

 

153. — Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.

Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro.

 

154. — Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.

Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti dal regolamento.

 

155. — La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

L’appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all’altra parte.

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

Le norme stabilite negli artt. 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d’appello [273 r.n.].

 

156. — Dalle sentenze della Corte d’appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall’articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.

 

157. — Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

 

158. — Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione (1).

Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l’inabilitazione del notaro all’esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell’art. 139 (1).

Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l’autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare l’omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunziata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l’omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d’appello (1).

La pronunzia della inabilitazione nei casi degli artt. 139 e 140 è esecutiva nonostante appello.

Di tutti i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.

Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia [274 r.n.].

(1) V. nota (1) sub art. 139.

 

159. — Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all’esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile:

1) se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel n. 3 dell’art. 5;

2) se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, deve essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Non potrà mai essere riabilitato all’esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie [275 r.n.].

 

160. — Salvi i diritti riservati alla [Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 765] (1). I proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado.

(1) Le parole in parentesi quadre sono da ritenersi implicitamente abrogate per effetto del r.d. 22-2-1954, n. 1158 che ha soppresso la Cassa pensioni.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (1)

(1) Benché non più attuali, per completezza si riportano tali disposizioni.

 

161. — (Omissis) (1).

(1) Abrogato dalla l. 22-11-1954, n. 1158.

 

162. — Dal giorno della presente legge, che sarà determinato per decreto reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.

 

163. — Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell’ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

 

164. — Nel giorno dell’attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s’intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell’art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.

Nei due mesi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del penultimo capoverso dell’art. 3.

Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.

 

165. — Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell’attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita.

 

166. — Dopo l’attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l’impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

Quelli che all’attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad un anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di L’Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l’intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.

 

167. — Per il periodo di anni dieci dall’attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:

a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l’esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell’esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;

b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell’attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre, computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell’ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.

 

168. — Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l’approvazione della tabella di cui all’articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del Ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.

 

169. — Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell’art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l’antico repertorio.

 

170. — I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finché rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.

 

171. — I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell’attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall’art. 23 della legge anteriore.

 

172. — Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall’italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

 

173. — Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l’impero della legge anteriore.

 

174. — Gli impiegati d’archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell’art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell’attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al Ministro di grazia e giustizia.

I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell’attuazione della presente legge siano autorizzati all’esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.

 

175. — Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell’archivio cui appartengono.

Potranno però per esigenze di ruolo essere nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonché il titolo attuale.

Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pura non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell’abilitazione all’esercizio del notariato.

Per i conservatori d’archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

Ai conservatori d’archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell’art. 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.

 

176. — Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d’archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio alla attuazione della presente legge.

 

177. — Entro due anni dall’attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall’impiego, su conforme parere della commissione di cui all’art. 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell’adempimento dei doveri medesimi.

Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell’art. 9 e potranno consegiure l’indennità di cui all’art. 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.

 

178. — È mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell’archivio notarile distrettuale.

 

179. — Alla cessazione dell’esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell’art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1979, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti, uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.