|
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 —
Approvazione del regolamento per l’esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89,
riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Titolo I
Disposizioni
generali
(Artt.
1-4 l.n.)
1.
—
Il segretario di ogni Consiglio notarile, entro la prima quindicina del mese di
dicembre, compila una tabella, debitamente verificata e vistata dal presidente
del Consiglio medesimo, nella quale devono essere indicati:
1)
il Comune sede del Consiglio notarile, il numero ed i nomi dei suoi membri;
2)
i Comuni sedi dell’archivio distrettuale e degli archivi mandamentali, coi nomi
degli impiegati addetti ad ogni archivio, giusta le notizie fornite dal
conservatore dell’archivio distrettuale;
3)
i Comuni o frazioni di Comune, sedi dell’ufficio notarile; ed il nome dei
notari, dei coadiutori e di coloro che, ai sensi dell’art. 6 della legge, sono
autorizzati ad esercitare temporaneamente le funzioni di notaro;
4)
le sospensioni, le interdizioni, le inabilitazioni, le cessazioni temporanee
dall’esercizio per qualsiasi causa; e le sopravvenute incapacità
all’adempimento dell’ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità.
Copia
di tale tabella deve essere trasmessa, non più tardi del 31 dicembre di ogni
anno, alla cancelleria della Corte o sezione di Corte di appello ed a quella
del Tribunale o dei Tribunali civili compresi nel distretto notarile, nonché
all’archivio notarile distrettuale ed agli archivi mandamentali, perché sia
esposta al pubblico.
Essa
deve essere tenuta al corrente. All’uopo il segretario del Consiglio notarile
deve comunicare, di volta in volta che si verifichino, le variazioni ai
cancellieri addetti agli uffici giudiziari sopra indicati ed al conservatore
dell’archivio notarile distrettuale, che, a sua volta, ne dà notizia ai conservatori
degli archivi notarili del distretto.
Altra
copia della tabella deve inviarsi entro lo stesso termine al Ministero di
grazia e giustizia.
2.
—
La dichiarazione [e gli atti,] di cui
all’art. 1, n. 3, della legge, debbono dai notari che li abbiano ricevuti
essere depositati:
le
prime, [in originale,] entro dieci giorni dalla data di esse, nella cancelleria
[della Pretura] competente, affinché dal cancelliere vengano adempite le
ulteriori formalità prescritte dall’art. 955 (ora art. 484) del Codice civile;
[i secondi, in originale od in copia autentica, entro
quindici giorni dalla data degli atti medesimi, nella cancelleria del
competente Tribunale, affinché dal cancelliere si possa procedere alla trascrizione
ed affissioni prescritte dall’art. 9 del codice di commercio].
Gli
indicati documenti possono dal notaio essere trasmessi alla competente
cancelleria per mezzo della posta in piego raccomandato, con ricevuta di
ritorno, se egli non abbia il suo ufficio nel Comune, ove ha sede il Tribunale
[o la Pretura].
La
delega di procedere alle operazioni indicate nell’art. 1, n. 4, della legge è
fatta con la sentenza che le ordina o con provvedimento successivo.
La
sentenza o il provvedimento, a cura della parte istante, è notificato al
notaro, che procederà alle operazioni delegategli a norma di legge.
3.
—
La disposizione dell’art. 3, capoverso 1°, della legge si applica anche se i
notari in esercizio superino il numero di 14, compresi i notari conservati ai
sensi dell’art. 165 della legge stessa.
[Qualora
nella circoscrizione di un Tribunale civile, per modificazioni della tabella
indicata dall’art. 4 della legge, il numero dei posti notarili superi quello di
14, potranno essere istituiti mediante decreto reale e previo il parere della
Corte o sezione di Corte di appello, il Collegio ed il Consiglio notarile].
4.
—
Con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e
giustizia del decreto [reale], che riunisce uno o più distretti notarili ad
altro distretto limitrofo, si intendono sciolti i rispettivi Consigli; ed il
presidente del Tribunale civile del capoluogo dell’unico distretto, o un
giudice da lui delegato, ne esercita le attribuzioni, ai sensi dell’art. 95
della legge.
Nei
tre mesi successivi il presidente o il giudice delegato convocherà il nuovo
Collegio, al fine di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio
notarile; richiedendo, ove occorra, ai presidenti dei Consigli il ruolo dei
notari che componevano il Collegio del rispettivo distretto notarile.
Le
stesse disposizioni si osservano, in quanto siano applicabili, anche nel caso
di istituzione di un nuovo Collegio.
Gli
atti, i registri, i sigilli ed i fondi di cassa del Consiglio notarile del
distretto soppresso sono dal presidente cessante consegnati al presidente del
nuovo Consiglio entro un mese dalla costituzione, redigendone apposito verbale.
5.
— Al
Comune capoluogo di mandamento deve essere assegnato almeno un posto di notaro,
se motivi d’ordine topografico o la scarsa quantità degli affari non consiglino
diversamente.
Per
le revisioni della tabella, di cui all’art. 4 della legge, il reddito annuo è
determinato in base all’ammontare degli onorari riscossi dai notari del
distretto per gli atti stipulati nell’interesse degli abitanti del luogo.
Titolo II
Dei
notari
Capo I
Della
nomina dei notari
Sezione
I
Pratica
notarile
(Artt.
5-7 l.n.)
6. — La domanda per la
iscrizione nel registro dei praticanti deve essere corredata dai seguenti
documenti:
1) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del
Comune ove l’aspirante risiede [e legalizzato dal prefetto della provincia o
dal sottoprefetto]. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre
inoltre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o
delle residenze precedenti;
2)
certificato generale del casellario giudiziale;
3)
certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione
l’aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali
in corso d’istruzione o in giudizio siano a carico dell’aspirante medesimo. Se
la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si
osserva quanto è prescritto dal n. 1 per il certificato di moralità;
4)
diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della
segreteria dell’Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
5)
dichiarazione di consenso da parte del notaro presso cui si vuole eseguire la
pratica;
6)
ricevuta comprovante il pagamento della tassa, dovuta ai sensi dell’art. 30
della tariffa annessa alla legge notarile.
Per
usufruire del beneficio della pratica abbreviata, l’aspirante deve farne
dichiarazione nella domanda, ed esibire i documenti che attestino il possesso
dei requisiti, di cui all’art. 5, n. 5, capoverso 1°, della legge.
I
documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi
gli equipollenti o le copie certificate conformi di qualsiasi natura: ed i
certificati, di cui ai nn. 1, 2 e 3, debbono avere
data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.
7.
—
Il segretario del Consiglio notarile, appena sia ordinata la iscrizione
dell’aspirante notaro tra i praticanti, prende nota del provvedimento nel
registro dei praticanti, di cui all’art. 99, n. 4, del presente regolamento.
L’iscrizione
deve essere datata; e deve enunciare il cognome, il nome, la paternità, il
luogo di nascita e di residenza del praticante, la data della laurea, il nome
del notaro presso cui la pratica sarà fatta, e, nel caso previsto dall’ultima
parte dell’art. 5, n. 5, della legge, anche la data della iscrizione nel
registro dei praticanti della segreteria del Consiglio notarile del distretto,
dal quale il praticante proviene.
Il
segretario del Consiglio notarile, sottoscritta la contromatrice,
la consegna al praticante.
8.
—
Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei
praticanti.
La
pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso
d’interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi
per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non
imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente.
La
pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo
studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e sultanto
per un mese, ove si tratti di funzionario dell’ordine giudiziario, o di
avvocato o procuratore in esercizio.
A
dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell’ordine giudiziario e
gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile
ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro
presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si
annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice.
Il
tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa
fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato,
dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito
all’interessato.
9.
—
Il praticante, che intenda di proseguire la pratica presso altro notaro dello
stesso distretto, deve farne analoga dichiarazione alla segreteria del
Consiglio notarile, presentando il certificato di avere adempiuto i doveri
della pratica pel tempo anteriore, ed il certificato di accettazione del notaro
presso cui vuole continuarla.
Approvata
la nuova designazione, il segretario del Consiglio notarile ne prende nota nel
registro dei praticanti; e restituisce all’interessato il certificato della
pratica già compiuta, dopo averlo fatto vistare dal presidente del Consiglio
notarile.
Il
praticante, che intenda di continuare la pratica in un altro distretto, deve
uniformarsi alle disposizioni di cui sopra; ed allegare alla domanda per la
iscrizione nel nuovo distretto anche la contromatrice
della iscrizione precedente.
Al
praticante, che non adempia nel termine di due mesi alle suindicate formalità,
non sarà tenuto conto della pratica anteriormente compiuta.
Sezione
II
Esame
di idoneità
[10-20]
.
Sezione
III
Concorsi
ai posti di notaro
[21-29]
.
Sezione
IV
Cambi
di residenza
30.
— Le
domande di cambio di residenza devono essere presentate al Ministero della giustizia
con i seguenti documenti:
1)
quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 22 lett. a) del presente regolamento;
2)
il documento richiesto al n. 1 lett. b) dello
stesso articolo;
3)
un certificato del conservatore dell’archivio notarile, da cui risulti il
numero degli atti rogati nell’ultimo quinquennio nell’interesse degli abitanti
del Comune, e l’ammontare dei relativi onorari;
4)
un certificato del Presidente del Consiglio notarile che attesti che il
richiedente abbia preso possesso almeno da due anni della sede da cambiare, e
vi abbia esercitato effettivamente le sue funzioni.
31. — Il Ministero
comunica gli atti indicati nell’articolo precedente ai Consigli notarili per il
loro parere.
Se
entro trenta giorni dalla ricezione degli atti il Consiglio non abbia dato il
parere, il presidente del consiglio stesso nei dieci giorni successivi deve
trasmettere gli atti alla Corte o sezione di Corte di appello, la quale, udito
il ministero, esprime senz’altro il suo parere motivato in Camera di consiglio.
La
pressoché uguale importanza delle sedi notarili, richiesta dall’art. 17 della
legge, deve per ognuna di esse desumersi dal numero complessivo degli affari,
dall’ammontare degli onorari, dai mezzi di comunicazione, dalla vicinanza dei
centri di maggiore attività economica, e da tutti quegli altri criteri di
valutazione che possano rendere preferibile un luogo ad un altro.
Capo II
Dell’esercizio
delle funzioni notarili
Sezione
I
Delle
cauzioni notarili
(Artt.
18-28 l.n.)
[32-35].
Sezione
II
Delle
altre formalità per
l’esercizio
delle funzioni notarili
[36].
37.
— Il
sigillo, di cui nell’art. 18, n. 4, della legge, deve avere il diametro di
trentacinque millimetri, e contenere nella leggenda il primo nome del notaro,
quale risulta dall’atto di nascita, oltre il cognome, la paternità e la
residenza.
Se
l’ufficio del notaro è assegnato ad una frazione di Comune, la leggenda deve
contenere anche il nome della frazione, oltre quello del Comune.
Qualora
si debba modificare alcuna delle indicazioni della leggenda, il presidente del
Consiglio notarile rilascia il nuovo sigillo dopo aver ritirato l’altro, e
previa l’osservanza della formalità prescritta dagli artt. 18, n. 5, della
legge e 40 del presente regolamento.
Il
sigillo ritirato deve essere a cura del presidente del Consiglio notarile
annullato mediante l’incisione di un segno di croce; e deve quindi essere
conservato nell’Archivio come quelli dei notari che hanno cessato
dall’esercizio, a termini dell’art. 40 della legge.
È
vietato al notaro di procurarsi altro sigillo oltre quello fornitogli dal
Consiglio notarile.
38.
—
Nel ruolo dei notari esercenti nel distretto deve indicarsi per ciascun notaro
e successivamente nello stesso foglio ed in distinte colonne il cognome, il
nome, la paternità, il luogo di nascita, la data dell’esame d’idoneità [Art. 7 l.n.] e del decreto di nomina o di trasferimento, la residenza
[e la cauzione prestata].
[Quando
la cauzione sia prestata in beni immobili, nel ruolo si indicheranno la data
dell’iscrizione ipotecaria e della rinnovazione, se ebbe luogo, e l’ufficio
della conservatoria delle ipoteche, dove tali formalità furono eseguite].
[Il
conservatore delle ipoteche, non appena abbia provveduto alla rinnovazione
della iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 20, ultimo capoverso, della
legge, ne dà avviso al presidente del Consiglio notarile].
In
altra colonna del suddetto ruolo si annotano le benemerenze e le distinzioni
dei notari, le pene ed i provvedimenti disciplinari e la riabilitazione
ottenuta. A questo fine, i cancellieri devono dare comunicazione al Consiglio
notarile, oltreché di tutti i provvedimenti emessi dall’autorità cui essi sono
addetti in materia penale e disciplinare contro i notari, anche delle sentenze
e dei provvedimenti che ne dichiarino la riabilitazione.
39.
— Il
presidente del Consiglio notarile ordina la iscrizione del notaro nel ruolo dei
notari esercenti, sulla istanza dell’interessato, ai sensi dell’art. 24, 2°
capoverso, della legge [, dopo essersi assicurato dell’adempimento per parte
del notaio di quanto è prescritto dagli artt. 18 al 24 della legge stessa e
dagli artt. 32 e seguenti del presente regolamento].
