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L. 16 febbraio 1913, n. 89. —
Ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Titolo I
Disposizioni
generali
1. — I notari sono
ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima
volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le
copie, i certificati e gli estratti.
Ai
notai è concessa anche la facoltà di:
1)
sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria
giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle
parti;
2)
ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
3)
ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio
dell’inventario di cui nell’articolo 955 (ora 484) del Codice civile [nonché
gli atti di autorizzazione dei minori al Commercio, a mente dell’art. 9 del
codice di commercio].
Tali
dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui
verranno trascritti negli appositi registri all’uopo tenuti nelle cancellerie
giudiziarie;
4)
procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:
a)
all’apposizione
e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b)
agli
inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’art. 866 (ora 769)
del Codice di procedura civile, salvo che [il pretore], sulla istanza e
nell’interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c)
agl’incanti
e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie;
5)
rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello
Stato, giusta l’articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4
maggio 1885, n. 3084.
I
notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.
2.
—
L’ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o
retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione
superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, [di procuratore],
di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, di agente di cambio o
sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della
gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.
Sono
eccettuati da questa disposizione gl’impieghi puramente letterari o
scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di
scienze, lettere ad arti; gl’impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere
di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo
dei benefici vacanti e l’esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di
[pretura].
3.
—
[Omissis].
Il
distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto [Reale]
riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d’appello.
Inoltre,
quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto [Reale], previo il
parere della Corte d’appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi
dipendenti dalla stessa Corte d’appello.
I
distretti riuniti sono considerati come unico distretto.
4. (NOVITA') — 1. Il numero e la
residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i
Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della
quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di
comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano
una popolazione di almeno settemila abitanti ed un reddito annuo, determinato
sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari
professionali repertoriali.
2.
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le
Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà
essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia
dimostrata l’opportunità.
Titolo II
Dei
notari
Capo I
Della
nomina dei notari
5.
—
Per ottenere la nomina a notaro è necessario:
1)
essere cittadino italiano o di un altro Stato membro ed aver compiuto l’età di
anni 21;
2)
essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3)
non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore
nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore;
[l’esercizio dell’azione penale per uno dei predetti reati comporta la
sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo
proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato];
4)
essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o
magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
5) avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso
un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno
per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo
l’iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato
dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l’approvazione del
Consiglio. Su richiesta dell’interessato spetta al consiglio notarile la
designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L’iscrizione nel registro
dei praticanti può essere ottenuta dopo l’iscrizione all’ultimo anno del corso
di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo
di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall’iscrizione nel
suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo
effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo
anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del
raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente
dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell’ordine
giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un
anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi.
Per
coloro che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario almeno per due anni,
per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno
due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La
pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro
distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio
notarile di quest’ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell’altro e fare
la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6)
avere sostenuto con approvazione un esame di concorso, dopo compiuta la pratica
notarile;
6bis)
aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l’avvenuto superamento della
prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che
devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i
consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio
può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile
del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può
espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano
designato direttamente. L’eventuale periodo di coadiutorato è computato quale
tirocinio obbligatorio.
I
requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti
dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in
applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
[5bis-6] .
7. — Chi vuole ottenere
la iscrizione fra i praticanti [e chi vuole essere ammesso all’esame di
idoneità] deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati
che provino [rispettivamente] il concorso dei requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell’art. 5 per la iscrizione.
Il Consiglio delibera sulla iscrizione [e sulla ammissione
all’esame,] e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale
deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all’interessato ed al
procuratore [del Re] del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la
sede del Consiglio. Tanto l’interessato quanto il procuratore [del Re] potranno
nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale
civile che pronunzierà in Camera di consiglio.
Il
ricorso del pubblico ministero sarà notificato all’interessato e su quello
dell’interessato sarà udito l’avviso del pubblico Ministero.
Qualora
il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla
presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare,
in via d’urgenza, l’iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del
Consiglio nella sua prima adunanza.
[8-16]
.
17. — Il cambio di
residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purché da non
meno di due anni essi abbiano preso possesso dell’ufficio ed esercitato
effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenze di pressoché
uguale importanza e l’età e l’anzianità d’esercizio dei richiedenti siano
pressoché uguali.
Il
relativo provvedimento sarà dato con decreto [Reale], uditi i pareri dei
Consigli notarili e delle Corti d’appello competenti.
Capo II
Dell’esercizio delle
funzioni notarili
18.
Il
notaro, prima di assumere l’esercizio delle proprie funzioni, deve:
[1)
dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti];
2)
prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, di essere fedele alla Repubblica
Italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di
adempiere con coscienza i doveri inerenti al suo ufficio;
3)
fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina,
l’attestato della cauzione data e l’atto di prestazione di giuramento;
4)
ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito
dal Consiglio notarile;
5)
scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la
propria firma accompagnata dall’impronta del sigillo anzidetto;
[6)
provvedersi dei repertori indicati nell’art. 62];
7)
adempiere agli altri obblighi indicati nell’art. 24.
19.
— Il
consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione
per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile,
uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L’impresa
assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia.
2.
Nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta
salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie
spese.
3.
Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali dell’obbligo sono
resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile
distrettuale al quale il notaio è iscritto.
4.
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sentito il Consiglio nazionale del notariato, individua con decreto
il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.
20.
— Se
mancano le forme collettive di assicurazione di cui all’articolo 19, il notaio
provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità
civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività
professionale.
2.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione il notaio è
soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi
dell’articolo 147.
21. — Il consiglio nazionale del
notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per
il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio
della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed
accertati ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4.
2.
Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione
e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del
Ministero della giustizia.
3.
Il fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4.
Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso
secondo le modalità di cui all’articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.
22. — Il patrimonio del
Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalle somme ottenute a titolo di
rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo
volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del
notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2.
I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e
non danno diritto a restituzione.
3.
L’erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque,
subordinata:
a)
al
passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio
o della sentenza di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale;
b)
alla
surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei
confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell’importo del
contributo erogato, ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile.
4.
Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero
può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite
dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all’articolo
21.
5.
Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti
verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.
23.
— Il
sigillo menzionato nel n. 4 dell’art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale
circondato dalla leggenda «N. …… N. …… di (o fu) notaro in N. ……» senza
aggiunta di altri titoli o indicazioni.
Nel
caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale,
oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
Anche
di tale sigillo deve lasciarsi l’impronta nel registro del Consiglio, a termini
del n. 5 dell’art. 18.
Se
il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà
invece consegnarlo all’archivio notarile che, previo annullamento, lo
conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall’esercizio, a termini
dell’art. 40.
23bis. — 1. Il notaio per
l’esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio
delegato.
23ter.
— 1.
Il certificato qualificato, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per
l’esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle
comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua
iscrizione nel ruolo.
2.
Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque
garantirne l’immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare
o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente
in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o cessa
dall’esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il
trasferimento ad altro distretto.
3.
Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell’articolo 32 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al
certificato di cui al comma 1.
24.
— Il
notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di
nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell’art. 18, e
aprire l’ufficio nel luogo assegnatogli.
Tale
termine può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per ragioni di
pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di altri
novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.
Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del
Consiglio, sull’istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni
successivi, ordina l’iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del
collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente
nel giornale degli annunzi giudiziari l’ammissione del notaro all’esercizio
delle sue funzioni.
Nel
caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al
tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
Dal
giorno dell’avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell’esercizio
delle sue funzioni.
25.
—
Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di
trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano
applicabili.
Qualora
la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui
nell’articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei
rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
26.
(NOVITA') —
Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro
deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, studio aperto
con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere
personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll’orario che saranno
fissati dal presidente della Corte d’appello, previo parere del Consiglio notarile,
giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
Il
notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio
del distretto in cui trovasi la sua sede notarile,
sempreché ne sia richiesto.
Il
notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun
bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più
di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio
o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
Volendo
assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del
Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un
mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al
Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere
concesso che dal Ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del
Consiglio notarile.
Tanto
il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono,
per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d’assenza nel
periodo di dodici mesi.
Nei
Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio
notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purché
concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari
assegnati al Comune.
Tanto
il Ministero quanto l’autorità che ha concesso la permissione di assenza
potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse
l’opportunità di farlo.
Nei
luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio notarile,
secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro
viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i
viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.
27.
(NOVITA') — Il
notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.
Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto
in cui trovasi la sede notarile.
28.
