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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7

Testo  del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 26 del 1° febbraio 2007), coordinato con la
legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 (in questo stesso S.O, alla
pag. 5),  recante  «Misure  urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione  della  concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e
la  nascita  di  nuove  imprese,  la  valorizzazione  dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli».
 
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Avvertenza:
    Il  testo  qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e
3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
sia  delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri in grassetto e corsivi.
    Sul video tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
Ricarica  nei  servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso  dai  contratti  con  operatori  telefonici,  televisivi e di
                          servizi internet
  1.  Al  fine  di  favorire  la  concorrenza  e la trasparenza delle
tariffe,  di  garantire  ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza  sugli  effettivi  ((prezzi))  del  servizio,  nonche'  di
facilitare  il  confronto  tra  le  offerte  presenti sul mercato, e'
vietata,  da parte degli operatori ((di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche)), l'applicazione di costi fissi e di
contributi  per  la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o
in  forma  telematica,  aggiuntivi  rispetto  al  costo  del traffico
telefonico  o  ((del  servizio))  richiesto.  E'  altresi' vietata la
previsione  di  termini  temporali massimi di utilizzo del traffico o
del  ((servizio))  acquistato.  Ogni  eventuale  clausola difforme e'
nulla  e  ((non  comporta  la  nullita'  del contratto, fatti salvi i
vincoli  di  durata  di  eventuali  offerte  promozionali comportanti
prezzi  piu'  favorevoli  per  il  consumatore)).  Gli  operatori  di
telefonia   mobile  adeguano  la  propria  offerta  commerciale  alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
((  2.  L'offerta  commerciale  dei  prezzi  dei differenti operatori
della  telefonia  deve  evidenziare  tutte  le  voci  che  compongono
l'offerta,  al  fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato
confronto.))
((  2-bis.  L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina
le  modalita'  per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento
della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito,
di  conoscere  l'indicazione  dell'operatore  che  gestisce il numero
chiamato.))
  3.  I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di  reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla   tecnologia  utilizzata,  devono  prevedere  la  facolta'  del
contraente  di  recedere  dal contratto o di ((trasferire le utenze))
presso   altro  operatore  senza  vincoli  temporali  o  ritardi  non
giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e
non  possono  imporre  un  obbligo  di  preavviso  superiore a trenta
giorni.  Le  clausole  difformi  sono  nulle, fatta salva la facolta'
degli  operatori  di  adeguare alle disposizioni del presente comma i
rapporti  contrattuali  gia' stipulati alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
((  4.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  vigila
sull'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo e
stabilisce  le  modalita'  attuative  delle  disposizioni  di  cui al
comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
sanzionata   dall'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
applicando  l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui  al  decreto  legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006, n.
286.))
 
      
                             Art. 1-bis.
            Misure per il mercato delle telecomunicazioni
((  1.  All'articolo 25,  comma 6,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche,  di  cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti i seguenti: «Con decreto del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  le  autorizzazioni  possono essere
prorogate,  nel corso della loro durata, per un periodo non superiore
a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico
finanziario  da  parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata  d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita'
per  le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti
disposizioni  comunitarie  e  all'esigenza di garantire l'omogeneita'
dei regimi autorizzatori».))
 
      
                               Art. 2.
Informazione  sui  prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
                       autostradale e stradale
  1.  Al  fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi
nel  settore  della  distribuzione  dei  carburanti,  di garantire ai
consumatori  un  adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi
del  servizio,  nonche'  di  facilitare  il  confronto tra le offerte
presenti  sul  mercato, il gestore della rete stradale ((di interesse
nazionale))   e   autostradale   deve  utilizzare  i  dispositivi  di
informazione  di  pubblica  utilita'  esistenti  lungo  la  rete e le
convenzioni  con  emittenti  radiofoniche,  nonche'  gli strumenti di
informazione  di  cui  al  comma 3 per informare gli utenti, anche in
forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli
impianti  di  distribuzione  dei carburanti presenti lungo le singole
tratte  della  rete autostradale e delle strade statali ((extraurbane
principali)),  con  conseguente  onere  informativo dei gestori degli
impianti  ai  concessionari circa i prezzi praticati. ((La violazione
di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.))
  2.  Il  gestore  della  rete  stradale ((di interesse nazionale)) e
autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per
avvertire,  in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del
traffico  che  gli  utenti  potrebbero  subire accedendo alla rete di
competenza.
  3.  Il  Ministero  dei  trasporti  sottopone, ((entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente    decreto,))   al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  (CIPE) una proposta intesa a disciplinare,
senza  oneri  aggiuntivi  per il bilancio pubblico, nell'ambito delle
concessioni  autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di
informazione  di pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni
con  organi  di informazione e gestori di telefonia per facilitare la
diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
 