Il
notaro deve unire alla domanda la quietanza relativa al diritto dovuto al
Consiglio notarile per la pubblicazione dell’avviso di ammissione all’esercizio
del notariato, nella misura fissata dall’art. 32 della tariffa annessa alla
legge.
Uguale
procedura si osserva anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra
sede notarile dello stesso distretto.
Avvenuta
la iscrizione nel ruolo, il presidente del Consiglio notarile ne dà
immediatamente notizia al conservatore dell’archivio distrettuale.
Nel
caso di riunione di due o più distretti, giusta il disposto dell’art. 3 della
legge, la iscrizione dei notari nell’unico ruolo del nuovo distretto è fatta
d’ufficio dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato a rappresentare i
Consigli disciolti.
40.
— Il
registro in cui il notaro deve, ai sensi dell’art. 18, n. 5, della legge,
scrivere la propria firma accompagnata dall’impronta del sigillo è formato nei
suoi fogli da una matrice e da due contromatrici.
Il
notaro scrive la propria firma accompagnata dalla impronta del sigillo, tanto
nella matrice, quanto in ciascuna delle due contromatrici,
dovendo queste essere trasmesse, a cura del presidente del Consiglio notarile,
l’una al presidente del Tribunale civile del distretto e l’altra [al pretore
del mandamento], nel quale trovasi lo studio del
notaro.
Qualora
il notaro sia fisicamente impedito a trasferirsi nella segreteria del Consiglio
per ricevere il sigillo e per scrivere nel registro la propria firma, il
presidente del Consiglio notarile può, sulla domanda ed a spese del notaro
impedito, recarsi presso di lui per l’adempimento delle accennate formalità, o
delegare all’uopo un altro membro del Consiglio notarile.
Il
notaro deve diligentemente custodire il proprio sigillo; e, nel caso di
smarrimento, farne denunzia entro 24 ore al presidente del Consiglio notarile
pei provvedimenti indicati nell’articolo 23 della legge.
41.
—
Nel caso di trasferimento del notaro in altra residenza, il presidente del
Consiglio notarile non può fornire il nuovo sigillo, sino a che il notaro, non
abbia provveduto alla consegna del vecchio sigillo, a norma dell’art. 40 della
legge e 37 del presente regolamento.
42.
—
Nessuna iscrizione nel ruolo dei notari può essere eseguita senza che il
richiedente abbia dimostrato di avere pagata la tassa stabilita dall’art. 30
della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874 n. 2086 e nei casi di prima
nomina, anche quella di cui al n. 30 della tariffa annessa alla legge notarile,
sulle concessioni governative, mediante presentazione delle quietanze del
tesoriere del Consiglio notarile e del ricevitore del registro.
Il
notaro, che abbia cessato definitivamente dall’esercizio delle sue funzioni,
deve, in caso di riassunzione di esse, sottostare nuovamente al pagamento delle
tasse su indicate. Le autorizzazioni al temporaneo esercizio delle funzioni
notarili, di cui all’art. 6 della legge, non vanno soggette al pagamento di
alcuna tassa.
Allorché
il presidente del Consiglio notarile non creda di ordinare la chiesta
iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, convocherà entro breve termine il
Consiglio per deliberare. La deliberazione del Consiglio, che rigetti la
domanda di iscrizione, deve essere motivata.
43.
— (Omissis).
44.
— Il
notaro trasferito ad altra sede notarile conserva la facoltà di tenere aperto
lo studio per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal
Ministro di grazia e giustizia ai termini dell’art. 24 della legge, per
assumere l’esercizio delle sue funzioni nella nuova sede.
Tale
facoltà cessa appena il successore abbia ottenuta la iscrizione nel ruolo.
Sezione
III
Assistenza
del notaro all’ufficio notarile
45.
—
Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i presidenti dei
Consigli notarili debbono spedire al presidente della rispettiva Corte o
sezione di Corte d’appello il parere di cui all’art. 26 della legge; e nel mese
successivo, i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono
fissare i giorni e le ore nei quali ciascun notaro è obbligato ad assistere
personalmente allo studio.
All’uopo
i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono principalmente
tener conto per ogni sede della popolazione, della quantità degli affari, del
reddito annuo desunto a norma dell’art. 5 del presente regolamento, del numero
dei notari assegnativi, dei mezzi di comunicazione e delle abitudini locali.
Il
decreto del presidente della Corte o sezione di Corte di appello deve essere
comunicato ai presidenti dei rispettivi Consigli notarili, e da costoro ai
notari del distretto.
Tale
decreto può essere modificato, per motivi di pubblico servizio, ad istanza del
notaro o della rappresentanza comunale.
46.
— La
proroga, di cui all’art. 24 della legge, non può essere concessa se il notaro
non dimostri di avere ottemperato al disposto dell’art. 32 del presente
regolamento, salvo caso di forza maggiore.
47.
— Il
notaro deve, nel termine indicato dall’art. 24 della legge o in quello
abbreviato o prorogato dal Ministro di grazia e giustizia, aprire nel Comune o
nella frazione di Comune assegnatagli il proprio studio, con il deposito degli
atti, registri e repertori.
A
prova dell’apertura dello studio deve farsi rilasciare dal sindaco del Comune,
sede del suo ufficio, un certificato, che verrà vistato [dal pretore], dopo
assunte le necessarie informazioni.
Alla
domanda per la iscrizione nel ruolo dei notari esercenti deve allegare questo
certificato ed i documenti comprovanti l’adempimento delle formalità stabilite
dall’art. 18 della legge.
48.
— Il
notaro deve tenere esposta all’esterno del suo studio una tabella che riproduca
la leggenda del proprio sigillo.
Deve
altresì tenere esposto, in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con la
indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è aperto ed egli vi assiste
personalmente; e del luogo in cui, negli altri giorni e nelle altre ore, le
parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni.
49.
— Il
presidente del Consiglio notarile deve invigilare per l’esatta osservanza degli
obblighi derivanti dall’art. 26 della legge e dal precedente art. 48.
In
caso di reclamo o di fondato sospetto d’inosservanza degli obblighi anzidetti,
il presidente del Consiglio notarile assume le occorrenti informazioni, e,
qualora venga a constatare che il notaro vi abbia contravvenuto, deve
denunciarlo per i provvedimenti opportuni.
Tali
provvedimenti possono anche essere promossi di ufficio dal procuratore [del Re]
o [dal pretore].
50.
—
Indipendentemente dalle facoltà conferite dall’art. 26 della legge al
presidente del Consiglio notarile ed al Consiglio notarile, il Ministro di
grazia e giustizia può concedere permissioni di assenza al notaro fino a sei
mesi nel periodo di dodici mesi.
Nell’ipotesi
prevista dal capoverso 5° del citato articolo, potrà la permissione di assenza
già concessa dal Consiglio notarile per un anno, essere prorogata dal Ministro
per un termine non maggiore di un altro anno.
Le
deliberazioni negative, tanto del presidente del Consiglio notarile, quanto del
Consiglio, debbono essere motivate.
Contro
le dette deliberazioni è ammesso il ricorso, nel primo caso, al Consiglio
notarile, nel secondo caso, al Ministro di grazia e giustizia.
51.
— Il
notaro, che abbia ottenuto un permesso di assenza, deve far conoscere al
Consiglio notarile da qual giorno egli comincerà ad usufruire della concessione;
designando, a seconda dei casi, il notaro della residenza o un notaro
viciniore, perché sia incaricato di compierne in tutto od in parte le funzioni,
a norma di quanto prescrivono gli artt. 26, ultimo capoverso e 44 della legge.
Se
il notaro non cominci ad usufruire della concessione nel termine di quindici
giorni dalla data di essa, si intende che vi abbia rinunziato, a meno che non
ne chieda e non ne ottenga la riconferma.
Il
presidente del Consiglio notarile deve dare al presidente del Tribunale [ed al
pretore del mandamento] comunicazione delle permissioni di assenza ottenute dai
notari, indicando i nomi dei notari delegati. Uguale comunicazione è fatta [dal
pretore] al procuratore [del Re], e da questo al Ministero di grazia e
giustizia.
Il
notaro delegato deve nell’adempimento dell’incarico ricevuto, uniformarsi alle
disposizioni dell’art. 46, prima parte, della legge.
Il
notaro che rientra nel distretto, non riacquista la facoltà del rogito se non
dopo scaduta la concessione del permesso, oppure quando vi abbia rinunziato,
mediante dichiarazione scritta, che egli, prima di riassumere l’esercizio, deve
trasmettere con lettera raccomandata al presidente del Consiglio notarile; il
quale deve renderne immediatamente avvertito il conservatore dell’archivio
notarile distrettuale, nonché il Ministero se da questo fu dato il permesso di
assenza.
52.
— Il
notaro, che per giustificati motivi si trovi temporaneamente nell’impossibilità
di adempiere agli obblighi dell’art. 26, parte prima, della legge, può essere
dal presidente del Consiglio notarile dispensato dall’osservanza dei detti
obblighi, per un termine non eccedente un mese, nel periodo di dodici mesi.
La
dispensa non potrà essere concessa se il notaro non sia contemporaneamente
sostituito da altro notaro delegato a compierne in tutto od in parte le
funzioni. Qualora nel luogo non esista altro notaro, la delega dovrà essere
fatta per tutte le funzioni.
Durante
il tempo in cui il notaro usufruisce della dispensa rimane per lui sospesa la
facoltà del rogito.
Anche
in questo caso devono farsi le comunicazioni prescritte dal capoverso 2°
dell’art. 51 del presente regolamento; ed il notaro delegato deve,
nell’adempimento dell’incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni
dell’art. 46, prima parte, della legge.
53.
—
Quando il notaro nell’esercizio delle sue funzioni sia ingiuriato o trovi
resistenza, ne fa processo verbale, invitando le persone presenti a
sottoscriverlo; e lo trasmette senza ritardo [al pretore del mandamento].
Può
anche, in caso d’urgenza, richiedere direttamente e sotto la propria
responsabilità l’assistenza della forza pubblica.
Sezione
IV
Obblighi
del notaro in rapporto alle persone che intervengono nell’atto ed alla loro
capacità
54.
— I
notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non
siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente
stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro
rappresentati giuridicamente obbligarsi.
55. — I cancellieri dei Tribunali, delle
Corti o sezioni di Corte di appello debbono trasmettere prontamente al
Consiglio notarile ed all’archivio notarile del luogo un estratto di tutte le
sentenze civili e penali divenute irrevocabili, portanti interdizione,
inabilitazione, dichiarazione di fallimento, annullamento di concordato tra
falliti e loro creditori, o condanna a pene che costituiscono il condannato
nello stato d’interdetto legale.
Il
presidente del Consiglio notarile, dopo averne fatto prendere annotazione nel
registro per la corrispondenza di cui all’art. 99, n. 1, del presente
regolamento, deve comunicare il detto estratto per copia ai notari del
distretto ed ai presidenti degli altri Consigli notarili, compresi nella
circoscrizione territoriale della Corte d’appello acciocché essi possano
comunicarlo ai notari del rispettivo distretto. Allo stesso modo deve
provvedere il conservatore dell’archivio nei riguardi degli altri conservatori
della circoscrizione medesima.
Gli
estratti suddetti saranno riuniti e conservati in apposito fascicolo.
La
stessa disposizione deve osservarsi per le sentenze e per gli altri
provvedimenti in forza dei quali l’interdizione od inabilitazione sia revocata
o venga a cessare, e per le sentenze passate in cosa giudicata, con le quali si
omologano i concordati per causa di fallimento, affinché sia proceduto alle
necessarie cancellazioni ed annotazioni nell’elenco prescritto dall’articolo
seguente.
56.
—
Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco che
indichi il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la professione
delle persone interdette, inabilitate, o dichiarate fallite nel distretto di
ogni Corte o sezione di Corte di appello, la data della loro interdizione,
inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che le ha
pronunciate.
[57].
Capo III
Della
decadenza dalla nomina di notaro, della cessazione, sospensione ed interdizione
notarile
(Artt.
30-42 l.n.)
58.
—
Qualora il notaro non abbia, nel termine indicato nell’art. 24 della legge
adempiuto a quanto è prescritto nell’art. 18 della legge stessa, e non abbia
aperto lo studio nel luogo assegnatogli, la Procura generale presso la Corte o
sezione di Corte di appello ne informa il Ministro di grazia e giustizia, che
promuove il decreto di decadenza, a norma di quanto dispongono gli artt. 30 e
34 della legge.
59.
— Il
notaro che intenda rinunciare all’esercizio del notariato deve presentare
analoga dichiarazione al presidente del Consiglio notarile, il quale, per mezzo
della Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello, la
trasmette al Ministro di grazia e giustizia, perché sia promosso il decreto di
dispensa, ai termini dell’art. 34 della legge.
60.
— La
incapacità all’adempimento dell’ufficio notarile per debolezza di mente o per
infermità dev’essere partecipata dal presidente del Consiglio notarile alle
stesse autorità di cui all’articolo 51, capoverso 2°, del presente regolamento,
nonché al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione.