— Il
notaro non può ricevere o autenticare atti:
1)
se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al
buon costume o all’ordine pubblico [Art. 138 l.n.];
2)
se v’intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea
retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado
inclusivamente, ancorché v’intervengano come procuratori, tutori od
amministratori;
3) se contengano disposizioni che interessino lui
stesso, la moglie sua, o alcuno de’ suoi parenti od affini nei gradi anzidetti,
o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto, da stipularsi, salvo che
la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da
persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal
testatore.
Le
disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d’incanto
per asta pubblica.
Il
notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui
l’importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell’atto, salvo che si
tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di
testamenti.
[29]
.
Capo III
Della
decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione
dell’esercizio
notarile
30. — Il notaio decade
dalla nomina se, nel termine di cui all’articolo 24, non assume l’esercizio
delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.
Nel
caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel
termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della
nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni
nella precedente residenza.
Tale
diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli
adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà .
A
seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli
altri concorrenti, secondo l’ordine di graduatoria del concorso.
Il
notaio, inoltre, cessa dall’esercizio notarile per dispensa o interdizione
dall’ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.
Cessa
poi temporaneamente dall’esercizio il notaro che per causa di servizio militare
rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti
secondo l’art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso
all’esercizio del notariato nel posto prima occupato.
31.
—
La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per
debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all’adempimento del
suo ufficio [salvo il disposto dell’art. 45 per i casi ivi contemplati]. Se la debolezza di mente o la infermità è
soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall’esercizio per un
tempo determinato non maggiore di un anno.
Se
al termine dell’anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro
sarà dispensato.
Parimente
sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli artt.
324 e 339 (ora 414 e 415) del Codice civile.
32.
— La
rimozione ha luogo:
1)
se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità
incompatibili con l’esercizio del notariato;
[2)
se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine
assegnatogli per reintegrarla];
3) se ha cessato, senza giustificato motivo, di
comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
[4)
se si trova nella condizione prevista dall’art. 141].
33.
—
I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all’esercizio, concorrendo
nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le cause che hanno dato
luogo alla rimozione ed alla dispensa.
34. — 1. La decadenza dalla nomina e la
cessazione dall’esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate
con decreto dirigenziale.
2.
La cessazione dall’esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e
32 è dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio
notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto, udito sempre
l’interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.
3.
Quando è chiesta la cessazione definitiva dell’esercizio notarile possono
essere adottate le misure cautelari di cui all’articolo 158sexies.
35. — 1. Le sanzioni
disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi
determinati dagli articoli 138, 138bis, 142, 142bis e 147, nonché negli altri
casi previsti dalle leggi sul notariato.
2.
La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma
3, 128, comma 2, e 158sexies.
[36.
— Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il
Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta
giorni per costituire in tutto o in parte un’ulteriore cauzione, e dà notizia
del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l’interdizione
temporanea del notaro durante il detto termine.
Quando
il notaro non adempie all’obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è
effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è
interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o
a riconoscersi insufficiente].
37.
—
La cessazione del notaro dall’esercizio delle sue funzioni, pronunciata in
qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura
del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta
Ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso
affisso nel capoluogo del collegio notarile.
Un
esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del
tribunale civile da cui dipende la sede notarile.
38.
—
L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un
notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il
notaro era iscritto ed il Capo dell’archivio notarile del distretto in cui il
medesimo aveva la sua residenza.
Gli
eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il Capo
dell’archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o
dall’avutane notizia, sotto pena dell’ammenda estensibile a lire 2.400 (euro
1,24).
Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte
del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento
immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo
stesso conservati nella struttura di cui all’articolo 62bis. Il Consiglio
nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede
alla loro cancellazione.
39.
— Nel
caso di morte o di cessazione definitiva dall’esercizio notarile, il capo dell’archivio
notarile del distretto deve procedere all’apposizione dei sigilli sopra tutti
gli atti, i repertori e le carte relative all’ufficio notarile ed esistenti
nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la
rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei
casi d’urgenza potrà essere provveduto dal capo dell’archivio notarile, con
l’intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro
da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un
testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi
altra operazione.
In
caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio
dall’esercizio si provvede ai sensi dell’articolo 43.
40.
— 1.
Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall’esercizio o trasferito ad
altra sede è depositato nell’archivio notarile distrettuale. Il sigillo è reso
inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante
l’apposizione di un segno sull’incisione a cura del capo dell’archivio.
2.
Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti
del quale sono state pronunziate l’interdizione dai pubblici uffici o altro
provvedimento comportante sospensione dall’esercizio ai sensi della legge
penale è depositato nell’archivio notarile distrettuale fino a quando durano
gli effetti di tali provvedimenti.
3.
Il capo dell’archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti
necessari per l’acquisizione del sigillo.
[41.
— Nel caso di morte o di cessazione dall’esercizio, lo svincolo della
cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede
del Consiglio notarile, da cui dipende l’ultima residenza del notaro morto o
cessato, dopoché gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti
alla ispezione notarile di cui all’art. 108, e riconosciuti regolari.
La domanda di svincolo deve essere presentata alla
cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con
l’intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle
Province a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e
pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il
notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi
uffici del registro.
Le
opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata
nella prima parte di questo articolo.
Decorsi
sei mesi dall’ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte
opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito
il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non
può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con
sentenza passata in cosa giudicata.
Lo
stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato
l’esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare
istanza o d’ufficio, all’alienazione totale o parziale della cauzione]
[42.
— Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle
domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del
notaro]
Capo IV
Dei
coadiutori e delegati
43.— 1. Nei casi di
irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione
della sospensione cautelare di cui all’articolo 158sexies, commi 1 e 2, o di
interdizione temporanea dall’esercizio del notaio, il consiglio notarile del
distretto presso il quale il notaio è iscritto determina se gli atti, i
registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o
interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.
2.
Nel caso previsto dall’articolo 158sexies, comma 4, nonché in caso di
interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti
comportanti sospensione dall’esercizio della professione adottati in sede
penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.
3.
Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina
depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli
esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.
4.
Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e
della loro restituzione è redatto verbale con l’intervento del presidente del
consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.
5.
Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di
pubblicità, anche informatiche, mediante le quali è data notizia al pubblico
del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente
legge.
44.
—
Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione
dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione
dall’esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o
per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le
proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d’ufficio un
altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all’articolo 43,
comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie,
degli estratti e dei certificati. Della delega è data idonea pubblicità secondo
le modalità indicate dal decreto di cui all’articolo 43, comma 5
Tale
funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e
repertori di altro notaro, a sensi dell’articolo precedente, spetterà di
diritto al medesimo notaro nominato.
45.— Un coadiutore può
essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato
di cui all’articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o
temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del
consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente
rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
2.
Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell’interesse del
notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3.
Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con
lui nell’esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.
4.
Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha
diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un
coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell’espletamento
dell’incarico.
5.
La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente
avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad
esercitare le funzioni notarili.
6.
I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione
di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina
del coadiutore ad altri fini.
46. — Il notaro
depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni
delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell’avuta nomina
o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.
Al
notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta
la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale
sono attribuiti i restanti proventi. Quando è nominato un notaio depositario,
tali proventi spettano interamente a quest’ultimo .
Titolo III
Degli
atti notarili
Capo I
Della
forma degli atti notarili
47. — 1. L’atto notarile non può essere
ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti
dall’articolo 48, di due testimoni.
2.
Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e
responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto
47bis. — 1. All’atto pubblico di cui all’articolo
2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le
disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.
2.
L’autenticazione di cui all’articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è
regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall’articolo 25 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
47ter. — 1. Le disposizioni per la formazione e la
conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si
applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 47bis.
2.
L’atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto
dall’articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l’uso e il controllo personale
degli strumenti informatici.
3.
Il notaio nell’atto pubblico e nell’autenticazione delle firme deve attestare
anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle
parti.
48. — 1. Oltre che in altri casi previsti per
legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per
le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di
scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle
parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne
richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei
testimoni in principio dell’atto.
49. — Il notaio deve essere certo dell’identità
personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della
attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento
[Art. 138 l.n.].
In
caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti
da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
50.
—
I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri
in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la
capacità di agire e non essere interessati nell’atto .
Non
sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del
notaro e delle parti nei gradi indicati nell’art. 28, il coniuge dell’uno o
delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.
I
fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i
testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel
precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.
51. L’atto notarile reca
la intestazione:
REPUBBLICA ITALIANA
L’atto
deve contenere:
1)
l’indicazione in lettere per disteso dell’anno del mese, del giorno, del Comune
e del luogo in cui è ricevuto;
2)
il nome, il cognome e l’indicazione della residenza del notaro, e del Collegio
notarile presso cui è iscritto;
3)
il nome, il cognome, la paternità e luogo di nascita , il domicilio o la
residenza [e la condizione] delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti.