      
                               Art. 3.
                   Trasparenza delle tariffe aeree
  1.  Al  fine  di  favorire  la  concorrenza  e la trasparenza delle
tariffe  aeree,  di  garantire  ai consumatori un adeguato livello di
conoscenza  sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il  confronto  tra  le  offerte presenti sul mercato, sono vietati le
offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione
del  prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero
riferiti  a  una  singola  tratta  di  andata  e ritorno, a un numero
limitato  di  titoli  di  viaggio o a periodi di tempo delimitati o a
modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
  2.  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le offerte e i messaggi
pubblicitari  di  cui  al  comma 1  sono sanzionati quali pubblicita'
ingannevole.
 
      
                               Art. 4.
              Data di scadenza dei prodotti alimentari
  1.  All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  L'indicazione  del termine minimo di conservazione o della
data   di   scadenza  deve  figurare  in  modo  facilmente  visibile,
chiaramente  leggibile  e  indelebile  e in un campo visivo di facile
individuazione da parte del consumatore».
  2.  I  soggetti  tenuti  all'apposizione dell'indicazione di cui al
comma 1  si  adeguano  alle  prescrizioni  del  medesimo  comma entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  ((I  prodotti  confezionati  in  data  antecedente a quella
dell'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente
decreto  possono  essere  immessi  nel  mercato fino allo smaltimento
delle scorte.))
 
      
                               Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
                            assicurativi
  1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,   si  applicano  alle  clausole  contrattuali  di  distribuzione
esclusiva  di  polizze  relative  a  tutti  i rami danni, a decorrere
((dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  fatta  salva  la facolta' di adeguare i contratti
gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.))
((  1-bis.  All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni
private,  di  cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «In caso di cessazione del
rischio  assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato  di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di
cinque anni».))
    2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
((  «4-bis.   L'impresa   di   assicurazione,  in  tutti  i  casi  di
stipulazione  di  un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo
della  medesima  tipologia,  acquistato  dalla  persona  fisica  gia'
titolare  di  polizza  assicurativa  o  da  un componente stabilmente
convivente  del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto
una  classe  di  merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo   attestato   di  rischio  conseguito  sul  veicolo  gia'
assicurato.))
  4-ter.  Conseguentemente  al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito  prima  di  aver  accertato  l'effettiva  responsabilita'  del
contraente,  che  e'  individuata  nel  responsabile  principale  del
sinistro,  secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto  salvo  un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia
possibile  accertare  la responsabilita' principale, ((ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,)) la
responsabilita'  si  computa  pro  quota  in  relazione al numero dei
conducenti  coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a
seguito di piu' sinistri.
  4-quater.  E'  fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di   comunicare   tempestivamente   al   contraente   le   variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
  3.  All'articolo  136 del codice delle assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  «3-bis.  Il  Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario   completo   in   tutte   le  sue  estensioni  organizzato
dall'ISVAP,   sulla   base   dei   dati   forniti  dalle  imprese  di
assicurazione,  per realizzare un servizio informativo, anche tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe    applicate   dalle   diverse   imprese   di   assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
  4.  Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo  e'  sostituito  dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l'assicurato  ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni. ((Tali disposizioni entrano
in  vigore  per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente decreto. Per i contratti
stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  la facolta' di cui al primo
periodo  puo'  essere  esercitata  a  condizione  che il contratto di
assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.».))
  5.  Le  clausole  in  contrasto  con  le  prescrizioni del presente
articolo sono  nulle  e ((non comportano la nullita' del contratto,))
fatta  salva  la  facolta'  degli  operatori  di adeguare le clausole
vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni, ((ovvero, limitatamente al comma 4, entro
i successivi centottanta giorni.))
 
      
                               Art. 6.
  (Soppresso).
 
      
                               Art. 7.
Estinzione  anticipata  dei  mutui  immobiliari  divieto  di clausole
                               penali
  1.  E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario,  che  richieda  l'estinzione  anticipata o parziale di un
contratto  di  mutuo  per  l'acquisto  ((o per la ristrutturazione di
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  ovvero allo svolgimento
della propria attivita' economica o professionale da parte di persone
fisiche,))  sia  tenuto  ad  una determinata prestazione a favore del
soggetto mutuante.
  2.  Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1
sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti
di  mutuo  stipulati  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  4. (Soppresso).
  5.   L'Associazione   bancaria   italiana  e  le  associazioni  dei
consumatori   rappresentative   a   livello   nazionale,   ai   sensi
dell'articolo 137   del   codice   del  consumo  di  cui  al  decreto
legislativo  6 settembre  2005,  n.  206, definiscono, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, le regole
generali  di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere
mediante,  in  particolare,  la  determinazione  della misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale del mutuo.
  6.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'accordo  di  cui al
comma 5,  la  misura della penale idonea alla riconduzione ad equita'
e'   stabilita   ((entro  trenta  giorni))  dalla  Banca  d'Italia  e
costituisce  norma  imperativa  ai  sensi dell'articolo 1419, secondo
comma,  del  codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti
di mutuo in essere.
  7.  In  ogni  caso i ((soggetti mutuanti)) non possono rifiutare la
rinegoziazione  dei  contratti di mutuo stipulati prima della data di
entrata  in  vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore
proponga  la  riduzione  dell'importo  della  penale  entro  i limiti
stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
 