61.
—
L’avviso della cessazione del notaro dall’esercizio delle sue funzioni, di cui
all’art. 37 della legge, dev’essere affisso nella sede del Consiglio notarile a
cura del segretario, il quale ne trasmette un esemplare al presidente del
Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione, [al pretore del
mandamento], ed al conservatore dell’archivio distrettuale.
62.
—
[Al pretore] ed al cancelliere che debbono recarsi fuori della loro residenza
per l’apposizione dei sigilli alla scheda del notaro morto o cessato definitivamente
dall’esercizio notarile, competono le indennità di trasferta e soggiorno, a
norma dei RR.DD. 14 settembre 1862 n. 840 e 25 agosto n. 1863 n. 1446 .
Le
stesse indennità sono dovute [al pretore] ed al conservatore dell’archivio,
quando nell’ipotesi suddetta procedano alla rimozione dei sigilli ed
all’inventario.
[Al
presidente del Consiglio notarile o al componente del Consiglio stesso da lui
delegato, sono dovute, invece le indennità di cui all’art. 22 della tariffa
annessa alla legge].
Qualora
sia necessario di nominare un custode per garantire l’integrità dei sigilli,
[il pretore] deve preventivamente interpellarlo se voglia avere compenso; nel
caso affermativo, deve stabilire tale compenso, il quale di regola non può
essere superiore ad [una lira] al giorno.
[63].
64.
—
Qualora il notaro od i suoi eredi non adempiano all’obbligo di cui all’art. 40
della legge, [il pretore], sull’istanza del Presidente del Consiglio notarile,
procede al sequestro ed alla successiva consegna del sigillo al detto Presidente.
Il
notaro sospeso, inabilitato, od interdetto temporaneamente dall’esercizio, deve
depositare il sigillo, ancorché il Consiglio notarile abbia disposto a norma
dell’art. 43 della legge che egli continui a conservare gli atti, i repertori e
i registri.
Il
presidente del Consiglio notarile deve curare che sia eseguito il deposito del
sigillo del notaro nell’archivio; e le spese relative vanno a carico del notaro
o dei suoi eredi.
Gli
atti ed i repertori del notaro inabilitato di diritto in seguito a mandato di
cattura sono affidati alla custodia di un altro notaro esercente, designato dal
presidente del Consiglio notarile; ed il sigillo dev’essere depositato
d’ufficio nell’archivio notarile.
Cessata
la sospensione, la inabilitazione o l’interdizione, il sigillo è restituito al
notaro insieme con gli atti, i repertori ed i registri che fossero stati
consegnati ad altro notaro.
Capo IV
Dei
coadiutori e dei delegati
(Artt.
43-46 l.n.)
65. — Al notaro delegato a compiere le
operazioni, di cui all’art. 43, ultimo capoverso, della legge, non compete che
il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, da liquidarsi a norma
dell’art. 22 della tariffa annessa alla legge.
66.
— Il
notaro, che voglia ottenere la nomina di un coadiutore, deve farne domanda alla
competente Autorità, fornire la prova di trovarsi in uno dei casi
tassativamente indicati nell’art. 45, prima parte, della legge, e designare la
persona da cui intende farsi coadiuvare.
Ove
l’Autorità competente non creda di nominare la persona proposta, invita il
notaro a designarne un’altra.
La
domanda dev’essere anche firmata dalla persona designata, e corredata, se
l’aspirante è candidato notaro, dai documenti richiesti alla lettera a),
dell’art. 22 del presente regolamento; e, se è notaro in esercizio, dalla
relativa attestazione del presidente del Consiglio notarile.
Il
coadiutore, prima di assumere l’esercizio delle sue funzioni, deve adempiere le
formalità prescritte dall’art. 18 della legge, meno quelle che si riferiscono
alla cauzione ed alla provvista dei nuovi repertori; e deve ottenere la
iscrizione nel ruolo, ai sensi dell’art. 24 della legge medesima.
Deve
altresì fornirsi dal Consiglio notarile di uno speciale sigillo, in cui, in
aggiunta alle indicazioni prescritte dall’art. 23 della legge per il notaro
coadiuvato, si contenga la seguente leggenda: «NN. coadiutore».
Le
disposizioni degli artt. 2, 28 e 29 della legge sono applicabili anche ai
coadiutori, e tutte le altre disposizioni riguardanti i notari sono comuni ai
coadiutori, in quanto siano applicabili.
Titolo III
Degli
atti notarili
Capo I
Della
forma degli atti notarili
(Artt.
47-60 l.n.)
67.
—
Spetta al notaro di dirigere la compilazione dell’atto dal principio alla fine,
anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo
compete d’indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad
esse lettura dell’atto, se sia conforme alla loro volontà.
Per
la scritturazione degli atti originali, giusta l’art. 53 della legge, deve
adoperarsi inchiostro indelebile.
68.
— Il
notaro può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese
estero, purché siano debitamente legalizzati, redigendo, apposito verbale, che
dev’essere annotato a repertorio.
Tali
atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla
traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la
lingua nella quale è stato rogato l’atto; o, in caso diverso, da un perito
scelto dalle parti; a meno che non si tratti di atti che vengano depositati
presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l’uso della lingua in cui
furono scritti.
69.
—
Ove occorra di cancellare qualche parola in un atto, il notaro deve con
apposita postilla far menzione del numero delle parole cancellate, e
trascrivere la prima e l’ultima di esse.
70.
—
Nel caso in cui l’atto notarile sia dichiarato nullo per sentenza dell’autorità
giudiziaria divenuta irrevocabile, il presidente del Consiglio notarile, nel
cui distretto l’atto fu ricevuto, avuta, su richiesta della parte interessata,
comunicazione del dispositivo della sentenza dal cancelliere dell’autorità
giudiziaria che l’ha pronunziata, provvede perché ne sia fatta annotazione in
margine dell’atto originale, sia che si trovi depositato nell’archivio
notarile, avvertendone il conservatore, sia che si trovi tuttora presso il
notaro.
Qualora
venga chiesta copia dell’atto dichiarato nullo, l’annotazione di cui sopra è
trascritta anche nella copia, mediante certificato in fine od in margine della
medesima.
Capo II
Della
custodia degli atti
presso
il notaro, e dei repertori
(Artt.
61-66 l.n.)
71.
—
Colui che depositò un documento presso un notaro ha diritto di averne a sua
richiesta la restituzione, sempre che dall’atto di deposito risulti che questo
seguì nel suo esclusivo interesse.
Della
restituzione è redatto dal notaro depositario analogo verbale, nel quale sarà
trascritto per intero il documento che si restituisce.
L’atto
di deposito resta presso il notaro; e tanto in esso, quanto nel repertorio,
alla colonna «osservazioni», si annota l’avvenuta restituzione.
Qualora
il notaro si rifiuti di restituire il documento, sul reclamo dell’interessato,
provvede il presidente del Tribunale civile, a norma degli artt. 914 e seguenti
(ora 745 e seguenti) del Codice di procedura civile.
72.
—
Gli atti, rilegati in volume, ai sensi dell’art. 61 della legge, debbono essere
numerati in ogni pagina [e forniti di un indice alfabetico delle parti].
73.
— È
fatto obbligo ai cancellieri delle autorità giudiziarie di prendere nota in
apposito elenco di tutti gli atti di procura alle liti e di protesti cambiari
presentati alle cancellerie giudiziarie sia per farne uso in giudizio, sia per
la loro verificazione o legalizzazione.
L’elenco
anzidetto deve ogni trimestre essere trasmesso al conservatore dell’archivio
notarile della sede della Corte o sezione di Corte di appello, che avrà cura di
comunicarne ai conservatori degli archivi compresi nella circoscrizione della
Corte o sezione stessa un estratto nella parte concernente l’archivio a cui
sono preposti.
Nell’elenco
deve farsi specialmente menzione del numero col quale l’atto risulta annotato a
repertorio.
74.
— [I
notari debbono provvedersi dell’archivio non solo dei fogli dei repertori
indicati nell’art. 62 della legge, ma altresì dei fogli per le copie mensili
degli annotamenti repertoriali] .
I
fogli dei repertori sono rigati a caselle, ed è assolutamente vietato al notaro
di iscrivere più di un atto in ciascun ordine di caselle. [I detti fogli sono
forniti dall’archivio previa richiesta in iscritto del notaro ed a sue spese; e
la richiesta deve contenere l’indicazione della quantità e della qualità dei
fogli di cui il notaro ha bisogno, la data e, qualora non li ritiri il notaro,
l’indicazione della della persona alla quale debbono
essere conservate].
Il
conservatore dell’archivio, dopo aver numerati e firmati i fogli [da
somministrare], prende nota in apposito registro della quantità e della specie
dei fogli stessi e del giorno della loro consegna. Il detto registro è tenuto a
partite individuali, notaro per notaro. Prima di essere posto in uso, deve
essere numerato e firmato nei suoi fogli dal conservatore dell’Archivio, ai
sensi dell’art. 64 della legge.
Anche
i nuovi fogli di repertorio che il notaro richiede debbono essere sottoposti
alle formalità prescritte dall’art. 64 della legge [e dall’articolo 76 del
presente regolamento], e la loro numerazione prosegue quella dei fogli
precedenti.
La
serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati gli atti nel repertorio,
viene continuata nei fogli ulteriormente forniti.
Anche
i fogli che costituiscono il fascicolo supplementare dei repertori prescritto
dall’articolo 63 della legge, [sono somministrati dall’archivio] sotto le
stesse formalità e modalità prescritte dal presente regolamento.
Il
notaro deve provvedersi del detto fascicolo [allorché richiede all’archivio] i repertori, [ai sensi dell’art. 18, n. 6,
della legge].
75.
—
Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale
degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi, deve
annotarsi in quest’ultimo il verbale di richiesta di cui all’art. 61, ultimo
capoverso, della legge.
Al
verbale di richiesta deve, oltre al testamento, allegarsi l’estratto dell’atto
di morte del testatore.
Nel
repertorio degli atti di ultima volontà si annota, alla colonna «osservazioni»,
il numero che prende nel repertorio degli atti fra vivi il verbale di
richiesta.
I
verbali di richiesta sono sottoposti alle formalità di registrazione nel termine
di legge.
[76].
77.
— Le
copie degli annotamenti mensili ai repertori e l’importo delle tasse, che il
notaro ha l’obbligo di trasmettere all’archivio notarile ogni mese, ai sensi
dell’art. 65 della legge, debbono pervenire in archivio non più tardi del
giorno ventisei del mese successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti, e
sempre prima che l’ufficio venga chiuso al pubblico.
78.
—
Sono estese ai repertori ed alle copie da trasmettersi mensilmente all’archivio
le disposizioni dell’art. 53 della legge, in quanto siano applicabili.
Le
copie mensili degli annotamenti nei repertori devono essere in tutto conformi
agli originali; e portare altresì l’annotazione della seguita registrazione e
della tassa pagata, per gli atti già registrati.
Il
notaro che durante il mese non ebbe a ricevere alcun atto, deve trasmettere
all’archivio il relativo certicato negativo, tanto
per gli atti tra vivi, quanto per gli atti di ultima volontà.
Qualora il notaro non presenti le copie degli annotamenti
per due mesi successivi, o le presenti incomplete o informi, ovvero scritte in
modo non leggibile, il conservatore può senz’altro eseguire un’ispezione
straordinaria nell’ufficio del notaro, allo scopo di liquidare le tasse dovute
all’archivio sugli atti e sui repertori originali.
Ove però si tratti di notaro non residente nel Comune
sede dell’archivio notarile, la ispezione è eseguita [dal pretore del
mandamento]; e previa l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia se il
notaro non abbia il suo ufficio nel capoluogo del mandamento.
Le
spese eventuali dell’ispezione sono a carico del notaro.
Con
le copie anzidette il notaro deve fornire all’archivio tutte quelle altre
notizie o dati che il Ministero di grazia e giustizia credesse di dover
raccogliere ai fini della statistica del notariato.
79.
— La
copia conforme del testamento pubblico dev’essere chiusa in busta con
l’impronta del sigillo in ceralacca, ed inviata poi al conservatore
dell’archivio entro un’altra busta.
Sulla
busta interna il notaro deve annotare il numero del repertorio, la data in cui
il testamento è stato ricevuto, il cognome, nome, paternità, luogo di nascita,
domicilio, residenza e condizione del testatore, apponendo in fine la propria
firma.
Il
conservatore dell’archivio trasmette subito al notaro ricevuta del piego,
trascrivendo in essa le indicazioni annotate sulla busta interna.
Il
piego contenente il testamento può essere trasmesso anche per posta, purché
raccomandato.
[80].
81. — I fascicoli dei
repertori debbono rilegarsi in volumi, separatamente dai volumi degli atti.
Possono
essere riunite in unico volume più annate, purché intere.
L’indice
alfabetico, che il notaro deve unire ai repertori, oltre alla indicazione dei
cognomi e dei nomi delle parti, contiene anche quella della forma, natura e
data dell’atto, nonché il numero sotto il quale esso è stato annotato a
repertorio.