Se
le parti od alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di rappresentante,
le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche
rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all’atto
medesimo o in originale o in copia, a meno che l’originale o la copia non si
trovi negli atti del notaro rogante;
4)
la dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti o la
dichiarazione dell’accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
5)
l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date,
delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell’atto;
6)
la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in modo da
non potersi scambiare con altre.
Quando
l’atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia
possibile, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano,
dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini
in modo da accertare la identità degli immobili stessi;
7)
l’indicazione dei titoli e delle scritture che s’inseriscono nell’atto;
8)
la menzione che dell’atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo, fu
data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle
parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il
notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell’atto che non sia stato
scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
La
lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa
volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si
farà menzione nell’atto;
9)
la menzione che l’atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia,
con l’indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
10)
la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti,
dell’interprete, dei testimoni e del notaro.
I
fidefacienti possono allontanarsi dopo la
dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma
subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.
Se
alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non
sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo
impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;
11)
per gli atti di ultima volontà, l’indicazione dell’ora in cui la sottoscrizione
dell’atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo
richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;
12)
negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun
foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell’interprete, dei testimoni e
del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le
sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle
scritture e dei titoli inserti nell’atto, eccetto che si tratti di documenti
autentici, pubblici o registrati.
Se
le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero
di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di
ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti
rappresentanti i diversi interessi.
La
firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l’atto è
stato scritto tutto di sua mano.
52.
—
La firma che il notaro appone in fine dell’atto, dev’essere munita
dell’impronta del suo sigillo.
52bis. — 1. Le parti, i fidefacenti,
l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico
informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica,
consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2.
Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti,
l’interprete e i testimoni e in loro presenza.
53.
—
Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e
distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano
interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo
dell’atto e senza raschiature.
Occorrendo
di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione
delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete e dei
testimoni, il notaro deve:
1)
cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano
sempre leggere;
2)
portare le variazioni od aggiunte in fine dell’atto per postilla, prima delle
dette sottoscrizioni;
3)
fare menzione in fine dell’atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero
tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle
postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell’atto.
Nel
caso che i fidefacienti si siano allontanati prima
della fine dell’atto a norma dell’art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta
può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità
delle persone da essi accertata.
Le
aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e
dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire
mediante apposita dichiarazione, lettura dell’aggiunta o variazione, menzione
di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le
cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra
stabiliti si reputano non avvenute.
54.
—
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando
però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere
rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e
dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all’originale o in calce al
medesimo la traduzione in lingua italiana, e l’uno e l’altra saranno
sottoscritti come è stabilito nell’art. 51.
55.
—
Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l’atto potrà tuttavia essere
ricevuto con l’intervento dell’inteprete, che sarà
scelto dalle parti.
L’interprete
deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto
fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare
giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò
sarà fatta menzione nell’atto.
Se
le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti
all’atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono
sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l’interprete, conosca
la lingua straniera.
L’atto
sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce al
medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi
dall’interprete, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è disposto
nell’art. 51. L’interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di
ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione.
56.
—
Se alcuna delle parti è interamente priva dell’udito, essa deve leggere l’atto
e di ciò si farà menzione nel medesimo.
Ove
il sordo non sappia leggere, deve intervenire all’atto un interprete, che sarà
nominato dal presidente del Tribunale tra le persone abituate a trattare con
esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L’interprete
deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento,
giusta il primo capoverso dell’art. 55, può essere scelto fra i parenti e gli
affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l’ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l’atto, secondo il
disposto dei numeri 10 e 12 dell’articolo 51.
57. — Se alcuna delle
parti sia un muto o un sordo, oltre l’intervento dell’interprete prescritto
nell’articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il
muto o sordo, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l’atto e
scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e
riconosciuto conforme alla sua volontà;
se
non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a
segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti
intervenga all’atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due
capoversi dell’articolo precedente.
57bis. — 1. Quando deve essere allegato un documento
redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega
copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
2.
Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad
una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio
ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.
58.
—
L’atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall’art. 1316 (ora 2701) del
Codice civile:
1)
se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l’iscrizione di lui nel
ruolo a norma dell’art. 24;
2)
se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall’esercizio per una delle
cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale;
3)
se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la
contravvenzione al n. 3 dell’art. 28 importa la nullità delle sole disposizioni
accennate nello stesso numero;
4)
se non furono osservate le disposizioni degli artt. 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56,
57 e dei nn. 10 e 11 dell’art. 51;
5)
se esso manca della data e non contiene l’indicazione del Comune in cui fu
ricevuto;
6) se non fu data lettura dell’atto alle parti, in
presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori
di questi casi l’atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle
disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.
59.
—
È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti,
salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le
annotazioni riflettenti l’adempimento delle formalità ipotecarie o d’iscrizione
e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni
riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza
della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a
mente dell’art. 1759 (ora 1723) del Codice civile [e la revoca
dell’autorizzazione maritale].
59bis. — 1. Il notaio ha facoltà di rettificare,
fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata
autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati
preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della
pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui
formato.
60.
—
-Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri
atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice
di procedura civile o in qualunque altra legge [del Regno], ma le completino.
Capo II
Della
custodia degli atti presso
il
notaro e dei repertori
-
61.
— Il
notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi
allegati:
a)
gli
atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle
operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b)
gli
atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle
parti.
A
questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul
margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo
stesso numero progressivo dell’atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.
I
testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli
olografidepositati presso il notaro, prima della loro
apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
I
testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque
possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione,
dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima
volontà a quello generale degli atti notarili. L’ordine cronologico col quale
ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla
data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di
apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.
62.
— Il
notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a
colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della
legge sulle tasse di registro, e l’altro per gli atti di ultima volontà. In
essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed
interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente
tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in
originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il
repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:
1)
il numero progressivo;
2)
la data dell’atto e dell’autenticazione e l’indicazione del Comune in cui
l’atto fu ricevuto;
3)
la natura dell’atto ricevuto o autenticato;
4)
i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5)
l’indicazione sommaria delle cose costituenti l’obbietto dell’atto, ed il
relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la
proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la
situazione dei medesimi;
6)
l’annotazione della seguìta registrazione e della
tassa pagata per gli atti registrati;
7)
l’onorario spettante al notaro e la tassa d’archivio dovuta;
8)
le eventuali osservazioni.
Nel
repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le
indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La
serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e
dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà
cessato dall’esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e,
cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova
numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale
degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo
ultimo il numero che l’atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il
numero che l’atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei
repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e
cognomi delle parti desunti dallo stesso.
[Se
il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a
prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal
notaro destinato dal testatore ed in mancanza di dichiarazione dal più anziano
di ufficio].
Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, né
copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla
legge, dall’autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli
altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
62bis. — 1. Il notaio per la conservazione degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della
struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati
nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali
informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.
2.
Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attività di cui al comma 1 nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all’articolo 71 dello stesso
decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi
previsti dalla legge, l’accesso ai documenti conservati nella struttura di cui
al comma 1.
3.
Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e
sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del
notariato, escluso ogni onere per lo Stato.
62ter. — 1. Nella struttura di cui al comma 1
dell’articolo 62bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti
rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l’indicazione degli estremi
delle annotazioni di cui all’articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre
1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
2.
Il notaio attesta la conformità all’originale delle copie di cui al comma 1.
62quater. — 1. In caso di perdita degli atti, dei
repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è
obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al
presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15
novembre 1925, n. 2071.
2.
La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da
chiunque ne ha interesse.
3.
Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni
informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l’atto ovvero
presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso
da chiunque posseduta.
4.
Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di
sicurezza eseguita nell’ambito delle procedure di conservazione cui
all’articolo 68bis, comma 1.
63. — Nei casi in cui il
notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente
autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo
supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal Capo
dell’archivio notarile del distretto a
mente dell’art. 64, per segnarvi le indicazioni sul repertorio appena gli sarà
restituito.
Di
tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «Osservazione» del
repertorio di contro ai numeri riportati e i fogli a parte debbono rimanere
allegati al repertorio stesso.
Le
autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare,
subito dopo l’ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello
della restituzione [74 r.n.].
64.
— Ogni repertorio, prima di essere posto in
uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile
distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il
repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.
65.
—
Il notaro ha l’obbligo di trasmettere all’archivio notarile distrettuale, ogni
mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti
ricevuti nel mese precedente, con l’importo delle tasse dovute all’archivio,
compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all’art. 24
della annessa tariffa.