      
                               Art. 8.
                Portabilita' del mutuo; surrogazione
  1.  In  caso  di  mutuo,  apertura di credito od altri contratti di
((finanziamento  da  parte di intermediari bancari e finanziari,)) la
non  esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore
del  creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di
cui all'articolo 1202 del codice civile.
  2.  Nell'ipotesi  di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato  subentra  nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito   surrogato.   L'annotamento   di  surrogazione  puo'  essere
richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica
dell'atto  di  surrogazione  stipulato  per atto pubblico o scrittura
privata.
  3.  E'  nullo  ogni  patto,  anche posteriore alla stipulazione del
contratto,  con  il  quale  si  impedisca  o  si renda oneroso per il
debitore  l'esercizio  della  facolta'  di  surrogazione  di  cui  al
comma 1.  ((La  nullita'  del  patto  non  comporta  la  nullita' del
contratto.))
  4.  La  surrogazione  per  volonta' del debitore di cui al presente
articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
((  4-bis.  Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta
sostitutiva  di  cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  ne¨  le  imposte  indicate
nell'articolo 15 del medesimo decreto.
  4-ter.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del  comma 4-bis,
valutato  in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2007,  allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5
milioni  di  euro  per  l'anno  2007  e  a  decorrere dall'anno 2009,
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero  e,  quanto a 2,5
milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della solidarieta' sociale.
  4-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis,
anche  ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle  Camere,  corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati  ai  sensi  dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della
citata  legge  n.  468  del  1978.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.))
 
      
                             Art. 8-bis.
             Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
((  1.  Nell'ambito  dei  rapporti  assicurativi  e  bancari e' fatto
assoluto  divieto  di  addebitare  al  cliente  spese  relative  alla
predisposizione,  produzione,  spedizione,  o  altre  spese  comunque
denominate,  relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8
e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.))
 
      
 
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA
                               Art. 9.
           Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa,  l'interessato
presenta  all'ufficio  del registro delle imprese, per via telematica
((o  su  supporto  informatico,))  la  comunicazione  unica  per  gli
adempimenti di cui al presente articolo.
  2.  La  comunicazione  unica  vale  quale assolvimento di tutti gli
adempimenti  amministrativi  previsti  per  l'iscrizione  al registro
delle imprese ((ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai
fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto
di  cui  al comma 7, secondo periodo,)) nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
  3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale,  ((ove  sussistano  i  presupposti di legge,)) e da'
notizia  alle  Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
  4.  Le  Amministrazioni  competenti  comunicano  all'interessato  e
all'ufficio   del   registro   delle  imprese,  per  via  telematica,
immediatamente  il  codice  fiscale  e  la  partita  IVA  ed  entro i
successivi  sette  giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate.
  5.  La  procedura  di  cui al presente articolo si applica anche in
caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
  6.  La  comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui
al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi
per  via  telematica.  A tale fine le Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  assicurano, gratuitamente, previa intesa
con  le  associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico
ai soggetti privati interessati.
  7.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro dello sviluppo economico,
entro  quarantacinque  giorni dalla data di entrata in vigore ((della
legge  di  conversione))  del  presente  decreto,  di  concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della
previdenza  sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica
di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  o  del  Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione,  di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico,  dell'economia  e  delle  finanze,  e  del  lavoro e della
previdenza    sociale,   ai   sensi   dell'articolo 71   del   codice
dell'amministrazione  digitale  di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni
dalla  data  di  entrata in vigore ((della legge di conversione)) del
presente   decreto,   sono   individuate   le   regole  tecniche  per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, le
modalita'  di  presentazione  da parte degli interessati e quelle per
l'immediato  trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
  8.  La  disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del decreto ((di cui al comma 7, primo periodo.))
  9.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma 8,  sono abrogati
l'articolo 14,  comma 4,  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 412, e
successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n.  63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi  di  applicazione  della  nuova  disciplina,  di presentare alle
Amministrazioni  competenti  le  comunicazioni  di  cui  al  presente
articolo secondo la normativa previgente.
  10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo,  la  misura  dell'imposta  di  bollo di cui all'articolo 1,
comma 1-ter,  della  tariffa  annessa al decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e'
rideterminata,  garantendo  comunque  l'invarianza  del  gettito, con
decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   da  adottarsi  entro
quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore ((della legge
di conversione)) del presente decreto.
 