82. — Il disposto dell’art. 66,
capoverso 3°, della legge, si deve pure osservare nel caso di deposito da
farsi, ai sensi dell’art. 912 (ora 620) del Codice civile, del testamento
olografo consegnato fiduciariamente al notaro dal testatore o da chi faccia
istanza pel deposito.
Capo III
Delle
copie, degli estratti e dei certificati
(Artt.
67-69 l.n.)
83.
—
Non si può spedire copia di un testamento, né rendere palese il suo contenuto e
neppure la sua esistenza se non sia prodotto lo estratto dell’atto di morte del
testatore, rilasciato dall’ufficiale di stato civile competente, e debitamcnte legalizzato, ove occorra, eccetto nei casi
contemplati dall’art. 67, capoverso 1°, della legge.
Il
notaro, avendo in qualsiasi modo notizia del decesso di persona, che per suo
ministero fece un testamento pubblico o depositò nei suoi atti un testamento,
dopo essersi ufficialmente accertato della morte del testatore, deve rendere avvertiti
dell’esistenza del testamento stesso coloro che egli presume possano avere
interesse all’apertura ed alla pubblicazione.
84.
— [Omissis].
Per le copie il notaro non può servirsi della stampa o
di altri mezzi meccanici, se la impressione dei caratteri non sia fatta con
inchiostri indelebili, e salvo sempre il disposto dell’articolo 1336 (ora 2716)
del Codice civile.
È vietato al notaro di asportare dall’ufficio gli
originali, anche per farne eseguire copie con i mezzi suddetti.
85.
— Il
notaro che trasmette per telegrafo, ai sensi dell’art. 71 della legge, il sunto
o il contenuto di un atto deve firmare il modulo del telegramma in presenza
dell’impiegato telegrafico, dopo aver fatto constare della propria identità.
L’accertamento
della identità del notaro deve essere, sotto la responsabilità dell’impiegato accettante,
comunicato all’ufficio destinatario con l’aggiunta nel telegramma, dopo la
firma del notaro, della dichiarazione: «accertata identità mittente», seguita
dal nome, cognome e qualifica dell’impiegato stesso.
Tale dichiarazione va compresa nelle parole tassate.
Per i detti telegrammi il notaro deve richiedere
all’ufficio telegrafico mittente il collazionamento di cui all’art. LI del
regolamento telegrafico internazionale, esteso al servizio interno col R.
decreto 20 giugno 1909, n. 637.
Il notaro che trasmette per telefono il sunto od il
contenuto di un atto, e il notaro che lo riceve, dovranno rilasciare una
dichiarazione datata e sottoscritta alla presenza dell’impiegato telefonico,
munita altresì dell’impronta del proprio sigillo. Tale dichiarazione deve
contenere l’indicazione: «per trasmissione», o «ricezione di contenuto», o
«ricezione di sunto di atto notarile».
Capo IV
Degli
atti che si rilasciano in originale;
dell’autenticazione
e della legalizzazione delle firme
(Artt.
70-73 l.n.)
86.
—
L’autenticazione delle firme apposte alle scritture private, giusta il disposto
dell’art. 72 della legge, consiste in un’unica dichiarazione redatta in fine
delle scritture stesse, senz’altra formalità oltre a quelle prescritte dal
detto articolo.
Il notaro deve attestare che le sottoscrizioni, tanto in
fine delle scritture, quanto nei fogli intermedi, sono state apposte in
conformità di quanto dispone l’art. 1323 (ora 2703) del Codice civile, in presenza
sua e dei testimoni, ed anche dei fidefacenti, quando
siano intervenuti.
Sotto
la denominazione di fogli intermedi si comprendono tutti i fogli di cui consti
la scrittura, eccetto quello contenente le sottoscrizioni finali.
Il
notaro, nell’autenticare le copie di un atto che consti di più fogli, deve
aggiungere la dichiarazione che tutti i fogli sono muniti in margine delle
firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni
finali.
[87].
Capo V
Degli
onorari e degli altri diritti
del
notaro e delle spese
(Artt.
74-82 l.n.)
88.
— [Omissis].
La
tassa dovuta all’archivio è in proporzione dell’onorario che risulta dai
calcoli anzidetti.
89.
—
Nel caso di contestazione intorno all’importare dell’onorario, la parte che
deposita in giudizio la somma richiesta dal notaro ha diritto di ottenere la
spedizione della copia dell’atto prima della decisione della controversia.
90.
—
Nei verbali relativi agli atti indicati nell’art. 13 della tariffa annessa alla
legge, deve il notaro far risultare l’ora del principio e quella della fine
delle operazioni.
[91.
— Tra le spese che il notaro deve indicare nella nota di cui all’art. 77
della legge, sono da comprendersi e vanno segnate distintamente anche le tasse
dovute all’archivio; e, quando ne sia il caso, l’importo della copia da servire
per uso dell’ufficio del registro e di quella per uso di voltura.
Il
notaro può comprendere nella nota degli onorari, dei diritti accessori e delle
spese, le somme che anticipa per la registrazione dell’atto e per le eventuali
operazioni ipotecarie ed altre derivanti dall’atto stesso, e delle quali sia stato
incaricato dalle parti].
Titolo IV
Dei
Collegi e dei Consigli notarili
Capo I
Dei
collegi notarili
(Artt.
83-86 l.n.)
92.
—
L’avviso di convocazione del collegio notarile contiene la data e l’ora della
convocazione e l’ordine del giorno. Esso è pubblicato nella sala delle riunioni
del Consiglio e trasmesso, raccomandato per mezzo della posta, a cura del
segretario del Collegio a ciascun notaro iscritto nel ruolo, ed anche a coloro
che hanno diritto d’intervenire all’adunanza, ai sensi dell’articolo seguente.
La
stessa procedura è da osservarsi per la convocazione del Consiglio notarile.
Nel
caso previsto nell’art. 95, 1° capoverso, della legge, l’avviso di convocazione
è trasmesso, per la prima adunanza e per quelle altre che occorressero, dal
cancelliere del Tribunale.
Saranno
allegate al verbale dell’adunanza le ricevute ritirate dalla posta per l’invio
degli avvisi raccomandati.
93.
—
[Fanno parte del Collegio ed hanno diritto d’intervenire alle adunanze anche
coloro che, quantunque non rivestano la qualità di notaro, sono autorizzati ad
esercitarne temporaneamente le funzioni, giusta il disposto dell’art. 6 della
legge].
Continuano a far parte del Collegio, ma non possono
intervenire alle adunanze, i notari sospesi, inabilitati o temporaneamente
interdetti dall’esercizio, finché durino la sospensione, la inabilitazione o la
interdizione.
Le
adunanze si terranno nella sede che ogni Collegio ha l’obbligo di provvedere
per le riunioni e per l’ufficio del Consiglio notarile.
La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione
del Consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla stessa legge, sono
convocate e dirette dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui
delegato, hanno luogo in una delle sale del Tribunale civile.
Capo II
Dei
Consigli notarili
(Artt.
87-95 l.n.)
94.
—
Quando il numero dei membri dei Consigli notarili sia di 5, 7 e 11, il terzo da
rinnovare è rispettivamente: nel 1° anno, di 1, 2 e 3; nel 2° anno, di 2, 2 e
4; e nel 3° anno, di 2, 3 e 4.
Nelle
elezioni dei membri del Consiglio notarile le schede debbono contenere un
numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi. La scheda contenente un
numero di nomi minore di quello dei membri da eleggersi è valida per nomi che
vi figurano; quella che ne contiene un numero maggiore è valida, ma i nomi
segnati oltre il numero dei membri da eleggersi s’intendono come non scritti.
95.
—
All’ora fissata per la convocazione si fa dal presidente o dal segretario un
primo appello dei convocati. Un’ora almeno dopo terminato il primo appello, si
procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima;
eseguito il secondo appello, il presidente dichiara chiusa la votazione.
I
due notari meno anziani di età esercitano l’ufficio di scrutatori.
Compiuto
lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente reso pubblico dal
presidente.
Se
sorgano proteste contro la regolarità della elezione durante l’adunanza, le schede
sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell’adunanza stessa. In caso
contrario, il presidente fa bruciare le schede e procedere ad una seconda
votazione, giusta il disposto dell’art. 89 della legge, per quelli che non
abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti.
Il
risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal presidente
ed inserito nel verbale dell’adunanza.
Il
presidente del Tribunale, dopo la prima elezione, ne partecipa subito per
lettera il risultato al presidente ed al procuratore generale della Corte o
sezione di Corte di appello, nonché al procuratore [del Re]; ed il presidente
del Consiglio notarile, nelle altre elezioni, al presidente del Tribunale, il
quale ne dà comunicazione immediata ai magistrati predetti.
Il
procuratore generale ne informa il Ministero di grazia e giustizia.
96.
—
Contro la validità delle elezioni si può avanzare, alla Corte o sezione di
Corte di appello del distretto, ricorso motivato e sottoscritto da due membri
almeno del Collegio, entro il termine di giorni 15 da quello dell’elezione.
Possono
pure avanzare ricorso il procuratore [del Re]
presso il Tribunale civile nel Comune sede del Consiglio notarile, ed il
procuratore generale presso la Corte o sezione di Corte di appello, entro il
termine rispettivamente di 15 e di 30 giorni da quello della comunicazione
avuta del risultato dell’elezione.
Per
i ricorsi di cui nel presente articolo, si osserva, in quanto sia possibile, la
procedura stabilita dalla legge comunale e provinciale in materia di elezioni.
Terminato
il giudizio, si bruciano le schede, quando siano state trasmesse.
I
membri del Consiglio notarile, ai quali si riferisce il ricorso, hanno diritto
d’intervenire alle adunanze e di prendere parte alle deliberazioni del Consiglio
fino a che il ricorso stesso non sia stato accolto.
97.
—
Il presidente del Consiglio notarile ha la rappresentanza del Consiglio stesso,
ne presiede le riunioni, ne regola la disciplina e corrisponde con le pubbliche
autorità, inteso il Consiglio nelle materie di sua competenza.
Il
segretario del Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni specificatamente
indicate nell’art. 91, 1° capoverso della legge, spedisce ed autentica le copie
delle deliberazioni del Consiglio e del Collegio notarile, e firma le
deliberazioni unitamente al presidente. Quelle relative a provvedimenti disciplinari
sono firmate da tutti i membri intervenuti alle deliberazioni stesse.
Il
tesoriere è custode responsabile dei fondi in danaro e dei titoli di valore
appartenenti al Collegio, riscuote le tasse, le ammende ed ogni altra somma
dovuta al Collegio ed al Consiglio notarile per qualsiasi titolo; e paga i
mandati, che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.
98.
—
Nei cinque giorni successivi ad ogni seduta del Consiglio notarile il
presidente comunica al procuratore [del Re]
presso il Tribunale i nomi dei consiglieri assenti, affinché vigili per
l’osservanza dell’art. 92, capoverso 2°, della legge.
99.
—
L’ufficio del Consiglio notarile deve tenere:
1) il registro per la corrispondenza diretta al
Consiglio o da esso spedita, nel quale debbono essere anche annotate, giorno
per giorno, le istanze pervenute;
2)
il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio;
3)
il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio notarile.
I
due ultimi registri debbono contenere in riassunto il verbale delle adunanze;
4)
il registro a matrice dei praticanti notari;
5)
il registro per le firme dei notari;
6)
il ruolo dei notari esercenti.
Per
la gestione finanziaria dell’ufficio il tesoriore
deve tenere i seguenti registri a stampa:
1)
registro a madre e figlia per le somme che a qualsiasi titolo riscuote;
2)
giornale di cassa per le riscossioni e i pagamenti;
3)
registro degli ordini di pagamento.
Tutti
i suddetti registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e firmati in
ogni foglio di due pagine dal pretore
del mandamento, nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.
I
verbali delle deliberazioni debbono anno per anno essere rilegati in volume.
100.
—
Alla fine di ogni trimestre il presidente del Consiglio notarile deve
trasmettere alla Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello
uno stato, nel quale siano indicate tutte le variazioni verificatesi nella
composizione del Consiglio e nel personale dei notari; o, se non ve ne fu
alcuna, la relativa attestazione.
La
Procura generale, presa nota delle variazioni nei propri registri, trasmette lo
stato con le sue osservazioni al Ministero di grazia e giustizia.
101.
— Il
divieto di dare copia delle deliberazioni che concernono questioni di persone,
non si estende a coloro ai quali le deliberazioni stesse si riferiscono.
102.
—
Nel caso in cui il Consiglio notarile sia nella impossibilità di esercitare le
sue funzioni per dimissione di tutti o di parte dei suoi componenti in
relazione all’art. 92 della legge, le sue attribuzioni sono esercitate dal
presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato in conformità
al disposto dell’art. 95 della stessa legge.
103.
— Non
può alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prendere parte
alle deliberazioni né assistere alle discussioni:
1)
quando l’affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i
propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea
collaterale fino al 3° grado inclusivamente;
2)
quando l’affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro
del Consiglio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al presidente le
informazioni accennate nell’art. 267 del presente regolamento.