Tale
copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita
dell’impronta del suo sigillo.
Qualora
nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel
termine suindicato, un certificato negativo.
66.
—
Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi
espressi nell’art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli,
se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando
non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito
dell’atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che
sarà verificata sull’originale dal Capo dell’archivio notarile del distretto .
Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all’atto di
cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel
repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo
atto.
Il
notaro ripone in luogo dell’originale la copia dell’atto, affinché vi resti
fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare
menzione in esse del detto processo verbale.
Nel
caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od
olografo, le formalità stabilite negli artt. 913, 915, 922 (ora 608, 620, 621)
del Codice civile saranno eseguite nell’ufficio del depositario del testamento.
Il
notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui
ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all’archivio notarile
distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell’atto.
66bis. — 1. Tutti i repertori e i registri dei
quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su
supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
2.
Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1
avvalendosi della struttura di cui all’articolo 62bis.
3.
Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa,
sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione
dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le
regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il
controllo periodico del repertorio di cui all’articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori
stessi delle annotazioni compiute dal notaio.
66ter. — 1. La tenuta del
repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall’articolo 62, comma
sesto.
Capo III
Delle
copie degli estratti e dei certificati
67.
—
Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e
continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere
l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati
degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli
conservati presso la struttura di cui all’articolo 62bis.
Egli
non può permettere l’ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima
volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore,
se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma
autentica.
[Nel
caso di testamento rogato da due notari di cui all’art. 777 del codice civile e
62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al
notaro che ne ha deposito] .
68.
—
Le disposizioni dell’art. 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli
originali e fatte le variazioni aggiunte o cancellature, sono anche applicabili
alle copie, agli estratti ed ai certificati.
Le
variazioni però od aggiunte fatte nell’originale nelle forme stabilite nel
detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell’atto, e non per
postilla.
Le
copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici,
come sarà stabilito dal regolamento .
68bis. — 1. Con uno o più decreti non aventi natura
regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il
Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati
personali e la DigitPA, sono determinate, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) le tipologie di
firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall’articolo 52bis che
possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell’atto pubblico, ferma
restando l’idoneità dei dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere q),
r) e s), dello stesso decreto;
b) le regole tecniche per
l’organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell’articolo 62bis;
c) le regole tecniche
per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti,
delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62bis e 62ter;
d) le regole tecniche
per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera
c);
e) le regole tecniche
per l’esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui
all’articolo 62bis;
f) le regole tecniche
per l’esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento
agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su
supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio
dall’esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.
2.
Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di
garantire il rispetto della disposizione di cui all’articolo 476, primo comma,
del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto
informatico della copia esecutiva, di cui all’articolo 474 del codice di
procedura civile.
3.
Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62bis e 62ter si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 50bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
68ter. — 1. Il notaio può rilasciare copie su
supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l’originale è stato
formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto
cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.
2.
Quando l’uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è
altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati
sul supporto indicato dal richiedente.
3.
Il notaio attesta la conformità del documento informatico all’originale o alle
copie apponendo la propria firma digitale.
69.
—
Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli
altri allegati all’originale, salvoché, riguardo a
questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il
notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la
natura degli allegati non copiati.
Nel
rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni
dell’art. 1384 (ora 163) del Codice civile.
Le
copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del
rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con
la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità
dell’originale. Se la copia, l’estratto od il certificato consta di più fogli,
ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.
Oltre
le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le
altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.
Capo IV
Degli
atti che si rilasciano in originale,
dell’autenticazione
e del rilascio di
copie
di documenti
70.
—
Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale
alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o
consensi od autorizzazioni riguardanti, gli atti necessari alla esecuzione di
un solo affare, o delegazioni per l’esercizio del diritto di elettorato, nei
casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
Rilascerà
pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i
certificati di vita di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5
dell’art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli artt. 47 e 72.
71.
—
Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o
per telefono.
Nel
caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell’atto, il sunto verrà
compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte
o delle parti.
Il
sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per
telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l’indicazione in lettere del
numero di repertorio dell’atto e vi apporrà la propria firma, munita
dell’impronta del sigillo.
L’ufficio
telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato
spedito realmente dal notaro.
Il
modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali
dall’ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un
anno dalla data, nell’archivio notarile distrettuale.
Quando
si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta
rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare
la loro identità e l’oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.
Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione
avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.
Tale
atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà
lasciare copie, salva la facoltà di cui all’art. 67 per il notaro trasmittente.
Le
comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono
conformi agli atti originali fino a prova contraria.
72. L’autenticazione delle firme
apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi
è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le
firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e
dei fidefacienti, con la data e l’indicazione del
luogo .
Quanto
alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle
medesime il notaro aggiunga la propria firma [86 r.n.].
Le
scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio
delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o
commerciale restituite alle medesime. In
ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini
delle leggi sulle tasse di registro.
73. — 1. Il notaio può attestare la conformità
all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di
documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia
conforme.
Capo V
Degli
onorari e degli altri diritti
del
notaro e delle spese
74.
—
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni
altra operazione eseguita nell’esercizio della sua professione, ad essere
retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai
diritti accessori.
Gli
onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono
determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
75.
—
Se l’atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante
sono le convenzioni.
Quando
l’atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per
intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se
comprendesse la sola disposizione che dà luogo all’onorario più favorevole al
notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
76.
—
Quando l’atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della
copia dell’estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare,
non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.
Negli
accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro
deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
[77.
— Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell’originale, delle
copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle
spese, dei diritti e degli onorari relativi] .
-78.
—
Salvo quanto è disposto dall’art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse
al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il
notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso
delle spese.
Il
notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti
e dei certificati, finché l’accennato pagamento o, rimborso non sia interamente
eseguito [Art. 89 r.n.].
79.
—
È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito
dall’art. 379 (ora 633) del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve
presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese [al
pretore] del mandamento in cui è l’ufficio, o al presidente del tribunale da
cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per
valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal
presidente del Consiglio notarile o da una Commissione delegata dal Consiglio
stesso.
80. — 1. Salvo il caso
di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori
e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione
pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto
della parte di ripetere l’indebito.
81.
—
Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per
la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà
valersi dell’art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283.
82. (NOVITA')
—
Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso
distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro
funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.
Titolo IV
Dei
collegi e dei Consigli notarili
Capo I
Dei
collegi notarili
83.
—
I notari residenti in ciascuna distretto formano un collegio. In ogni collegio
è costituito un Consiglio notarile.
La
sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più
distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.
84.
—
Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per
mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per
ciascuna adunanza ai singoli notari, con l’indicazione degli oggetti da
trattare.
Salvo
giustificati casi di urgenza, l’avviso deve essere trasmesso per le adunanze
ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle
adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino
direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo
avviso di convocazione.
85.
—
L’adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di
febbraio, all’oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di
discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio
medesimo, e di approvare la tabella di cui all’art. 93 ultimo capoverso.
Le
adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi
conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al
collegio.
86.
—
Terranno l’ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il
presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa
le veci.
Per
la validità delle deliberazioni è necessario l’intervento almeno della metà dei
notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la
metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il
collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.
Capo II
Dei
Consigli notarili
87.
—
Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per
ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non
superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I
parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere
simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di
simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell’ufficio di
notaro.
88.
—
I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.
I
membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.
I
membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta
l’ordine di anzianità di nomina.
Tra
i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto
a sorte.
Chi
surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o
per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe
rimasto il consigliere da lui surrogato.
Fra
più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di
voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere
in ufficio per più lungo tempo.
-89.
—
Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella
prima votazione s’intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza
assoluta di voti.
Se
alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero
di membri per cui è indetta l’elezione, si procederà nella stessa adunanza ad
una seconda votazione, nella quale s’intenderanno eletti quelli che avranno
ottenuto il maggior numero di voti.
A
parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente
anziani, il maggiore di età.
90.
—
Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed
il tesoriere, osservate le norme stabilite nell’articolo precedente.
Essi
durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati e conservano la
qualità di membri del Consiglio.
Il
presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari
residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà
preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane
d’età.
In
mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il
più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.
91.
—
Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il
segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte
relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.
I
processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto
stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano
questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il
ricorso al presidente della Corte d’appello.
92.
—
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l’intervento
della maggioranza dei suoi membri.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità
di voti, quello del presidente dà la preponderanza.
I
membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza
giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari
dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa
validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente
del tribunale.