      
                              Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
  1.  Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la
liberta'  di  concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul
territorio  nazionale  e  il  corretto  ed uniforme funzionamento del
mercato,   nonche'  ad  assicurare  ai  consumatori  finali  migliori
condizioni  di  accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio  nazionale,  in conformita' al principio comunitario della
concorrenza  e  alle  regole  sancite  dagli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
  2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,
n.  161,  e  successive  modificazioni,  e  17 agosto 2005, n. 174, e
l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette  alla  sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare
((allo  sportello  unico  del  comune,  laddove esiste,)) o al comune
territorialmente  competente  ai sensi della normativa vigente, e non
possono  essere  subordinate  al rispetto del criterio della distanza
minima  o  di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza
di  altri  soggetti  svolgenti  la  medesima attivita', e al rispetto
dell'obbligo  di  chiusura  infrasettimanale.  Sono  fatti  salvi  il
possesso   dei   requisiti   di   qualificazione  professionale,  ove
prescritti,  e  la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
  3.  Le  attivita'  di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 7 luglio
1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al
decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n.
221,  sono  soggette  alla  sola dichiarazione di inizio attivita' ai
sensi   della   normativa  vigente,  da  presentare  alla  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura competente, e non
possono  essere  subordinate  a  particolari requisiti professionali,
culturali  e  di  esperienza  professionale.  Sono  fatti  salvi, ove
richiesti  dalla  normativa  vigente,  i  requisiti di onorabilita' e
capacita'   economico-finanziaria.   ((Per   l'esercizio  delle  sole
attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita'
economico-finanziaria    di   cui   alla   lettera b)   del   comma 1
dell'articolo 5  del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  30 giugno  2003,  n.  221.))  Resta  salva  la
disciplina    vigente    per   le   attivita'   di   disinfestazione,
derattizzazione   e  sanificazione  ed  in  ogni  caso  le  attivita'
professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo
nel  pieno  rispetto della normativa vigente in materia di tutela del
lavoro  e  della  salute  ed  in  particolare del decreto legislativo
19 settembre  1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  e della
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
  4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate  dall'articolo 7  della  legge  29 marzo 2001, n. 135, e
successive  modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo
di  autorizzazioni  preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti  di  residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione  professionale ((previsti dalle normative regionali.))
Ai  soggetti  titolari  di  laurea in lettere con indirizzo in storia
dell'arte   o  in  archeologia  o  titolo  equipollente,  l'esercizio
dell'attivita'  di  guida  turistica  ((non  puo'  essere negato, ne'
subordinato  allo  svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove
selettive,  salva  la previa verifica delle conoscenze linguistiche e
del  territorio  di  riferimento.  Al  fine di migliorare la qualita'
dell'offerta  del  servizio  in  relazione  a  specifici  territori o
contesti  tematici,  le regioni promuovono sistemi di accreditamento,
non  vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari
siti,  localita'  e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma
universitario  in  materia  turistica  o titolo equipollente non puo'
essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico,
fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non
siano  state  oggetto  del  corso di studi. I soggetti abilitati allo
svolgimento    dell'attivita'    di   guida   turistica   nell'ambito
dell'ordinamento  giuridico  del  Paese  comunitario  di appartenenza
operano  in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita'
di  alcuna  autorizzazione,  ne'  abilitazione,  sia  essa generale o
specifica.))
  5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio   attivita'   da  presentare  all'amministrazione  provinciale
territorialmente  competente  ai sensi della normativa vigente, fatto
salvo  il  rispetto  dei  requisiti  morali  e  professionali,  della
capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla  stessa  normativa. ((All'articolo 123 del codice della strada,
di  cui  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e'
sostituito  dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa  e  tecnica  da  parte  delle  province".)) Al comma 3
dell'articolo 123  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
parola:    "autorizzazione"    e'    sostituita    dalle    seguenti:
(("dichiarazioni  di  inizio  attivita'"))  e le parole da: "e per la
limitazione"  a:  "del  territorio"  sono  soppresse.  ((Al  comma 11
dell'articolo 123  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al
primo  periodo,  le  parole:  "senza  autorizzazione" sono sostituite
dalle  seguenti:  "senza  la  dichiarazione  di  inizio attivita' o i
requisiti  prescritti"  e  le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  10.000  a  euro 15.000".)) I
commi 3,  4,  5,  6  e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
((  5-bis.  All'articolo 123  del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma
2"  sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche,
le  societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di
inizio attivita'. Il titolare";
    b) al   comma 5,  primo  periodo,  le  parole:  "L'autorizzazione
rilasciata  a  chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione
puo' essere presentata da chi";
    c) al  comma 6,  le  parole:  "L'autorizzazione  non  puo' essere
rilasciata  ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non
puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite
dalle seguenti: "e da coloro";
    d) al  comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della
autorizzazione  di  cui  al  comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"per la dichiarazione di inizio attivita'".
  5-ter.  All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  al  comma 4,  secondo  periodo,  le parole: "gestione diretta e
personale  dell'esercizio  e  dei  beni patrimoniali" sono sostituite
dalle  seguenti: "proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva
e  permanente  dell'esercizio,  nonche¨  la gestione diretta dei beni
patrimoniali",  e  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel
caso  di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola,  per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti
i  requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che
deve  essere  dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un
responsabile  didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare  ovvero  anche,  nel  caso  di  societa'  di  persone  o di
capitali,  quale  rispettivamente  socio o amministratore, che sia in
possesso  dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso. Le
disposizioni  del  presente comma si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  5-quater.  All'articolo 123,  comma 5,  primo  periodo, del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  le  parole: "o istruttore di
guida"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e istruttore di guida con
almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si
applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  5-quinquies.   All'articolo 123,   comma 5,  secondo  periodo,  del
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso
di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
  5-sexies.  All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  al  comma 8,  alinea,  le  parole:  "L'autorizzazione" sono
sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9,
alinea,  le  parole:  "L'autorizzazione  e' revocata" sono sostituite
dalle  seguenti:  "L'esercizio  dell'autoscuola e' revocato"; dopo il
comma 9  e'  inserito  il  seguente:  "9-bis.  In  caso di revoca per
sopravvenuta   carenza   dei   requisiti   morali   del  titolare,  a
quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato
potra'  conseguire  una  nuova  idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
  5-septies.  All'articolo 123,  comma 10,  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono
inserite  le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica,
con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli
insegnanti  e  degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si
accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti
dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del  presente  decreto.  Nelle  more  possono  accedere
all'esame  di  insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la
relativa  domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  5-octies.  All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  "11-bis.  L'istruzione  o la formazione dei conducenti impartita in
forma  professionale  o,  comunque,  a  fine  di lucro al di fuori di
quanto  disciplinato  dal  presente  articolo  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare  abusivamente  l'attivita'  di autoscuola e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro  15.000.  Si  applica  inoltre  il  disposto del comma 9-bis del
presente articolo".
  5-novies.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti
emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita'
di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
  5-decies.  Al  fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei
corrispettivi  richiesti  dalle autoscuole per l'educazione stradale,
l'istruzione   e  la  formazione  dei  conducenti,  il  Ministro  dei
trasporti,  con  proprio  decreto,  da  adottare entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto,  stabilisce un modello unificato nel quale ciascun
esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la
competente  amministrazione  provinciale,  nonche¨  le  modalita'  di
esposizione e informazione per l'utenza.))
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate  le  disposizioni  legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
  7.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
  8.  Dopo  il  quinto  comma dell'articolo 1  della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e' inserito il seguente:
  «L'iscrizione  all'albo  dei consulenti del lavoro non e' richiesta
per  i  soggetti  abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento  giuridico  comunitario di appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
  9.  All'articolo 9,  comma 4,  del  decreto legislativo 21 novembre
2005,  n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che
le   relazioni  di  traffico  proposte  nei  programmi  di  esercizio
interessino  localita'  distanti  piu'  di 30 km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di  linea  oggetto  di concessione statale. La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei  comuni  in  cui  sono  ricomprese  le  localita'  oggetto  della
relazione di traffico"».
 