La
deliberazione, che sia in contravvenzione alle precedenti disposizioni, può
essere annullata dal Ministro di grazia e giustizia.
Nei
verbali delle adunanze del Consiglio notarile non si deve far menzione che del
voto della maggioranza; a richiesta, può anche inserirsi il voto motivato della
minoranza.
La
deliberazione del Consiglio notarile con la quale viene constatato, agli
effetti dell’art. 92, capoverso ultimo, della legge, il mancato intervento alle
adunanze per tre volte consecutive di uno dei suoi membri, è, a cura del
presidente, comunicata per estratto all’interessato. Ove questi, entro un mese
dall’avuta comunicazione, non faccia pervenire al Consiglio alcuna
giustificazione, o si reputi insufficiente quella che fu data, il Consiglio lo
dichiara dimissionario, salvo il ricorso dell’interessato al Tribunale civile,
il quale provvederà in Camera di Consiglio.
104.
— I
Consigli notarili debbono essere forniti di due sigilli del diametro di 35
millimetri, l’uno ad umido e l’altro a secco, con lo stemma nazionale e con la
leggenda «Consiglio notarile di ………… (nome del Comune)».
Titolo V
Degli
archivi notarili
(Artt.
96-126 l.n.)
Capo I
Degli
archivi notarili distrettuali
Sezione
I
Istituzione
degli archivi e norme generali
[105] .
Art. abrogato ex r.d.l.
23-10-1924, n. 1737 (art. 61).
106.
—
L’archivio distrettuale è istituito con decreto [Reale].
L’archivio
non può essere aperto al servizio pubblico, se prima non siano stati
convenientemente disposti i locali e i mobili necessari, e nominati il
conservatore e gli altri impiegati.
Il giorno in cui il nuovo archivio si apre al servizio
pubblico dev’essere notificato con avviso inserito, a cura del Ministero di
grazia e giustizia, nel bollettino del Ministero stesso e nella Gazzetta
Ufficiale [del Regno].
Le
inserzioni sono fatte gratuitamente.
107.
—
Nell’archivio notarile distrettuale di nuova istituzione sono depositati e
conservati, ai sensi dell’art. 106 della legge, gli atti, i repertori, i registri
e i sigilli per quanto concerne la circoscrizione dell’archivio stesso, a
cominciare dal giorno in cui esso è aperto al pubblico servizio.
Può
autorizzarsi, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, la consegna
delle copie certificate conformi degli atti dei notari, che precedentemente
all’istituzione del nuovo archivio rogarono nel territorio costituente la
circoscrizione dell’archivio stesso, qualora ivi non esistano archivi notarili
mandamentali.
108.
— [Omissis]
.
Le
spese necessarie per il trasporto e la consegna degli atti e quelle per lo
scarto preliminare, previsto dagli artt. 69 e 70 del su indicato regolamento,
sono a carico dell’archivio che effettua il versamento.
Quanto
ai repertori, ai registri ed agli atti dei notari il centennio si computa dalla
data della definitiva cessazione dall’esercizio dei rispettivi notari; e quanto
agli altri atti e documenti non notarili, dalla loro data.
109. — La consegna delle
copie certificate conformi ed il deposito degli atti antichi, di cui è parola
negli articoli precedenti, sono eseguiti nei modi stabiliti dal regolamento per
gli archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163.
110.
— Il
locale dell’archivio deve essere, possibilmente, situato nel centro
dell’abitato e prossimo ad altri pubblici uffici; in ogni caso, deve essere ben
sicuro, asciutto ed arioso, e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a
cui è destinato.
[111]
.
112.
—
L’orario d’ufficio per gli archivi notarili è di sette ore, eccettuati i giorni
festivi stabiliti con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1207 nei quali è di sole tre ore con un turno di
servizio tra gl’impiegati.
Alla
porta estema dell’archivio dev’essere affissa la
tabella che indica l’orario d’ufficio.
Sezione
II
Personale,
classe degli impiegati, nomina,
assunzione
in servizio, Consiglio di amministrazione
[113-116].
117.
— Il
capo dell’archivio, o, in mancanza, l’impiegato in servizio di grado
immediatamente inferiore deve dare partecipazione al competente procuratore [del
Re] delle vacanze, che per qualsiasi
motivo si verifichino nel personale dell’archivio, lo stesso giorno in cui ne
ha notizia.
Il
procuratore [del Re] ne dà, a sua volta,
immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.
[118-129]
.
130.
—
Solo in caso di assoluta necessità e per circostanze del tutto eccezionali, il
Ministro può concedere sussidi agl’impiegati, loro vedove ed orfani, con nota
d’ufficio e nei limiti del fondo appositamente stanziato nel bilancio di
previsione.
[131-136]
.
Sezione
III
Soppressione
degli archivi distrettuali.
Archivi
sussidiari
[137-141].
Sezione
IV
Ritiro
degli atti e loro conservazione
142.
— I
ricevitori del registro trasmettono nel mese di marzo di ciascun anno agli
archivi notarili le copie certificate conformi degli atti, pei quali il decennio della registrazione siasi
compiuto il 31 dicembre precedente.
Agli
archivi debbono essere trasmessi anche gli indici cronologici o rubriche, di
cui ogni fascicolo di copie dev’essere munito, a seconda delle norme
determinate dal regolamento per l’esecuzione della legge sulle tasse di
registro.
143.
—
Gli uffici del registro, posti nello stesso Comune sede dell’archivio,
provvedono alla trasmissione direttamente; quelli situati fuori della sede
dell’archivio, per mezzo degli uffici postali ed in pacchi accuratamente
suggellati e raccomandati.
I
fascicoli debbono essere accompagnati da un elenco riassuntivo redatto in tre
esemplari, dei quali uno è subito restituito, a titolo di provvisoria ricevuta,
dal conservatore dell’archivio con la propria sottoscrizione.
Degli
altri due esemplari, uno rimane all’archivio e l’altro sarà, dopo completato il
controllo delle copie, rimesso all’ufficio mittente, con la indicazione delle
eventuali mancanze e con le osservazioni; sulle quali i ricevitori del registro
sono tenuti a dare le necessarie giustificazioni.
Il
controllo può essere eseguito dai soli impiegati dell’archivio, senza
l’assistenza o la rappresentanza degli ufficiali del registro.
144. — Il deposito dei moduli dei
telegrammi, prescritto dagli artt. 71 e 106 della legge, deve essere fatto a
cura delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, da cui dipendono
gli uffici telegrafici mittenti.
A
tale scopo gli uffici telegrafici, nei termini fissati dai propri regolamenti
speciali, inviano alle direzioni da cui dipendono, in piego raccomandato, i
telegrammi spediti dai notari.
Le
direzioni postali telegrafiche, dopo di aver fatta copia conforme dei
telegrammi stessi per uso del proprio servizio, spediscono all’archivio
notarile del distretto cui appartiene il notaro mittente, gli originali dei
telegrammi in piego raccomandato.
L’invio
deve essere accompagnato da un elenco redatto in doppio originale, indicandovi
il numero, la data, la provenienza e la destinazione del telegramma, nonché il
nome del notaro mittente.
Uno
dei elenchi deve essere poi restituito alla Direzione postale telegrafica a
titolo di ricevuta con la firma del conservatore dell’archivio, munita
dell’impronta del sigillo.
Le
dichiarazioni che i notari devono rilasciare agli impiegati telefonici ai sensi
dell’art. 85 del presente regolamento, sono pure depositate nell’archivio
notarile del distretto, a cui i notari appartengono, a cura
dell’Amministrazione dei telefoni, decorsi cinque giorni dalla avvenuta
trasmissione telefonica.
145.
— Il
deposito delle copie autentiche, che i conservatori delle ipoteche debbono trasmettere all’archivio per le
disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3196 (art. 106, n. 8 della legge),
è eseguito di anno in anno nel mese di dicembre, nei modi di cui all’art. 109
del presente regolamento.
Le stesse norme si osservano per il deposito dei
contratti originali di affrancazione, che gli uffici demaniali debbono
eseguire, in conformità all’art. 106, n. 9, della legge. Tale deposito avviene
nel mese di marzo per gli atti riguardo ai quali il quinquennio dalla
stipulazione siasi compiuto nel mese di dicembre
precedente.
146.
—
Per il deposito in archivio degli originali e delle copie di atti notarili
rogati in paese estero, in conformità all’art. 106, n. 4, della legge, deve
redigersi apposito verbale con le norme e nelle forme prescritte per gli atti
notarili; e deve osservarsi quant’altro è disposto dall’art. 68 del presente
regolamento.
[147].
148.
— I
procuratori [del Re] ed i procuratori generali [del Re], quando abbiano notizia
dell’esistenza, per qualsiasi causa, presso persone che non siano legalmente
autorizzate a tenerli, di atti o documenti notarili che debbono essere
conservati in archivio, o quando loro consti che tali atti e documenti siano
stati o siano per essere posti in vendita, devono promuovere la rivendicazione
di tali atti e documenti innanzi al competente Tribunale civile, premesse, ove
occorra, le cautele che le leggi all’uopo consentono e ferme le eventuali
responsabilità civili e penali.
Spetta ai conservatori di archivio di denunziare tali
casi quando ne vengano a loro cognizione, ed anche se trattisi di atti e
documenti non pertinenti al loro archivio.
149.
—
Nel caso di morte, di rimozione, di destituzione o di dispensa di un notaro per
infermità od altra causa qualunque che gli impedisca lo esercizio, [il
pretore del mandamento], non appena
abbia apposto i sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative
all’ufficio notarile in conformità al disposto dell’art. 39 della legge, ne
informa il presidente del Consiglio notarile ed il conservatore dell’archivio,
fissando, almeno cinque giorni prima, il giorno e l’ora per la rimozione dei
sigilli e per l’inventario degli atti, dei repertori e delle altre carte del notaro.
Non
debbono essere inventariate le carte che non hanno attinenza con l’esercizio
professionale: debbono essere compresi nell’inventario i testamenti olografi consegnati
fiduciariamente al notaro.
Deve
poi il conservatore, eseguita la ispezione e verificazione prescritta dall’art.
108 della legge, completare e regolarizzare, quando sia possibile, gli atti che
si trovino incompleti ed irregolari; riordinare gli atti stessi, i repertori e
le altre carte notarili che siano in disordine, e formare gli indici, se i
volumi ne siano sprovvisti.
Le
spese per il completamento e la regolarizzazione degli atti, nonché per il
riordinamento degli atti stessi, dei repertori e delle altre carte notarili e
per la formazione degli indici, sono a carico del notaro dispensato o rimosso,
o dei suoi eredi in caso di morte.
[Omissis].
150. — Qualora il
conservatore dell’archivio sia assente o legittimamente impedito, potrà eseguire
tutte le operazioni di cui all’articolo precedente, compreso anche il ritiro ed
il deposito degli atti in archivio, l’impiegato di archivio o il notaro che sia
delegato a norma dell’art. 112 della stessa legge .
Se
nel corso delle operazioni dell’inventario avvenga di dover procedere
all’apertura di un testamento, al rilascio di copie, estratti o certificati, od
al compimento di qualsiasi altro atto dipendente da quelli del notaro per cui
si procede e che non ammette dilazione, può il conservatore dell’archivio
compiere l’atto richiesto. Tale facoltà spetta anche all’impiegato di archivio
delegato, quando abbia i requisiti di notaro; altrimenti verrà incaricato per
il compimento dell’atto un notaro esercente.
151. — Nel compilare
l’inventario ai sensi dell’art. 107 della legge, devono osservarsi le norme
seguenti:
quanto
ai volumi di atti, registri, repertori ed indici, si accerta il loro numero, lo
stato generale di essi e il numero progressivo del primo e dell’ultimo atto
contenuti in ogni singolo volume: in caso di dubbio della regolare numerazione
o di evidente manomissione dei volumi, si accerta anche il numero dei fogli;
quanto
agli atti sciolti, deve indicarsene il numero complessivo oltre al numero con
cui ciascun atto è annotato a repertorio.
Rinvenendosi
testamenti olografi affidati fiduciariamente al no-taro, ognuno di essi va
chiuso in involucro suggellato e sottoscritto dagli intervenuti all’inventario;
e tanto di essi quanto degli altri testamenti i quali si trovino tuttora in
fascicoli distinti, ai sensi dell’art. 61 della legge, si deve compilare un
elenco a parte, in carta libera, e da non sottoporsi a registrazione firmato in
margine dei fogli intermedi ed in fine da tutti gli intervenuti. Nel verbale
d’inventario si fa constare del numero complessivo dei testamenti di cui
nell’elenco; il quale non va allegato al verbale ma deve essere conservato con
i fascicoli distinti predetti.
152.
— La
verificazione, di cui all’art. 108 della legge per gli atti che siano stati già
sottoposti ad ispezione notarile, è eseguita dal conservatore e consiste
nell’accertare se il loro numero ed il loro stato presente di conservazione
rispondano alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni. In caso di
non esatta rispondenza, il conservatore avverte il notaro od i suoi eredi delle
irregolarità o mancanze riscontrate, e li invita a ripararvi.