93. — Il Consiglio, oltre quelle altre
attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:
1)
vigila alla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, e nella
condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei
loro doveri;
2)
vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro
doveri, e rilascia i relativi certificati;
3)
emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle
materie attinenti al notariato;
4)
forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari eserceriti
e praticanti;
5)
s’interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e
terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese
ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all’esercizio del
notariato;
6)
riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell’anno
decorso e forma quello preventivo dell’anno seguente, salva l’approvazione del
collegio.
Per
supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi
da ciascuno di essi nell’anno precedente, quali si desumono dalla tassa
d’archivio da loro pagata, una tassa annua non minore [di lire dieci né
maggiore di lire cento], secondo una tabella di classificazione proposta dal
Consiglio ed approvata dal collegio.
93bis. — 1. Il Consiglio notarile distrettuale
vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e
delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del
notariato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma primo, lettera f),
della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.
2.
Al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, i consigli
notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal
consiglio, possono:
a)
effettuare
accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e
documenti contabili del notaio;
b) esaminare gli estratti repertoriali
conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne
copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;
c) assumere
informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.
3.
Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull’applicazione dei suddetti
principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le
iniziative opportune per la loro applicazione.
93ter. — 1. Se viene rilevata l’inosservanza di
leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal
Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte
del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto
promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi
dell’articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio
era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale
distretto.
94.
—
Il tesoriere del Consiglio discute i diritti e le tasse dovute al Consiglio
notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura
speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di
registro.
95. — Il Ministro di grazia
e giustizia, previo il parere della Corte d’appello in Camera di consiglio, può
sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza
degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non
adempierli, o per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del
nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente
del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in
ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal Ministro di altri tre
mesi, in caso di riconosciuto bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione
dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall’art. 89.
Eletti
i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui
delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
Titolo V
Degli
archivi notarili
Capo I
Degli
archivi notarili distrettuali
[96]
.
97.
—
[Omissis] .
L’amministrazione
degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento,
al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della
spesa del Ministero di grazia e giustizia.
98.
—
Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere
dell’archivio.
[99-105]
.
106.
—
Nell’archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
1)
le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro
devono trasmettere al medesimo decorsi dieci anni dalla registrazione
dell’atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a
norma degli articoli seguenti;
2)
i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell’art. 71;
3)
le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell’art. 65;
4) gli originali e le copie degli atti -pubblici rogati
e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel
territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un
notaio esercente in Italia; sono esclusi dall’obbligo di deposito gli atti
previsti dall’articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della
legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l’obbligo della
trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 13ter, 13quater e 13quinquies, del decreto legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, riguardanti l’obbligo di indicare il reddito fondiario dell’immobile
oggetto dell’atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico
ufficiale incaricato della trasmissione dell’atto all’ufficio distrettuale
delle imposte dirette ;
5)
i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai notari morti o che hanno
cessato definitivamente dall’esercizio, ovvero hanno trasferito la loro
residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
6)
gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di
notaro, giusta l’art. 6, al cessare dell’esercizio stesso;
7)
i sigilli dei notari nei casi indicati negli artt. 23 e 40;
8) le copie autentiche, non depositate negli uffici del
registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche
devono trasmettere all’archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885,
n. 3186;
9)
i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali,
secondo l’art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;
[10)]
.
-107. — La consegna degli
atti, volumi e sigilli indicati nei nn. 5, 6, 7
dell’articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della
cessazione dall’esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati
nell’articolo 39, il capo dell’archivio notarile del distretto procede alla
rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede
dell’ufficio del notaio, con l’intervento del presidente del consiglio notarile
del distretto o di un membro da lui delegato . Nel caso di dispensa per
rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un
suo procuratore speciale, nella sede dell’archivio, al conservatore.
Il
capo dell’archivio notarile compila il processo verbale contenente l’inventario
delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del
consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo
procuratore, viene conservato nell’archivio notarile. Nel caso in cui sia il
notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale
viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso
notaio .
Le
spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l’inventario,
il trasporto e deposito nell’archivio e tutte le altre spese accessorie sono a
carico dell’archivio stesso.
L’inventario
va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro .
108.
—
Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri,
si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti
atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell’archivio, e se ne
farà constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta
libera .
Copia
tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell’articolo precedente,
potrà essere rilasciata in carta da bollo al notaro, ai suoi eredi o aventi
diritto, se la richiedano.
-109.
—
Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell’archivio, in
luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le
copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di
ciascun notaro.
110.
—
Il conservatore dell’archivio rappresenta l’archivio, nel cui interesse può
compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti
conservatori [e previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio
sia come attore che come convenuto.
Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata
all’Avvocatura dello Stato, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti,
delegando, pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso
conservatore d’archivio].
Il
conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i
documenti, repertori e sigilli depositati nell’archivio. Esso veglia al
regolare andamento del medesimo, all’esatto adempimento degli obblighi imposti
ai notari verso l’archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni
in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle
disposizioni concernenti gli archivi.
Ogni
anno forma il conto delle spese dell’archivio dell’anno decorso e quello
preventivo dell’anno corrente, e li trasmette per l’approvazione al Ministero
di grazia e giustizia.
111.
—
Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell’archivio, riscuote, con la
procedura indicata nell’art. 94, i diritti e le tasse spettanti all’archivio a
norma della tariffa annessa alla presente legge ; provvede alle spese del
servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Per
il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all’archivio, ed annotati a
debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può
avvalersi della disposizione indicata nell’articolo 81.
112. — Il conservatore
permette l’ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne
rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed i
certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell’art. 67.
In ogni archivio si terrà uno speciale registro
cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà
giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a
pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta
.
Nella
copia, nel certificato e nell’estratto sarà indicato il numero della bolletta
di riscossione delle tasse corrispondenti o il numero sotto il quale la partita
è annotata nel registro delle operazioni a debito .
Il
conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di
una penale nella misura da L. 200 (euro 0,10) a L. 400 (euro 0,21) .
Tale
registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall’art. 64 .
Il
conservatore procede nel proprio ufficio anche all’apertura, pubblicazione e
restituzione dei testamenti olografio segreti
depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 608,
620 e 621 Codice civile.
Nelle
copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere
osservate le disposizioni degli artt. 68 e 69 della presente legge, e vi si
dovrà sempre apporre l’impronta del sigillo d’ufficio.
113. — [Omissis] .
Il
notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione
degli atti originali e dei repertori da lui depositati.
114.
— [Omissis]
.
In
ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno
per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono
depositati, e la data del primo e dell’ultimo atto da ciascuno di essi rogato;
e l’altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell’atto.
Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di
ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed
il nome del notaro rogante.
115.
—
È vietato di entrare o di rimanere nell’archivio in tempo di notte, di portare,
accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali
dell’archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile
delle disposizioni date.
116.
—
Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori
all’articolo precedente sono punibili con l’ammenda di L. 400 (euro 0,21)
, estensibile a L. 3.200 (euro 1,65)
in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell’archivio,
potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione
dall’impiego.
117.
— Le
penalità di cui agli artt. 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale
in Camera di consiglio, udito l’interessato. Esse sono devolute a beneficio
dell’archivio notarile.
Capo II
Degli
archivi notarili mandamentali
118. — Gli archivi
mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In
essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che
gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini
della legge sul registro, decorsi dieci anni
dalla registrazione dell’atto.
119-120.
(*)
— Il conservatore e tesoriere dell’archivio mandamentale è nominato con decreto
del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del
conservatore dell’archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni
interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o
fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro.
(*)
I due articoli sono stati unificati ex art. 8, r.d.
31-12-1923, n. 3138.
121.
—
Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun
conservatore dal Ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni
interessati, udito il parere del conservatore dell’archivio notarile
distrettuale e del pubblico Ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni
interessati.
122.
— Il
conservatore dell’archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è
l’archivio, [ed a lui è applicabile quanto dispone l’art. 102 circa la
cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore del
Ministero di grazia e giustizia sentito il parere del conservatore
dell’archivio notarile distrettuale, e del pubblico ministero] .
123.
—
Sono pure applicabili al conservatore dell’archivio mandamentale le
disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili [indicate
nell’art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell’art. 112] .
124.
—
Salvo il disposto degli artt. 67, prima parte, e 78, il conservatore
dell’archivio notarile mandamentale permette l’ispezione e la lettura degli
atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma
dell’art. 1334 (ora 2714) del Codice civile, osservate le disposizioni degli
articoli 68 e 69.
125.
—
I proventi dell’archivio notarile mandamentale [prelevante le quote di
partecipazione a mente dell’art. 113]
sono devoluti a vantaggio dei Comuni interessati.