      
                              Art. 11.
                    Misure per il mercato del gas
  1.  Al  fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas
naturale,  ((nonche'  di  facilitare  l'accesso  dei  piccoli  e medi
operatori,))  fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 26 giugno 2003, con
decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il gas, da emanare entro tre mesi dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
modalita'  con  cui  le  aliquote  del prodotto della coltivazione di
giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per
l'anno   2006,   sono   cedute  dai  titolari  delle  concessioni  di
coltivazione  presso  il mercato regolamentato delle capacita' di cui
all'articolo 13  della  deliberazione  n.  137/02 del 17 luglio 2002,
pubblicata  nella ((Gazzetta Ufficiale)) n. 190 del 14 agosto 2002, e
secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 1 della deliberazione n.
22/04  del  26 febbraio 2004, pubblicata nella ((Gazzetta Ufficiale))
n.  66  del  19 marzo  2004,  adottate  dall'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinate  le  modalita'  di  versamento delle relative entrate al
bilancio dello Stato.
  2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
((al  primo periodo del)) comma 1, le autorizzazioni all'importazione
di  gas  rilasciate  dal  Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 3  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di
cui  al  comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto
dello    stesso    Ministero   in   misura   rapportata   ai   volumi
complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo principi
trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
 
      
                              Art. 12.
  (Soppresso).
 