Dell’eseguita
verificazione, delle sue risultanze, nonché dei provvedimenti eventualmente
presi in conseguenza, si fa constare con apposito verbale.
Per
gli atti, invece, i quali non furono ancora ispezionati, l’ispezione va
eseguita nelle forme ed ai fini indicati negli artt. 128 e 129 della legge e
nell’art. 149 del presente regolamento.
153.
—
Gli atti originali e i repertori debbono essere custoditi in locali diversi da
quelli ove sono custodite le copie e, possibilmente, anche in una sala o in un
piano diversi dell’edifizio dell’archivio.
I
volumi degli atti notarili si dispongono con ordine cronologico, notaro per
notaro; e portano sul dorso un’etichetta indicante il numero d’ordine del
volume, il nome del notaro e la serie degli anni cui si riferiscono gli atti
che ogni volume contiene.
Si
osserva altrettanto riguardo ai repertori [e registri dei protesti cambiari]: i
volumi dei repertori, degli atti tra vivi [e dei registri dei protesti] vanno collocati di seguito alla serie dei
volumi degli atti di ogni notaro.
I
fascicoli distinti dei testamenti e i repertori degli atti di ultima volontà,
le copie dei testamenti, di cui all’art. 66 della legge, l’elenco prescritto
dall’art. 151 del presente regolamento e l’indice prescritto dall’art. 72 del
regolamento stesso per tutti gli atti di ultima volontà sono custoditi in
distinti scompartimenti di apposito armadio, di cui il capo dell’archivio tiene
la chiave.
Ogni
scompartimento ha un’etichetta con l’indicazione del nome del notaro che ha
ricevuti i testamenti che vi sono conservati.
I testamenti pubblici, dopo la morte del testatore e
l’avvenuta richiesta degli interessati, e gli altri, dopo la loro apertura e
pubblicazione, sono riuniti e poi rilegati, notaro per notaro, in volume separato,
da collocarsi di seguito agli altri volumi di atti del notaro rispettivo. Il
numero progressivo di ogni testamento e l’ordine cronologico, con il quale esso
deve essere collocato nel volume, sono quelli stabiliti dall’articolo 61 della
legge. In luogo del testamento tolto si colloca nel fascicolo una scheda
indicante la causa della rimozione, la data dell’atto relativo ed il numero
sotto il quale il medesimo fu iscritto nel repertorio dell’archivio.
I
sigilli notarili depositati in archivio, appena resi inservibili, giusta le disposizioni
degli artt. 23 e 40 della legge e 37 del presente regolamento, sono disposti in
ordine cronologico in apposito armadio o medagliere, e muniti di un’etichetta,
nella quale debbono essere indicati il cognome e nome del notaro, il motivo e
la data del deposito.
La
chiave dell’armadio è custodita personalmente dal conservatore.
154. — L’indice generale
dei notari, di cui all’articolo 114 della legge, deve essere tenuto al corrente
con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito
degli atti in archivio.
L’indice
generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi
entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.
Oltre
a tali indici, l’archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di
ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie
repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari. Nel medesimo deve
prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia
notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti
dall’art. 153 del presente regolamento.
155.
—
Seguito il deposito delle copie certificate conformi degli atti notarili, le
medesime vanno riunite in fascicoli per ciascun notaro in ordine cronologico,
secondo la data del ricevimento dell’atto.
Esse saranno, con le norme di cui al precedente
articolo, rilegate in volumi, allorché gli atti originali cui si riferiscono
verranno ritirati e depositati in archivio.
Nello
stesso modo si procede a riunire i moduli dei telegrammi, di cui all’art. 71
della legge, e le dichiarazioni per le trasmissioni telefoniche di cui all’art.
144 del presente regolamento. Tali moduli e dichiarazioni sono conservati in
buste distinte per ciascun notaro e le buste sono custodite insieme con i
volumi delle copie sopra accennate.
156. — Le copie degli atti privati, gli
originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, le copie
autentiche trasmesse dai conservatori delle ipoteche i contratti originali di affrancazione stipulati
dagli uffici demaniali [e le copie di convenzioni stipulate dai segretari
comunali o da altri pubblici ufficiali]
(art. 106, nn. 1, 4, 8, 9 e 10 della legge)
sono conservati in scaffali diversi da quelli destinati per gli atti e per le
copie notarili, ed in scompartimenti rispettivamente distinti; e vanno riuniti
in fascicoli, in ordine progressivo.
Tale
ordine è dato: per le copie degli atti privati, dal numero della registrazione;
per gli atti esteri, dal numero di annotazione nel repertorio dell’archivio;
per le copie autentiche che trasmettono i conservatori degli uffici delle
ipoteche dalla data della loro
presentazione ai detti uffici; per i contratti originali di affrancazione [e
per le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali ed altri
pubblici ufficiali] dalla data di stipulazione.
I fascicoli debbono essere cuciti e, a seconda dei casi,
rilegati in volumi, a norma dell’art. 153 del presente regolamento, oppure
custoditi in apposite cassette.
157. — Le copie dei repertori, che i
notari debbono trasmettere ogni mese ai sensi dell’art. 65 della legge, vanno
raccolte in separati fascicoli, notaro per notaro, dopo avvenuta la disamina di
cui all’art. 225 del presente regolamento. Quelle del repertorio degli atti di
ultima volontà sono conservate nello stesso modo prescritto per i testamenti
dall’art. 153 del presente regolamento.
158. — È assolutamente
vietato al conservatore ed agli altri impiegati di asportare dall’archivio
atti, repertori, registri, copie, sigilli, salvo i casi autorizzati dalle
leggi, nei quali il conservatore dell’archivio deve osservare quanto è
prescritto pei notari dall’art. 66 della legge.
Sezione
V
Contabilità
degli archivi
159-202.
— (Omissis)
.
[203-209].
210-215.
— (Omissis).
[216].
Sezione
VI
Amministrazione,
statistica e regolamento interno
217.
—
Ogni archivio deve tenere: un esemplare della tabella indicata nell’art. 1 del
presente regolamento; uno stato riassuntivo degli atti, dei repertori, dei
sigilli e delle copie depositate; un registro di corrispondenza; un registro
per la ricezione delle copie di testamenti pubblici; il ruolo organico sia del
personale proprio, sia di ogni archivio mandamentale o comunale esistente nel
distretto.
L’esemplare
della tabella, debitamente tenuto al corrente, deve essere costantemente
esposto, in modo da essere visibile al pubblico.
Nello
stato riassuntivo di cui sopra sono annotati nella totalità, ma distintamente
per notaro, i volumi degli atti notarili, dei repertori delle copie, degli altri
atti di diversa specie, i sigilli depositati e quant’altro forma il materiale
archivistico. Ogni scaffale o armadio, in cui sono conservati i volumi e le
carte, va distinto, ai fini dell’art. 114, capoverso, della legge, con un
numero progressivo; ogni scompartimento dello stesso scaffale o dello stesso
armadio è contrassegnato, con una lettera alfabetica e porta una etichetta
esterna con l’indicazione della natura delle carte conservate e dell’anno cui
le medesime si riferiscono. In detto stato riassuntivo deve anche farsi
speciale menzione dell’armadio ove sono custoditi i fascicoli dei testamenti ed
i repertori degli atti di ultima volontà, e dell’armadio o medagliere ove sono
custoditi i sigilli dei notari cessati dall’esercizio. Tale stato riassuntivo
deve essere tenuto sempre al corrente.
Nel
registro di corrispondenza deve indicarsi il numero generale d’ordine, quello
di richiamo, la data di invio, di arrivo, il nome del mittente, la data e il
numero della lettera, il nome del destinatario, l’oggetto della corrispondenza.
Vi si deve poi prendere nota speciale del provvedimento con cui l’affare fu
definito.
Nel registro per la ricezione delle copie dei testamenti
pubblici si annota il numero d’ordine e la data di arrivo in archivio; vi si
debbono inoltre riprodurre tutte le indicazioni scritte sulla busta, giusta
quanto prescrive l’art. 79 del presente regolamento. Questo registro deve
essere conservato con i fascicoli dei testamenti.
Nel
ruolo organico del personale sono indicati per ciascun impiegato il grado, il
cognome, il nome e la paternità, la data e il luogo di nascita, la data della
nomina o della promozione di classe e quella di assunzione in servizio,
l’ammontare dello stipendio con gli eventuali relativi sessenni e, per i
conservatori, l’ammontare della cauzione e come la medesima è prestata.
Nello
stesso modo è tenuto il ruolo organico per ogni archivio notarile mandamentale
o comunale.
218. — Il capo
dell’archivio, nell’assumere le sue funzioni, deve procedere alla ricognizione
dello stato di Cassa in riscontro ai registri contabili e, in via sommaria,
dello stato di consistenza dell’archivio, in contraddittorio del funzionario
che cessa o del suo legale rappresentante, e con l’assistenza del procuratore [del
Re o del pretore] dal medesimo delegato.
Delle
operazioni anzidette si redige apposito verbale, sottoscritto da tutti gli
intervenuti, in quattro esemplari: dei quali uno è conservato nell’archivio, un
altro è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, e gli altri due sono
trattenuti dagli interessati.
[219-220].
221.
— Il
conservatore deve tenere un registro per annotare i diritti e le tasse
spettanti all’archivio relativamente ad atti compiuti in applicazione delle
leggi sul gratuito patrocinio.
Egli
ha diritto di conoscere il numero d’ordine sotto il quale l’affare, cui si
riferisce la richiesta che ha dato luogo all’atto, trovasi
iscritto nei registri dell’autorità giudiziaria.
Nel registro, di cui nel presente articolo, s’indicano
in ordine progressivo il numero del registro cronologico, di cui all’art. 112
della legge, il numero d’ordine specificato nel capoverso precedente, la
persona nel cui interesse l’atto è stato fatto, la natura e la data dell’atto,
l’autorità richiedente, la data della richiesta l’importo da ricuperare, la
somma effettivamente ricuperata, la data ed il numero della bolletta di
riscossione.
Il
conservatore deve informarsi entro congrui periodi se l’affare fu definito o se
dette luogo al rimborso delle spese; e, in caso affermativo, domandare che sia
rimessa all’archivio la somma allo stesso dovuta. Nella colonna «osservazioni»
si deve tenere nota delle pratiche che il consevatore
abbia in tali sensi eseguite.
Nello stesso registro si annotano pure tutti gli altri
atti eseguiti altrimenti a debito ed in genere tutte le tasse e diritti
eventualmente ricuperabili. [Vi si prende anche nota, ai fini degli artt. 10 e
11 della tariffa annessa alla legge, dei testamenti pubblicati dall’archivio o
dai notari, non appena, per questi ultimi testamenti, se ne abbia notizia
mediante lo spoglio delle copie dei repertori, le quali debbono dai notari
essere trasmesse ogni mese all’archivio ai sensi dell’art. 65 della legge].
222. — Qualora il
conservatore proceda nel proprio ufficio all’apertura o alla pubblicazione di
un testamento depositato in archivio, deve prendere nota dell’avvenuta
operazione, oltreché sul repertorio speciale prescritto dalle leggi sulle tasse
di registro per i capi di tutte le Amministrazioni pubbliche, anche sui
repertori del notaro che aveva in deposito il testamento. Nel repertorio degli
atti tra vivi l’annotazione va fatta di seguito all’ultimo annotamento,
continuando la numerazione del repertorio stesso e riportando tanto il numero
che il testamento aveva nel repertorio del notaro per gli atti di ultima
volontà, quanto l’altro sotto il quale l’operazione è stata annotata nel
repertorio dell’archivio. Nel repertorio degli atti di ultima volontà devono
indicarsi il numero dell’annotamento sul repertorio dell’archivio ed il numero
dell’annotamento sul repertorio del notaro per gli atti tra vivi.
Uguali
richiami saranno fatti sull’elenco speciale di cui all’art. 151 del presente
regolamento.
223. — Le disposizioni
relative alla forma degli atti notarili debbono essere osservate anche dai
conservatori d’archivio in quanto compiono funzioni di notaro.
224.
— I
certificati negativi, che il conservatore può rilasciare, a norma dell’art. 112
della legge, debbono contenere la formula «non si trova», esclusa sempre la
dichiarazione di non esistenza.
225.
—
Quando nella disamina delle copie degli annotamenti fatti a repertorio, il
conservatore venga a rilevare delle inesattezze nell’applicazione o nella
misura delle tasse d’archivio, procede alle necessarie rettificazioni mediante
nota speciale da redigersi in due esemplari: dei quali uno deve rimanere
allegato alle rispettive copie di annotamenti e l’altro è comunicato al notaro
con invito a regolarizzare le partite.
Quando
il conservatore abbia fondato sospetto di mancata annotazione di qualche atto o
convenzione, ovvero di infedele indicazione o del valore del relativo oggetto o
dell’ammontare dell’onorario percetto dal notaro può assumere tutte le
informazioni che ravvisi opportune; e può pure chiedere schiarimenti al
ricevitore del registro ed anche farsi presentare dal notaro i repertori e gli
originali degli atti.