126.
—
Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza
del conservatore dell’archivio notarile distrettuale, e sono ad essi
applicabili gli artt. 110, 111, 115 e 116.
Titolo VI
Della
vigilanza sui notai, sui consigli
e
sugli archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure
cautelari
e
dei procedimenti per l’applicazione
delle
medesime
Capo I
Della
vigilanza e delle ispezioni
127.
— 1. Il Ministero della giustizia esercita
l’alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e
l’Amministrazione degli archivi notarili e può ordinare le ispezioni ritenute
opportune.
2.
La stessa vigilanza è esercitata dai procuratori della Repubblica presso i
tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il
notaio ha la propria sede.
128.
— 1. Nell’anno successivo ad ogni biennio, i
notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i
repertori, i registri e gli atti rogati nell’ultimo biennio all’archivio notarile
distrettuale per l’ispezione.
2.
Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l’esercizio dell’azione
disciplinare, è sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia
ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di
disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell’autorità che procede
all’ispezione, ai sensi dell’articolo 158sexies, in quanto compatibile.
3.
Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e
conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei
repertori e nei versamenti all’archivio, siano state osservate le disposizioni
di legge
129. — 1. Le ispezioni
sono eseguite:
a) agli atti, registri
e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere
da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell’archivio notarile del
distretto nel quale il notaio è iscritto. Se colui che temporaneamente svolge
le funzioni di capo dell’archivio notarile non ha la qualifica di conservatore
e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore
dell’ufficio centrale degli archivi notarili può conferire l’incarico al
conservatore di altro archivio;
b) agli atti, registri
e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei
consiglieri da esso delegati per l’ispezione, dal capo della circoscrizione
ispettiva.
2.
Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui
delegato rilevano, in occasione dell’ispezione, anche le violazioni delle norme
deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’ispettore
informa il consiglio notarile distrettuale competente per l’azione disciplinare
delle violazioni deontologiche riscontrate.
3.
Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli
elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.
[130-131] .
132. — 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di
cui all’articolo 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni
straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui
all’articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l’esecuzione dell’ispezione
straordinaria, si provvede ai sensi dell’articolo 128, comma 2.
2.
Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità
punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall’articolo 137,
comma 2, le spese dell’ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario,
sono a carico dell’Amministrazione degli archivi notarili.
3.
Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere
da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarità
commesse nel corso delle ispezioni di cui all’articolo 129, i responsabili sono
tenuti a rimborsare le spese dell’ispezione, senza pregiudizio
dell’applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e
dai contratti collettivi.
133.
— 1. Di ciascuna ispezione è redatto verbale
in doppio esemplare in carta libera. Il verbale è formato e conservato secondo
le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e
successive modificazioni.
134.
— 1. Tutte le spese per il servizio delle
ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente
legge sono a carico del bilancio dell’Amministrazione degli archivi notarili.
Capo II
Delle
sanzioni disciplinari
e
dei provvedimenti cautelari
135. — 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che
mancano ai propri doveri sono:
a)
l’avvertimento;
b)
la
censura;
c)
la
sanzione pecuniaria;
d-)
la
sospensione;
e)
la
destituzione.
2.
Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi
ed anche qualora l’infrazione non comporta la nullità dell’atto o il fatto non
costituisce reato.
3.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa
regionale di disciplina o dalla corte d’appello, secondo le disposizioni
previste dalla presente legge.
4.
Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene
più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata
fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del
numero delle violazioni commesse.
136.
— 1. L’avvertimento consiste in un rimprovero
al notaio per l’infrazione commessa con esortazione a non reiterarla.
L’avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili
con la censura.
2. La censura è una dichiarazione formale di biasimo per
l’infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento è affissa per quindici
giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile
distrettuale del collegio al quale è iscritto il notaio.
137.
— 1. È punito con la sanzione pecuniaria da 5
euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell’articolo 51,
secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65,
66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio,
contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.
2.
È punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che
contravviene alle disposizioni dell’articolo 26, dell’articolo 51, secondo
comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell’articolo 67, secondo comma.
3.
È punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei
casi previsti dall’articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.
138.
— 1. È punito con la sospensione da uno a sei
mesi il notaio:
a)
che
è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all’articolo 26;
b)
che
contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
c)
che
non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d)
che
non tiene il repertorio prescritto dall’articolo 62 oppure lo pone in uso senza
le forme prescritte dall’articolo 64;
e)
che
è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell’articolo 51, secondo
comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f)
che
impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.
2.
È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene
alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52bis, comma 2 .
3.
La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del
consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato,
l’ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della
sospensione.
138bis.
— 1. Il notaio che chiede l’iscrizione nel
registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso
notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge, viola l’articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito
con la sospensione di cui all’articolo 138, comma 2, e con la sanzione
pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.
2.
Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l’iscrizione nel registro
delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto,
quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla
legge.
[139-141]
142.
— 1. È punito con la destituzione:
a) il notaio che
continua nell’esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o
durante l’interdizione temporanea, fatta salva l’ipotesi prevista dall’articolo
137, comma 3;
b)
il
notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate
nell’articolo 27 o nell’articolo 138, comma 1, lettere b), c), d),
o nell’articolo 52bis, comma 2, ovvero
che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni
indicate nell’articolo 26 o nell’articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11°
e 12°;
c)
il
notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d)
il
notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti
o presso di lui depositati, fatta salva l’applicazione della legge penale.
142bis.
— 1. Il notaio che ha commesso un fatto che
integra gli estremi di uno dei reati previsti dall’articolo 5, primo comma,
numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all’articolo
147, quando la sua condotta viola quest’ultima disposizione.
2.
Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene
accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale del notaio.
143.
—
Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto
riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di
tenere, le stesse pene comminate per l’irregolare tenuta o la mancanza del
repertorio.
144. — 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono
circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso
l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della
violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria
è diminuita di un sesto e sono sostituite l’avvertimento alla censura, la
sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’articolo 138bis,
comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
2.
Per le infrazioni di cui all’articolo 138bis, se ricorre una delle ipotesi
attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio è assoggettato
ad un’unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura
massima prevista dallo stesso articolo 138bis, comma 1.
145.
— 1. Si ha recidiva se il notaio commette
nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.
145bis.
— 1. In caso di infrazione punibile con la
sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa
infrazione, può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della
decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo
previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.
2. L’estinzione degli illeciti disciplinari rilevati
nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 è dichiarata, a richiesta del
notaio, dal capo dell’archivio notarile del distretto al quale il notaio è
iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento
disciplinare, l’estinzione è dichiarata, a richiesta del notaio, dall’organo
dinanzi al quale si procede.
3.
Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l’archivio notarile distrettuale
competente per l’ispezione. L’archivio versa al consiglio notarile del proprio
distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle
somme riscosse.
146.
— 1. L’illecito disciplinare del notaio si
prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l’infrazione è stata
commessa ovvero, per le infrazioni di cui all’articolo 128, comma 3, commesse
nel biennio, dal primo giorno dell’anno successivo.
2.
La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento
disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La
prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno
dell’interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
nuovamente dall’ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere
superato il termine di dieci anni.
3.
Se per il fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della
prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
4.
L’esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine
di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
147.
— 1. È punito con la censura o con la
sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il
notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in
qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua
dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b)
viola
in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio
nazionale del notariato;
c)
fa
illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o
compensi, ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami
o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro
mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
2.
La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato
per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi
contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione.
Capo III
Dell’applicazione
delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni
148. — 1. In ogni circoscrizione territoriale è
istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito
denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale
del capoluogo della regione. Formano un’unica circoscrizione territoriale la
Valle d’Aosta ed il Piemonte, le Marche e l’Umbria, l’Abruzzo ed il Molise, la
Campania e la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed
il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede è rispettivamente presso il
consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche,
Abruzzo, Campania e Veneto.
2.
Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, l’intero
territorio è compreso nella circoscrizione nella quale è ubicato il maggior
numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa
sono compresi nella circoscrizione della Liguria.
3. La Commissione è composta da un magistrato che la presiede
e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai
assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti
superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore
a quattrocento.
4.
I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai
sensi degli articoli 150 e 150bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto
dell’articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in
ciascuna circoscrizione.
5.
La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il
segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all’insediamento dei
nuovi componenti.
6.
Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione,
inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i
locali, il personale, l’attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute
dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e
tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell’anno
precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese
nella tassa annuale di cui al comma secondo dell’articolo 93. A tale fine, la
Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo
per l’anno successivo.
7.