      
                              Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e
di  valorizzazione  dell'autonomia  scolastica.  Misure in materia di
rottamazione  di  autoveicoli.  Semplificazione  del  procedimento di
cancellazione  dell'ipoteca  per  i  mutui  immobiliari. Revoca delle
concessioni  per  la  progettazione e la costruzione di linee ad alta
velocita'  e  nuova  disciplina  degli affidamenti contrattuali nella
revoca  di  atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore
((  1.  Fanno  parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore
di  cui  al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni,   i   licei,  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti
professionali  di  cui  all'articolo 191, comma 2, del testo unico di
cui  al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati
al  conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.))
Nell'articolo 2  del  decreto  legislativo  n. 226 del 2005, al primo
periodo   del  comma 6  sono  soppresse  le  parole:  «economico,»  e
«tecnologico»,  e  il  comma 8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8. I
percorsi   del   liceo  artistico  si  articolano  in  indirizzi  per
corrispondere  ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto
legislativo  n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2
e gli articoli 6 e 10.
((  1-bis.  Gli  istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
al  comma 1  sono  riordinati  e  potenziati  come istituti tecnici e
professionali,  appartenenti  al  sistema  dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma
di  cui  al  medesimo  comma 1; gli istituti di istruzione secondaria
superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento
di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  attivano  ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa,  ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con
la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli
enti locali.
  1-ter.  Nel  quadro  del  riordino  e  del  potenziamento di cui al
comma 1-bis,  con  uno  o  piu'  regolamenti adottati con decreto del
Ministro   della   pubblica  istruzione  ai  sensi  dell'articolo 17,
comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, previo parere delle
competenti  Commissioni  parlamentari  da rendere entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso
il  quale  i  regolamenti  possono  comunque  essere  adottati,  sono
previsti:  la  riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro
ammodernamento  nell'ambito  di  ampi  settori tecnico-professionali,
articolati  in  un'area  di  istruzione  generale,  comune  a tutti i
percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi
e  i  relativi  risultati di apprendimento; la previsione di un monte
ore  annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del
monte  ore  complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e
tecnologico  dal  decreto  legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del
monte  ore  complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1,
comma 605,  lettera f),  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296; la
conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di  potenziare  le  attivita'  laboratoriali, di stage e di tirocini;
l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore.
  1-quater.  I  regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro
il  31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo
periodo,   del   decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  e
successive   modificazioni,   le   parole:   «a  decorrere  dall'anno
scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».
  1-quinquies.  Sono  adottate  apposite linee guida, predisposte dal
Ministro   della   pubblica   istruzione   e   d'intesa,   ai   sensi
dell'articolo 3  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo,  al  fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi
degli  istituti  tecnico-professionali  e  i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e
diplomi  professionali  di  competenza  delle  regioni compresi in un
apposito repertorio nazionale.
  1-sexies.  All'attuazione  dei  commi da  1-bis  a  1-quinquies  si
provvede  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
  2.  Fatta  salva  l'autonomia  delle  istituzioni scolastiche e nel
rispetto  delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono
essere  costituiti,  in  ambito  provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali»  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti
professionali,    le   strutture   della   formazione   professionale
accreditate   ai   sensi   dell'articolo 1,  comma 624,  della  legge
27 dicembre  2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del
sistema  dell'istruzione  e  formazione  tecnica superiore denominate
«istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'articolo 1,  comma 631,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296. I
«poli»  sono  costituiti sulla base della programmazione dell'offerta
formativa,  comprensiva  della  formazione  tecnica  superiore, delle
regioni,  che  concorrono  alla  loro realizzazione in relazione alla
partecipazione  delle  strutture formative di competenza regionale. I
«poli»,  di  natura  consortile, sono costituiti secondo le modalita'
previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di
promuovere  in  modo  stabile  e organico la diffusione della cultura
scientifica  e  tecnica  e  di  sostenere  le  misure per la crescita
sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri
organi  da  definire  nelle  relative convenzioni. All'attuazione del
presente   comma si   provvede   nell'ambito   delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'  ai  loro statuti e alle
relative norme di attuazione.
  3.  Al  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15,   comma 1,  dopo  la  lettera  i-septies)  e'
aggiunta  la  seguente:  «i-octies)  le  erogazioni liberali a favore
degli  istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza  scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione
di  cui  alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
finalizzate  all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia scolastica e
all'ampliamento   dell'offerta  formativa;  la  detrazione  spetta  a
condizione  che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento  previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.»;
    b) all'articolo 100,  comma 2,  dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente:  «o-bis)  le  erogazioni  liberali  a favore degli istituti
scolastici  di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro  appartenenti  al  sistema  nazionale di istruzione di cui alla
legge  10 marzo  2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione     tecnologica,     all'edilizia     scolastica    e
all'ampliamento  dell'offerta  formativa,  nel limite del 2 per cento
del  reddito  d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di  tali  erogazioni  sia  eseguito  tramite  banca o ufficio postale
ovvero   mediante   gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
    c) all'articolo 147,  comma 1,  le  parole:  «e  i-quater)»  sono
sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
  4.  All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro
per  l'anno  2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
    a)  per  l'anno  2008,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'
esistenti  sulle  contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine
sono  vincolate  per  essere  versate  all'entrata del bilancio dello
Stato  nel  predetto  anno.  Con  decreto del Ministro della pubblica
istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
per  la  determinazione  delle  somme  da vincolare su ciascuna delle
predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
    b) a   decorrere   dal  2009  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   degli   oneri   di  cui  al  comma 3,  anche  ai  fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell'articolo 7,  secondo  comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468,  prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure  di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
  6-bis.  Il  Ministro  della pubblica istruzione riferisce, dopo due
anni   di  applicazione,  alle  competenti  Commissioni  parlamentari
sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
  7.  I  soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3
non  possono  far  parte  del  consiglio  di  istituto e della giunta
esecutiva  delle  istituzioni  scolastiche.  Sono esclusi dal divieto
coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore
a  2.000  euro  in  ciascun  anno  scolastico.  I dati concernenti le
erogazioni  liberali  di  cui  al  comma 3,  e  in particolare quelli
concernenti  la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono
dati  personali  agli effetti del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  8.  Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
  8-bis.  Al  decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1,  dell'articolo 1  dopo le parole: «costituito dal
sistema»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dell'istruzione  secondaria
superiore»  e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse;
al  medesimo comma, le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Assolto l'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1,  comma 622  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
secondo ciclo»;
    b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8
sono soppressi;
    c) all'articolo 3,  comma 2,  ultimo  periodo,  sono  soppressi i
riferimenti agli articoli 6 e 10;
    d) all'allegato  B  le  parole  da:  «Liceo economico» fino a: «i
fenomeni  economici  e  sociali»  e da: «Liceo tecnologico» fino alla
fine sono soppresse.
  8-ter.  Dalle  abrogazioni  previste dall'articolo 31, comma 2, del
decreto   legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  sono  escluse  le
disposizioni  del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994,   n.  297,  che  fanno  riferimento  agli  istituti  tecnici  e
professionali.
  8-quater.  Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225
del  medesimo  articolo,  al  fine  di favorire il contenimento delle
emissioni  inquinanti  ed  il  risparmio  energetico  nell'ambito del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla  rottamazione  senza  sostituzione  e  non  spettano  in caso di
acquisto  di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data
della  rottamazione  medesima.  Il medesimo contributo e il beneficio
predetti  sono  estesi  alle  stesse  condizioni e modalita' indicate
nelle  citate  disposizioni anche alle autovetture immatricolate come
euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
  8-quinquies.  All'articolo 1,  comma 225,  della  legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  dopo  le  parole:  «di  domicilio,» sono inserite le
seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,».
  8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in
deroga  all'articolo 2847  del  codice  civile,  se  il  creditore e'
soggetto   esercente  attivita'  bancaria  o  finanziaria,  l'ipoteca
iscritta  a  garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si   estingue   automaticamente  alla  data  di  avvenuta  estinzione
dell'obbligazione garantita.
  8-septies.   Il  creditore  e'  tenuto  a  rilasciare  al  debitore
quietanza  attestante  la  data  di  estinzione dell'obbligazione e a
trasmettere  al  conservatore  la relativa comunicazione entro trenta
giorni   dalla   stessa   data,   secondo  le  modalita'  di  cui  al
comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.
  8-octies.  L'Agenzia  del  territorio, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita' di
trasmissione  della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in
via  telematica,  tali  da assicurare la provenienza della stessa dal
creditore  o  da  persona  da  questo  addetta o preposta a qualsiasi
titolo.
  8-novies.  L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo
un  giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio
ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi
alla scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice
civile  per  la  rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In
tal  caso  l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della
dichiarazione,  procede  all'annotazione  in  margine  all'iscrizione
dell'ipoteca  e  fino  a  tale  momento rende comunque conoscibile ai
terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
  8-decies.   Decorso   il  termine  di  cui  al  comma 8-septies  il
conservatore,  accertata  la  presenza  della comunicazione di cui al
medesimo   comma secondo   modalita'  conformi  alle  previsioni  del
comma 8-octies   ed   in  mancanza  della  comunicazione  di  cui  al
comma 8-novies,  procede  d'ufficio  alla  cancellazione dell'ipoteca
entro  il  giorno  successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende
comunque  conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
comma 8-septies.
  8-undecies.  Ai  fini  dei  commi da  8-sexies a 8-terdecies non e'
necessaria l'autentica notarile.
  8-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  8-sexies  a
8-terdecies  trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui
ai  commi 8-septies  e  8-novies  per  i  mutui immobiliari estinti a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore della stessa legge di
conversione   e   sono   abrogate   le   disposizioni  legislative  e
regolamentari  statali  incompatibili  con  le disposizioni di cui ai
commi da  8-sexies  a  8-undecies  e  le clausole in contrasto con le
prescrizioni  di  cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e
non comportano la nullita' del contratto.
  8-terdecies.  Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies
estinti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
conversione  del  presente  decreto  e  la  cui ipoteca non sia stata
ancora   cancellata   alla  medesima  data,  il  termine  di  cui  al
comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da
parte  del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
  8-quaterdecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 8-sexies a
8-terdecies  del  presente  articolo e  di  cui  agli  articoli 7 e 8
trovano  applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche
per  i  finanziamenti  concessi da enti di previdenza obbligatoria ai
loro iscritti.
  8-quinquiesdecies.  Al  fine di consentire che la realizzazione del
Sistema  alta  velocita'  avvenga  tramite  affidamenti  e  modalita'
competitivi  conformi  alla  normativa  vigente a livello nazionale e
comunitario,  nonche'  in tempi e con limiti di spesa compatibili con
le  priorita'  ed  i  programmi  di investimento delle infrastrutture
ferroviarie,  nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti
dal   decreto   legislativo   8 luglio   2003,  n.  188,  al  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  e  degli impegni assunti
dallo   Stato  nei  confronti  dell'Unione  europea  in  merito  alla
riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
    a) sono  revocate  le  concessioni  rilasciate  alla  TAV  S.p.A.
dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla
tratta  Milano-Verona  e  alla  sub-tratta Verona-Padova, comprensive
delle  relative  interconnessioni,  e  il 16 marzo 1992 relativa alla
linea  Milano-Genova,  comprensiva delle relative interconnessioni, e
successive loro integrazioni e modificazioni;
    b) e'    altresi'   revocata   l'autorizzazione   rilasciata   al
Concessionario  della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000,  n.  138  T,  e successive modificazioni ed integrazioni, nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa'  TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
linea    Terzo   valico   dei   Giovi/Milano-Genova,   della   tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
  8-sexiesdecies.    Gli    effetti   delle   revoche   di   cui   al
comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali
da  esse  derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general
contractors  in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse
le successive modificazioni ed integrazioni.
  8-septiesdecies.   La   Ferrovie   dello   Stato   S.p.A.  provvede
direttamente  o  tramite  societa'  del  gruppo all'accertamento e al
rimborso,   anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,  secondo  la
disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita'
progettuali  e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca
nei  limiti  dei  soli  costi effettivamente sostenuti, adeguatamente
documentati  e  non  ancora rimborsati alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo ad efficacia
durevole  o  istantanea  incida  su  rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato  dall'amministrazione  agli  interessati  e' parametrato al
solo  danno  emergente  e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita'  da  parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo   oggetto   di   revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale   concorso   dei   contraenti   o  di  altri  soggetti
all'erronea   valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico».
  8-undevicies.   Il   Governo  trasmette  al  Parlamento,  entro  il
30 giugno    di   ciascun   anno,   una   relazione   sugli   effetti
economici-finanziari  derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui  ai  commi da  8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare
riferimento   alla   realizzazione   delle  opere  del  Sistema  alta
velocita'.
  8-vicies.  Le  disposizioni  del  presente decreto sono applicabili
nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento alle disposizioni del
titolo  V  della parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono  forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a quelle gia'
attribuite.
  8-vicies  semel.  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara'  presentato  alle Camere per la
conversione in legge.))
 
      
                              Art. 14.
                             (Soppresso)
 
      
                              Art. 15.
                             (Soppresso)