226. — La denunzia delle
contravvenzioni, di cui all’art. 110 della legge, è fatta dal conservatore con
nota di ufficio, e non più tardi di dieci giorni dalla constatazione.
227.
—
Gli archivi devono essere provvisti di due sigilli, l’uno ad umido e l’altro a
secco, del diametro di trentacinque millimetri, e portanti nel mezzo lo stemma
nazionale, ed intorno la leggenda: «Archivio Notarile Distrettuale di …» (il
nome della città ove ha sede l’archivio).
[228-229].
230. — Ogni archivio ha
un regolamento interno che deve contenere le norme relative all’osservanza
dell’orario di ufficio e alla distribuzione dei servizi.
Tale
regolamento è compilato dal conservatore e deve essere approvato dal Ministro
di grazia e giustizia; occorrendo apportarvi variazioni, si segue la medesima
procedura.
La
distribuzione dei servizi stabilita con il regolamento interno e l’osservanza
del medesimo rimangono sotto la personale e diretta responsabilità del conservatore.
Capo II
Degli
archivi notarili mandamentali e comunali
231.
—
Per istituire un archivio notarile mandamentale, nei Comuni sede [di pretura],
ai sensi dell’art. 118 della legge, occorre la domanda dei Comuni che
rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento.
La
domanda per la istituzione può farsi in qualunque tempo. Le spese vanno
ripartite fra tutti i Comuni del mandamento, compresi anche i dissenzienti, in
ragione della rispettiva popolazione.
232.
— I
Comuni interessati debbono con le forme di legge deliberare in ordine alle
spese occorrenti per l’impianto dell’archivio, per lo stipendio del
conservatore, per il locale che dovrà servire di sede all’archivio stesso e per
quant’altro sia necessario al regolare funzionamento dell’ufficio. Il locale
deve rispondere, possibilmente, alle condizioni indicate nell’art. 110 del
presente regolamento.
Copia
delle deliberazioni dei Consigli comunali è trasmessa con la domanda di
istituzione al conservatore d’archivio notarile distrettuale. Egli, entro un
mese, esprime il suo parere in ordine alla convenienza della istituzione, e
trasmette le carte al procuratore [del Re], il quale invia sollecitamente gli
atti al procuratore generale, esprimendo il proprio parere. Il procuratore
generale, esaminati gli atti e compiute le altre indagini che ritenga del caso,
li trasmette al Ministero di grazia e giustizia col proprio avviso.
Il
Ministro, in caso di accoglimento della domanda promuove il decreto, con cui si
istituisce l’archivio mandamentale.
233.
—
Quando si renda vacante il posto di conservatore dell’archivio mandamentale, il
sindaco del Comune capoluogo del mandamento deve, nel termine di tre giorni,
darne notizia al conservatore dell’archivio distrettuale, il quale ne informa
prontamente il procuratore [del Re].
Il
procuratore [del Re] ne dà comunicazione, entro i successivi cinque giorni, al
Ministero di grazia e giustizia, il quale provvede per la reggenza
dell’archivio [e per la pubblicazione del concorso, ai sensi dell’art. 118 del
presente regolamento].
[Nel
bando dovrà essere indicato lo stipendio annuo e l’ammontare della cauzione,
stabilito nelle forme di cui agli artt. 121 e 122 della legge] .
[Gli
aspiranti debbono presentare, a corredo della domanda per il concorso, i
documenti indicati nell’art. 119 del presente regolamento, nonché i documenti comrpovanti i requisiti stabiliti dall’art. 119 della
legge, nelle forme indicate dall’art. 120 del regolamento stesso].
[234].
235.
— [Omissis]
.
Per
la consegna dell’ufficio si osservano le norme stabilite nell’art. 218 del
regolamento stesso.
[236]
.
237.
—
Ogni archivio notarile mandamentale ha l’orario d’ufficio, che viene stabilito
dal conservatore dell’archivio notarile distrettuale, sulla proposta del
conservatore dell’archivio mandamentale.
Nei
casi di dissenso, decide il procuratore [del Re].
La
tabella, che indica l’orario d’ufficio, dev’essere tenuta esposta nei modi
indicati dall’articolo 112 del presente regolamento.
238.
—
Ogni archivio notarile mandamentale deve tenere:
1)
un bollettario a madre e figlia;
[2)]
;
3)
[un registro dei partecipanti] .
Tali
registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati nei loro fogli
e vidimati [dal pretore del mandamento].
Nella prima pagina dei detti registri dev’essere dichiarato il numero dei fogli
che li compongono; ed a questa dichiarazione [il pretore] deve apporre la data, la firma e l’impronta
del sigillo del proprio ufficio.
Ogni
archivio deve inoltre essere provvisto, in conformità di quanto è disposto
dall’art. 227 del presente regolamento, di due sigilli con la leggenda:
«Archivio notarile mandamentale di...» (il nome del Comune capoluogo del
mandamento).
239. — Per il deposito delle
copie certificate conformi, di cui all’art. 118 della legge, sono applicabili
le disposizioni contenute negli artt. 142 e 143 del presente regolamento.
Seguito
il deposito, le copie sono riunite in fascicoli per ciascun notaro, in ordine
cronologico, secondo la data di ricevimento dell’atto e vengono custodite in
apposite buste.
Al
cessare dall’esercizio del rispettivo notaro, si rilegheranno in volumi,
osservando il disposto dell’art. 153 del presente regolamento, secondo le
istruzioni che verranno impartite di volta in volta dal conservatore
dell’archivio notarile distrettuale.
Il
conservatore deve custodire in ordine gli atti e redigerne l’inventario, alla
presenza di un impiegato dell’archivio distrettuale delegato dal conservatore.
Detto
inventario deve essere compilato in doppio esemplare: da trasmettersi l’uno
all’archivio notarile distrettuale, e l’altro da conservarsi nello stesso
archivio mandamentale.
Nel
caso d’inadempimento, il Ministero di grazia e giustizia stabilisce un termine
perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati a cura
del Ministero stesso, e sempre a spesa dei Comuni cui spetta, gli atti che
fossero da ordinare od inventariare.
[240]
.
241.
— Le
norme per la riscossione dei proventi, il pagamento delle spese e quanto altro
riflette l’amministrazione finanziaria degli archivi notarili mandamentali,
sono stabilite dai Comuni interessati, salva la vigilanza spettante al
conservatore dell’archivio distrettuale, ai sensi del seguente art. 242.
Le
spese, compreso lo stipendio del conservatore, debbono anticiparsi dal Comune
in cui ha sede l’archivio, salvo il regresso verso chi di ragione.
A
tale uopo il conservatore dell’archivio deve rivolgersi, in tempo utile, al
sindaco del detto Comune per il relativo pagamento.
242.
—
Agli effetti dell’art. 126 della legge, spetta ai conservatori degli archivi
notarili distrettuali la vigilanza sui conti annuali degli archivi notarili
mandamentali.
[Omissis]
.
243.
— Il
conservatore dell’archivio notarile distrettuale veglia al regolare andamento
del servizio negli archivi notarili mandamentali e può impartire ai
conservatori degli archivi stessi tutte quelle istruzioni che creda
convenienti.
Può
inoltre proporre le opportune ispezioni ai sensi dell’art. 127 della legge.
Qualora
il conservatore dell’archivio notarile mandamentale non osservi le ricevute istruzioni,
il conservatore dell’archivio distrettuale ne informa il procuratore [del Re] per i necessari provvedimenti.
[244]
.
245.
—
Oltre le disposizioni particolarmente richiamate nel presente capo, anche le
altre contenute nel capo 1° di questo titolo si estendono agli archivi notarili
mandamentali ed ai conservatori dei medesimi, sempre che siano applicabili.
Ai
conservatori degli archivi mandamentali si applicano le disposizioni della
legge sullo stato giuridico degl’impiegati civili, in quanto riguardano la
disponibilità, l’aspettativa, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal
servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.
[246-247]
.
248.
—
Qualora sia soppresso il mandamento, è soppresso altresì l’archivio
mandamentale.
Il
decreto che ordina la soppressione dell’archivio indica se gli atti e i
documenti debbano passare in deposito nell’archivio notarile del mandamento a
cui quello soppresso fu aggregato, oppure nell’archivio notarile del distretto.
Si
procede pure alla soppressione di un archivio notarile mandamentale in seguito
alla domanda dei Comuni interessati, o per grave persistente trascuranza nella
custodia e manutenzione degli atti e delle carte: in tal caso gli atti e i
documenti vanno trasportati nell’archivio notarile del distretto, a spese del
Comune in cui aveva sede l’archivio soppresso, salvo al Comune medesimo il
regresso verso chi di ragione.
Titolo VI
Della
vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi; delle Ispezioni; delle pene
disciplinari
e dei procedimenti
per
l’applicazione delle medesime
Capo I
Della
vigilanza e delle ispezioni
(Artt.
127-134 l.n.)
249.
—
L’alta vigilanza che, ai termini dell’articolo 127 della legge, il Ministro di
grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti o sezioni di Corte
di appello, ed i procuratori [del Re] esercitano
nei limiti delle rispettive giurisdizioni sui notari, Consigli ed archivi
notarili, include la facoltà di ordinare, o promuovere, secondo le diverse loro
competenze, visite ed ispezioni tanto agli archivi, quanto agli uffici dei
notari e dei Consigli notarili. Le stesse autorità possono anche prendere o
promuovere quelle determinazioni, che credano più convenienti ed efficaci per
il buon andamento dei detti Consigli, archivi od uffici.
250.
—
Non sono soggetti alle ispezioni gli atti di ultima volontà durante la vita del
testatore.
Tale
divieto non si estende ai repertori degli atti su indicati, né all’atto di
deposito del testamento segreto.
Le
ispezioni periodiche agli atti, ai repertori ed ai registri dei notari debbono
compiersi entro il primo semestre dell’anno, riguardano di regola gli atti del
biennio immediatamente precedente e sono limitate anno per anno agli atti,
repertori e registri della metà dei notari di ogni distretto.
Nella
prima quindicina di dicembre il presidente del Consiglio notarile, d’accordo
con il conservatore dell’archivio, stabilisce quali siano i notari che nel 1°
semestre dell’anno successivo debbono presentare gli atti, repertori e registri
per la ispezione, assegnando all’uopo un termine a ciascun notaro.
Qualora
il presidente del Consiglio notarile non creda di eseguire personalmente la
ispezione, deve delegare un consigliere, informandone il Ministero di grazia e
giustizia non più tardi del 15 dicembre di ogni anno.
La
delega non può essere fatta di regola che ad un solo consigliere.
La
facoltà di delega non è ammessa pel conservatore.
251. — Il notaro, che nel termine
prefissogli non adempia all’obbligo della presentazione degli atti, repertori e
registri per la ispezione, deve essere denunziato a cura del presidente del
Consiglio notarile, al procuratore [del Re]
per il provvedimento della sospensione, ai sensi dell’art. 128, primo
capoverso della legge.
I
notari possono esigere ricevuta degli atti da loro presentati alla ispezione,
producendo una doppia nota in carta libera nella quale indicheranno il numero
progressivo, la data e la natura di ogni atto e specificheranno i repertori ed
i registri esibiti. Eseguito il riscontro, il segretario del Consiglio notarile o chi ne fa le veci [e nel caso previsto
dall’art. 140 del presente regolamento, il Conservatore dell’archivio
sussidiario] restituiscono al
notaro una delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato
dell’avvenuta presentazione.
252.
—
Non appena presentati gli atti, i repertori ed i registri, si procede alla loro
verifica, che è eseguita con perfetta parità di attribuzioni dal presidente del
Consiglio notarile e dal conservatore dell’archivio.
Ove
per qualche rilievo non vi fosse accordo tra i due ufficiali ispezionanti,
debbono farsi risultare succintamente dal verbale le ragioni del dissenso.
Le
ispezioni agli atti [ed ai registri dei protesti cambiari] debbono essere fatte con la scorta dei
repertori e delle copie degli annotamenti mensili.
253.
— Il
conservatore dell’archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di
ogni ispezione in doppio esemplare, indicando:
l’anno,
il mese ed il giorno;
il
nome e il cognome, la qualità, il domicilio o la residenza degli ufficiali che
procedono alla ispezione;
il
nome, il cognome e la residenza del notaro;
il
numero degli atti, dei repertori e dei registri verificati;
le
contravvenzioni rilevate;
e,
succintamente, le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali
deduzioni del notaro.
Il
verbale è sottoscritto dal notaro e dagli ufficiali anzidetti. Ove il notaro
rifiuti di sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto.
Uno
degli esemplari del verbale è depositato nell’archivio notarile, l’altro è trasmesso
immediatamente al procuratore [del Re]
per gli effetti di cui all’articolo seguente.
Copia
del verbale d’ispezione deve essere depositata nell’ufficio del Consiglio
notarile.
254.