I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute
per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura
stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.
149.
— 1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i
magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio
precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.
2.
Non sono eleggibili alla Commissione:
a) i componenti del
Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i
notai che sono iscritti al ruolo- da meno di dieci anni;
b) i notai ai quali,
nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche
non definitiva, le sanzioni dell’avvertimento, della censura, della
sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando è applicata
in sostituzione della sospensione;
c) i notai che sono
stati condannati, anche ai sensi dell’articolo 444, codice di procedura penale,
per reati non colposi;
d) i notai che sono
stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano
ricoperto la carica per meno di cinque anni.
3.
Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il
terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai
vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della
stessa Commissione.
149bis. — 1. Il magistrato che presiede la
Commissione decade dall’incarico se si iscrive all’albo dei praticanti notai,
anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al
concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità
previste dall’articolo 149, comma 3.
2.
La decadenza del magistrato è dichiarata dal presidente della corte d’appello
competente per la nomina.
3.
I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di
ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione
dall’esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra
circoscrizione.
4.
La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di
decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti
dalla carica quando nei loro confronti è iniziato un procedimento disciplinare.
149ter. — 1. Quando, per qualunque causa, viene a
mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni
integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione
interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi
eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti già in
carica.
2.
Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio
nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando
sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.
150.
— 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio
successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede
la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a
magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici
giudicanti del distretto, il presidente della Commissione.
2.
Il magistrato che presiede la Commissione può essere revocato, se ricorrono
giusti motivi, dal presidente della corte d’appello competente per la nomina.
3.
Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione,
il presidente della corte d’appello competente provvede immediatamente alla sua
sostituzione.
150bis. — 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio
successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di
ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione.
2.
Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e
si svolgono con le stesse modalità e nello stesso giorno in cui hanno luogo
quelle del Consiglio nazionale del notariato.
3.
I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi
alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del
distretto ove ha sede la Commissione.
4.
I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti
della Commissione in numero superiore alla metà dei notai che ne fanno parte.
Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso
distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono
dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero
di voti.
5.
Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilità con
un componente della Commissione già in carica, l’eletto viene escluso e
sostituito con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che
risultano incompatibili sono due o più, sono esclusi, qualora non vi sia
rinunzia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti.
6.
A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma 3,
al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la
Commissione l’esistenza a proprio carico di cause di incompatibilità.
7.
In caso di parità di voti tra due o più candidati, è escluso il meno anziano
nell’ufficio di notaio. In caso di pari anzianità, è escluso il meno anziano di
età.
8.
Competente per l’adozione di tutti i provvedimenti di esclusione è il
presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la
Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione.
9.
Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la
composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni
integrative.
10.
Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la
Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli
eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio
nazionale del notariato nonché alle corti di appello, alle procure della Repubblica,
agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno
competenza nel territorio della circoscrizione.
150ter. — 1. Il consiglio notarile del distretto nel
quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui all’articolo
150bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed
il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono
essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.
2.
Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente
del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede
al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai
eletti, il segretario ed il tesoriere.
3.
Per l’insediamento della Commissione è necessario che, anche a seguito dei
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 150bis, commi 4 e 5, risultino
eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il
numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici.
4.
Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle
autorità di cui all’articolo 150bis, comma 10.
151.
— 1. Il presidente della Commissione forma i
collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai
appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio è composto dal presidente
della Commissione, che lo presiede, e da due notai.
2.
I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente
applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente
della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l’assegnazione
dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei
componenti.
152. — 1. Competente per gli illeciti disciplinari
commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso
il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il
fatto per il quale si procede.
2.
La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti
della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l’incarico, spetta alla
Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior
numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta
rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.
153. (NOVITA') — 1. L’iniziativa del procedimento
disciplinare spetta:
a) al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando
è stato commesso il fatto per il quale si procede;
b) al presidente del
consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è
stato commesso il fatto ovvero, se l’infrazione è addebitata allo stesso
presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso
consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi
dell’articolo 156bis, comma 5;
c) al capo
dell’archivio notarile territorialmente competente per l’ispezione di cui
all’articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni
di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo
stesso capo dell’archivio dalla legge, nonché al conservatore incaricato ai
sensi dell’articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
2.
Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi
costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.
3.
Nella richiesta di procedimento l’organo che lo promuove indica il fatto
addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.
154. — 1. I componenti della Commissione
devono astenersi nei casi indicati all’articolo 51 del codice di procedura
civile. Quando l’astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il
Presidente della Corte d’appello, designando altro magistrato a -presiedere il
collegio.
2.
I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell’articolo 52
del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non
impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del
ricusato, udito quest’ultimo ed assunte, se necessario, le opportune
informazioni.
3.
Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro
componente della Commissione.
4.
In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte
d’appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro
magistrato a presiedere il collegio.
155. (NOVITA') — 1. Nei cinque giorni successivi al
ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il
procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell’inizio
del procedimento all’organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile
del distretto di cui all’articolo 153, comma 1, lettera b), nonché al notaio
incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione
risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a
disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell’avviso è fatta
menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di
estrarne copia.
2. Il notaio nei quindici giorni successivi al
ricevimento dell’avviso ha facoltà di presentare una memoria.
3.
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria,
il collegio, se ritiene manifestamente infondato l’addebito, dichiara non luogo
a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al
comma 1.
4.
Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell’articolo 158, comma 1,
dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.
156. — 1. Il presidente del collegio, entro
i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la
memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell’articolo
155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei
successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.
156bis. — 1. Il notaio può comparire personalmente o
a mezzo [di procuratore] speciale munito di procura rilasciata con atto
pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
2.
Il notaio può farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato
nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il
presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell’archivio notarile
possono farsi assistere da un avvocato.
3.
La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l’organo
che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.
4.
Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data
fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di
prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell’udienza sono
indicate le prove contrarie.
5.
I soggetti di cui all’articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se
non hanno richiesto l’apertura del procedimento, possono intervenire fino a
quando non è adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi
di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione
in camera di consiglio.
6.
La discussione orale è aperta con la relazione svolta dal relatore.
7.
Il collegio assume, anche d’ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini
della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono
assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura
civile, in quanto compatibili.
8.
Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per
il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravità, il
presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che
deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare
memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
9.
Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti
all’organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.
10.
Il collegio delibera immediatamente dopo l’assunzione delle prove e dopo aver
ascoltato, nell’ordine, le conclusioni dell’organo che ha richiesto l’apertura
del procedimento, di quello che eventualmente vi è intervenuto, del notaio o,
se nominato, del suo difensore.
11.
Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, può
rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della
discussione, anche se è assistito da un difensore.
157. — 1. Il collegio delibera in camera di
consiglio senza la presenza delle parti.
2.
Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
3.
La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell’avvenuto
deposito è dato tempestivo avviso alle parti.
158. —
1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede
giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell’articolo 156bis,
comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per
l’esercizio dell’azione disciplinare [,
con reclamo alla corte d’appello del distretto nel quale ha sede la
Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione,
a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
deposito].
2. Alle controversie previste dal presente articolo
si applica l’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3.
Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini previsti dall’articolo 26 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
[158bis. — 1. La corte d’appello decide con sentenza
in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La
decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti
sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria].
[158ter.
— 1. Contro la sentenza della corte d’appello
è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5)
dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l’articolo 366bis
del codice di procedura civile.
2.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un
anno dal deposito.
3.
La sentenza della corte d’appello è immediatamente esecutiva, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 373 del codice di procedura civile.
4.
La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite
le parti].
158quater. — 1. All’esecuzione delle sanzioni e delle
misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto
nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore
della Repubblica e il capo dell’archivio notarile competenti per il luogo in
cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il
consiglio notarile competenti ai sensi dell’articolo 153, comma 1, lettere a)
e b).
2.
Se la sanzione da eseguire è stata irrogata al presidente del consiglio
notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.
3.
La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della
durata della sanzione disciplinare della sospensione.
4.
Si applica l’articolo 145bis, comma 3.
158quinquies. — 1. In caso di esercizio dell’azione penale
a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione
al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all’articolo 153,
comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.
2.
Il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della
sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
3.
La sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto
all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che
il fatto è stato commesso dall’autore.
4.
Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la
Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del
notaio.
158sexies. — 1. Se risultano addebitati fatti,
disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con
l’esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire
comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione
dell’incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura
cautelare, ad istanza dell’organo che ha richiesto l’apertura del procedimento
disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell’articolo 156bis,
comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può
essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all’articolo 153, comma
1, lettere a), b) e c).
2.
La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere
altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei
confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora
passata in giudicato per reati di cui all’articolo 142bis, a ragione della
gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la
sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
3.
Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi
momento, anche d’ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse
misure, ove disposte prima dell’inizio del procedimento disciplinare, divengono
inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta
l’apertura del procedimento disciplinare medesimo.
4.
Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, è disposta, anche se non è chiesta
l’apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall’esercizio delle
funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o
agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della
libertà personale.
5.
La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche
d’ufficio, quando è revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo
che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la
pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non è revocata in presenza
dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non è richiesta
l’apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni
successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale
adottata in sede penale.
6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma
4 è revocata, anche d’ufficio, quando è revocata in sede penale la custodia
cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando è
stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non
è revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace
se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non è richiesta
l’apertura del procedimento disciplinare.
7.
In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche
non definitiva, di proscioglimento.
8.
I provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale competente comportanti la
sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono
comunicati, a cura dell’autorità giudiziaria che procede, al presidente del
consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonché al consiglio
notarile distrettuale competente per l’azione disciplinare, se diverso. Sono
altresì comunicati all’archivio notarile del distretto al cui collegio il
notaio è iscritto.
9.
In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non
continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo durante il quale il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi
dell’articolo 158quinquies, commi 2 e 4.
158septies. — 1. Le misure cautelari sono adottate dalla
Commissione, se sono richieste prima dell’apertura del procedimento o nel corso
dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta
definitiva.
2.
Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d’appello od alla Corte di
cassazione, per 1’adozione di tali misure è competente la Corte d’appello.
3.
Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del
procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 158sexies, commi 2 e 4.
158octies. — 1. Quando è chiesta l’adozione di una
misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento
notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l’esame
dell’istanza. Se il procedimento disciplinare non è stato ancora promosso, sono
convocati il soggetto che richiede l’applicazione delle norme ed il notaio nei
cui confronti si procede.
2.
La decisione è adottata nel termine di dieci giorni dalla data della
presentazione dell’istanza.
3.
Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione della
misura cautelare, l’organo competente provvede immediatamente, assunte, ove
occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i
soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci
giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il
provvedimento è notificato almeno cinque giorni prima della data di
convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare
memorie almeno due giorni prima.
4.
Il provvedimento è inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi
del comma 3, le parti o i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 1, e
perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso
comma, non è convalidato.
5.
L’organo che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il
compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze
dannose delle violazioni.
158novies. — I provvedimenti
cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono
reclamabili nei modi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
158decies.
— 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni
relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono
comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2.
Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le
loro sedi.
[3.
Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle
sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte
d’appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme
previsti dal codice di procedura civile].
4.
Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere
eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi
dell’articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e
le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.
158undecies. — 1. Le decisioni, anche di natura cautelare,
della Commissione, della Corte d’appello e della Corte di cassazione sono
comunicate:
a)
al
Ministero della giustizia;
b) al procuratore
generale presso la Corte d’appello del distretto nel quale ha sede il notaio;
c) al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio;
d) al Consiglio
nazionale del notariato;
e) al consiglio
notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio;
f) all’archivio
notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio.
3.
Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e
f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al
procedimento.
159.
— 1. Il notaio che sia stato destituito può
domandare di essere riabilitato all’esercizio professionale con deliberazione
del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu
destituito nei seguenti casi:
a) se ha ottenuto la
riabilitazione ai sensi della legge penale, quando è stato condannato per uno
dei reati indicati nell’articolo 5, primo comma, numero 3°;
b) se, negli altri
casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della
pena.
2.
La deliberazione del consiglio è soggetta ad omologazione da parte della Corte
d’appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La Corte
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio
interessato.
3.
Non può in ogni caso essere riabilitato all’esercizio professionale il notaio
che sia stato condannato per falso, frode, abuso d’ufficio, concussione,
corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e
calunnia.
Capo IV
Disposizioni
comuni
160.
— 1. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente
titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
DISPOSIZIONI
FINALI
E
TRANSITORIE (*)
Benché non più attuali, per completezza si
riportano tali disposizioni.
[161]
162. — Dal giorno della
presente legge, che sarà determinato per decreto [reale], cessano di avere
vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie
contemplate nella medesima.
163. — Il Governo [del
Re] è autorizzato a pubblicare per decreto [Reale], udito il Consiglio di
Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltà di
comminare la pena dell’ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni
del medesimo.
164. — Nel giorno
dell’attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti
s’intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del
consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente
dell’art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.
Nei
due mesi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del
presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di
procedere alla nomina dei membri del Consiglio.
Le
adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice
da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.
Allo
stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del
penultimo capoverso dell’art. 3.
Le
carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi,
si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.
165. — Sono conservati in
ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell’attuazione
della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad
esercitarlo per nomina già conseguita.
166. — Dopo l’attuazione
della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di
notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro
che abbiano già diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta
attuazione.
Però
la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore
non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l’impero della legge anteriore
sarà compiuta a norma della legge stessa.
Quelli
che all’attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del
corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso
ad un anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se
provengano dalle scuole di notariato di L’Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
La
stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l’intero
corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.
167. — Per il periodo di
anni dieci dall’attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno
le disposizioni che seguono:
a) per tutti
indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l’esame di idoneità,
sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data
dell’esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei
candidati laureati in giurisprudenza;
b) per i candidati
notari muniti di laurea, che al momento dell’attuazione della legge siano coadiutori
di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile
in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre, computato come
anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni,
previa attestazione, nell’ultimo caso, del notaro presso il quale furono
coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del
distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.
168. — Nel periodo di
tempo tra la pubblicazione della presente legge e l’approvazione della tabella
di cui all’articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti
vacanti, salvo contraria disposizione del Ministro di grazia e giustizia in
seguito a richiesta del Consiglio notarile.
169. — Entro tre mesi
dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente
del numero 6 dell’art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col
primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la
numerazione secondo l’antico repertorio.
170. — I notari che hanno
già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla
alla misura stabilita dalla presente legge, finché rimangono nelle sedi in cui
presentemente si trovano.
171. — I notari nominati
o trasferiti prima del giorno dell’attuazione della presente legge, avranno
diritto a godere dei termini stabiliti dall’art. 23 della legge anteriore.
172. — Nei Comuni dove
sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa
dall’italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non
venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il
Consiglio di Stato.
173. — Per quanto
riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si
applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche
relativamente agli atti ricevuti sotto l’impero della legge anteriore.
174. — Gli impiegati
d’archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la
loro qualità a termini dell’art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei
mesi dal giorno dell’attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta
al Ministro di grazia e giustizia.
I
conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell’attuazione
della presente legge siano autorizzati all’esercizio del notariato, potranno
continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente
retribuito o di nomina ad un grado superiore.
175. — Gli impiegati che
già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro
grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo
stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno
assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della
pianta organica dell’archivio cui appartengono.
Potranno
però per esigenze di ruolo essere nominati a posti immediatamente inferiori, ed
in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale,
nonché il titolo attuale.
Potranno
inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a
quelli che ricoprono, se pura non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si
tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito
della laurea in legge e dell’abilitazione all’esercizio del notariato.
Per
i conservatori d’archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad
altre sedi, il requisito della laurea in legge.
Ai
conservatori d’archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge
anteriore, è applicabile la disposizione dell’art. 170 così per la misura come
per il modo di prestazione della cauzione.
176. — Le altre
disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi
diritti degli impiegati d’archivio, si applicano anche agli impiegati
conservati in ufficio alla attuazione della presente legge.
177. — Entro due anni
dall’attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall’impiego,
su conforme parere della commissione di cui all’art. 98, gli impiegati degli
archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o
per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri
del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza
nell’adempimento dei doveri medesimi.
Essi
potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione
vitalizia, a senso dell’art. 9 e potranno consegiure
l’indennità di cui all’art. 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.
178. — È mantenuta la
facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla
conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge
notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però
sotto la dipendenza e la sorveglianza dell’archivio notarile distrettuale.
179. — Alla cessazione
dell’esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti
in Roma, e soppressi per effetto dell’art. 148 della legge notarile anteriore
25 maggio 1979, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel
giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a
titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media
desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti, uffici,
risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi
trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.
Tabella
(*)
(*)
La Tariffa annessa alla presente legge è implicitamente abrogata ex l.
22-11-1954, n. 1158 e successivamente ex l. 5-3-1973, n. 41 che ne ha
disposto l’adozione da parte del CNN. Cfr., d.m.
27-11-2001 (G.U. 17-12-2001, n. 292).
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