— Il
procuratore [del Re], esaminati i verbali delle ispezioni e promossi i
provvedimenti disciplinari per le eventuali contravvenzioni rilevate trasmette
al procuratore generale, non più tardi del 31 luglio di ogni anno, una
relazione sull’andamento generale del servizio notarile nel distretto; ed il
procuratore generale, a sua volta, con rapporto particolareggiato informa il
Ministro di grazia e giustizia dell’esito delle operazioni in tutti i distretti
notarili compresi nella giurisdizione della Corte di appello.
Tale
rapporto dovrà essere trasmesso non oltre il 31 agosto di ogni anno.
[255-256].
257. — Il verbale relativo
alle ispezioni di cui al precedente articolo
è compilato in doppio esemplare e deve contenere le indicazioni
prescritte dall’art. 253 del regolamento. Inoltre per ogni giro d’ispezione
periodica deve essere redatta, ove sia necessaria, una relazione.
Gli
ispettori superiori , completata la verificazione, trasmettono al Ministero di
grazia e giustizia uno degli esemplari del verbale, e depositano nell’archivio
notarile del distretto l’altro esemplare. A cura poi del conservatore se ne
faranno immediatamente due copie, da trasmettere l’una al procuratore [del Re],
per gli effetti di cui all’art. 254 del regolamento stesso, e l’altra al
presidente del Consiglio notarile.
258.
Le
ispezioni periodiche agli archivi notarili debbono eseguirsi in modo che entro
ogni biennio sia compiuta una ispezione generale a tutti i detti archivi.
Esse debbono constatare se i diversi servizi procedano
secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni emanate dalle competenti
autorità, e se coloro che vi sono addetti vi attendano con la dovuta regolarità
e diligenza. Può l’ispettore proporre gli opportuni provvedimenti diretti a
riparare e prevenire deficienze. Quando sia assolutamente necessario, può
anche, sotto la propria responsabilità prendere i provvedimenti di carattere
urgente, riferendone al Ministero di grazia e giustizia.
Nelle
ispezioni si deve specialmente esaminare se sono debitamente custoditi gli
atti, i repertori, i sigilli e tutti i documenti che sono depositati e
conservati negli archivi; se i locali rispondono ai requisiti indicati
nell’art. 110 del presente regolamento, ed alle esigenze speciali
dell’archivio, e se sono tenuti con le dovute cautele; se procedono
regolarmente il servizio di cassa, la riscossione dei proventi ed il pagamento
delle spese; se funzionano secondo le norme prescritte il servizio di revisione
degli atti ed il rilascio delle copie, certificati ed estratti; se sono
regolarmente tenuti gli indici degli atti, i bollettari e i registri tutti
prescritti dalle leggi e dai regolamenti.
259.
—
L’ispettore superiore deve per ogni
singola ispezione di archivio notarile redigere un verbale firmato da lui e dal
capo dell’archivio ispezionato, facendo constare succintamente i rilievi
accertati, le istruzioni date e i provvedimenti presi nei casi d’urgenza.
Il
verbale d’ispezione è compilato in due originali: dei quali uno è trasmesso
sollecitamente al Ministero di grazia e giustizia; e l’altro consegnato allo
stesso capo dell’archivio ispezionato, facendosi tale consegna risultare dal
verbale stesso.
Le
deduzioni che il capo dell’archivio creda di fare in ordine ai rilievi
dell’ispettore debbono essere scritte a parte, ed in due copie da alligarsi una per ogni esemplare del verbale d’ispezione.
Per ogni ispezione, così periodica come straordinaria,
l’ispettore deve redigere inoltre una relazione al Ministero di grazia e
giustizia con le eventuali proposte.
Nel
caso che siano state rilevate irregolarità per cui si debba iniziare
procedimento penale, l’ispettore le denuncia senza indugio al competente
procuratore [del Re].
[260]
.
Capo II
Delle
pene disciplinari
261. — Sono punite con l’ammenda di lire 40 (euro
0,02), estensibile fino a lire 80 (euro 0,04) in caso di recidiva,
le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 24, 56, 69, 72, 74, 1° e 6°
comma, del presente regolamento.
Sono
punite con l’ammenda da lire 40 (euro 0,02) a lire 80 (euro 0,04),
estensibile fino a lire 240 (euro 0,12) in caso di recidiva, le
contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 48, 70, 73, 2° comma, 77, 78, 1°,
2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo comma, 91, 1° comma, 226 del presente
regolamento.
Sono
punite con l’ammenda da lire 40 (euro 0,02) a lire 200 (euro 0,10)
estensibile fino a L. 400 (euro 0,21) in caso di recidiva, le
contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 37, ultimo comma, e 128, 2°
comma, del presente regolamento.
Sono
punite con l’ammenda di lire 400 (euro 0,21) le contravvenzioni alle
disposizioni degli artt. 158, 176, 191, 1° comma, 210, 1° comma, 211, 1° comma,
e 213 del presente regolamento.
[262.
— Salva la speciale competenza attribuita dalla legge e dal regolamento al
Consiglio notarile per quanto riguarda l’applicazione delle pene
dell’avvertimento e della censura, tutte le altre pene comminate dalla legge e
dal regolamento stesso sono applicate dal tribunale civile in Camera di
Consiglio] .
[263.
— Il notaro inabilitato nei casi contemplati dagli artt. 139 e 140 della
legge può chiedere di essere riammesso all’esercizio delle sue funzioni, quando
siano cessati i motivi della inabilitazione.
La
domanda deve essere diretta al presidente del Tribunale civile del distretto, a
cui appartiene il notaro, e corredata dei necessari documenti; il Tribunale
delibera, previo parere del Consiglio notarile e udito il pubblico ministero] .
264.
— Le
disposizioni disciplinari riguardanti i conservatori degli archivi distrettuali
sono comuni ai conservatori degli archivi notarili mandamentali, in quanto
siano applicabili.
Capo III
Dell’applicazione
delle pene
disciplinari e della
riabilitazione
(Artt.
148-160 l.n.)
[265.
— Qualora gli abusi e le mancanze del notaro siano tali da dar luogo
all’applicazione di pene superiori a quelle dell’avvertimento e della censura,
il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al pubblico
ministero, agli effetti dell’art. 152 della legge] .
[266.
— Se il giudizio disciplinare davanti al Consiglio è promosso d’ufficio dal
presidente del Consiglio stesso, ne è fatta menzione nel verbale dell’adunanza.
Se
il giudizio è promosso dalla parte, la denunzia deve essere sottoscritta dalla
parte stessa o da un procuratore speciale.
Il
pubblico ministero che intenda di promuovere il giudizio, rimette al presidente
del Consiglio notarile la richiesta motivata coi documenti relativi; e il
presidente ne dà ricevuta per lettera raccomandata] .
267. — Il presidente del
Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che
stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima riunione successiva
alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio
disciplinare.
Le
autorità pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al
presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.
[Qualora
il Consiglio decida che si debba procedere a giudizio, il presidente ne dà
avviso al notaro con lettera raccomandata contenente l’indicazione precisa
dell’addebito] .
[Il
notaro può presentare al Consiglio, con memoria scritta e personalmente, nel
giorno che gli sia fissato, a norma dell’art. 148 capoverso della legge, le sue
giustificazioni] .
[Dopo di che, il Consiglio delibera: copia del
provvedimento consiliare è notificata al notaro ed al procuratore del Re a
mezzo di lettera raccomandata] .
[268.
— Il ricorso col quale l’incolpato impugna il provvedimento deve essere
presentato alla cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all’art.
149, capoverso, della legge.
Il
presidente del Tribunale, dopo aver richiamato dal Consiglio notarile i
documenti relativi al giudizio, ordina con suo decreto la comunicazione del
ricorso al pubblico ministero e nomina un giudice per riferirne al Tribunale in
Camera di Consiglio nel giorno stabilito col decreto stesso] .
[269.
— Se il provvedimento del Consiglio notarile è impugnato dal pubblico
ministero il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale civile nel
termine di cui all’art. 149, capoverso, della legge.
Il
presidente del Tribunale, dopo aver richiamati documenti relativi al giudizio e
chiesto al Consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero, nomina
un giudice per riferirne in Camera di Consiglio nel giorno stabilito nel
decreto.
Copia del ricorso e del decreto è notificata, per mezzo
di ufficiale giudiziario, all’incolpato almeno dieci giorni prima di quello
fissato per la comparizione] .
[270.
— Divenuta definitiva la sentenza di cui all’art. 149, capoverso, della
legge, il cancelliere ne trasmette copia al presidente del Consiglio notarile
per l’esecuzione] .
[271.
— La pena dell’avvertimento è data al notaro dal presidente del Consiglio
notarile personalmente o per mezzo di lettera raccomandata.
La
pena della censura è applicata dal presidente del Consiglio notarile in una
delle adunanze del Consiglio.
A
tal uopo è dato al notaro, per lettera raccomandata, avviso di presentarsi
avanti al Consiglio notarile nel giorno e nell’ora indicati nella lettera
stessa, e, nel caso di non comparizione, l’avviso è a lui notificato a mezzo
dell’ufficiale giudiziario della [pretura del mandamento] nella cui
giurisdizione risiede.
Il
notaro deve presentarsi personalmente, e della censura a lui inflitta si redige
verbale] .
[272.
— Nel caso in cui l’avvertimento e la censura debbano essere applicati con
decreto del presidente del Tribunale civile, a norma dell’articolo 150 della
legge, sono da osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei
precedenti articoli] .
[273. — La notificazione degli atti indicati
negli artt. 152, capoverso 1°, e 155, capoverso 2°, della legge, è fatta per
lettera raccomandata, e, nel caso di non comparizione, è rinnovata a mezzo
dell’ufficiale giudiziario [della pretura del mandamento] nella cui
giurisdizione risiede il notaro.
La
notificazione delle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello deve essere
fatta sempre a mezzo di ufficiale giudiziario] .
[274.
— I provvedimenti indicati nell’art. 158, capoverso 4°, della legge,
debbono essere comunicati in copia al Ministero di grazia e giustizia non più
tardi di 10 giorni dopo quello in cui furono pronunziati] .
275.
—
Non può mai essere riabilitato all’esercizio il notaro che abbia riportato
condanna anche per uno solo dei reati indicati nell’ultimo capoverso dell’art.
159 della legge.
DISPOSIZIONI
FINALI
E
TRANSITORIE
276.
—
Per effetto del disposto degli artt. 1, numero 5, e 162 della legge cessa dal
1° luglio 1913 la speciale facoltà, attribuita dai preesistenti ordinamenti ai
notari certificatori; i quali però conservano il titolo e possono chiedere lo
svincolo della cauzione speciale da essi prestata.
Lo
svincolo è pronunziato a norma degli ordinamenti anzidetti.
277. — La disposizione dell’art. 170
della legge è applicabile anche nel caso che il notaro voglia sostituire un
modo di cauzione ad un altro.
La
nuova cauzione deve essere tuttavia dichiarata idonea nelle forme prescritte
dalla vigente legge.
278.
—
Nelle deliberazioni dei Consigli notarili non si può fare uso di una lingua
diversa dalla italiana.
279.
— Le
disposizioni della legge e del regolamento che riguardano la pratica notarile
debbono osservarsi, in quanto siano applicabili, anche da coloro i quali
abbiano iniziato la pratica sotto l’impero della legge anteriore.
[280-287]
.
288. — Con decreto del
Ministero di grazia e giustizia, registrato alla Corte dei conti, si approveranno
le istruzioni per la esecuzione del presente regolamento e i moduli dei
repertori, dei registri e delle scritture contabili pei notari, Consigli ed
archivi notarili.
Le
variazioni a tali istruzioni saranno anch’esse approvate con la stessa
procedura.
289.
—
Nei casi non preveduti dal presente regolamento, e salvo il giudizio del
Ministro di grazia e giustizia, sono osservate le norme della legge e del
regolamento di contabilità generale dello Stato.
[290]
.
291.
— La
infermità o debolezza di mente degli impiegati di archivio prevista dall’art.
177 della legge, deve essere accertata per mezzo di visita eseguita da uno o
più medici all’uopo delegati dal Ministero di grazia e giustizia.
La
inettitudine ad adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio e l’abituale
negligenza nell’adempimento dei medesimi debbono risultare da apposite
relazioni del capo dell’archivio, o del procuratore [del Re] o del procuratore
generale.
Le
risultanze delle perizie mediche e delle relazioni informative sono comunicate
per iscritto agli interessati o a chi ne abbia la legale rappresentanza, con
invito a presentare nel termine di giorni 30 le osservazioni o giustificazioni
che credano.
La
Commissione di cui all’art. 98 della legge, esaminate le perizie, le relazioni
informative e le osservazioni o giustificazioni degli interessati, concreta le
proprie proposte. Nel caso che la proposta sia per l’esonero dal servizio, ne
dà per iscritto comunicazione all’impiegato, od a chi ne abbia la legale
rappresentanza, con invito a presentare, ove lo creda, nel termine di dieci
giorni le contro deduzioni: deve anche sentire personalmente l’impiegato od il
rappresentante, quando essi lo richiedano. Dopo di che emette il parere da
presentare al Ministro di grazia e giustizia.
Disposizioni
riguardanti la tariffa
annessa
alla legge sull’ordinamento
del
notariato e degli archivi notarili
[292-306]
.
|