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R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728. —
Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di
notaio
[1.
— Ogni sede notarile che si rende vacante è messa a concorso fra i notai in
esercizio mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero
di grazia e giustizia, da farsi entro tre mesi dalla data in cui perviene la
notizia della vacanza allo stesso Ministero.
I notai che intendono concorrere alla sede vacante
debbono far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 60 giorni da
tale pubblicazione, le loro domande e la quietanza di versamento presso un
archivio notarile distrettuale o sussidiario della tassa di concorso nella
misura di lire 50. La tassa è di lire 30 per ciascuna sede se l’aspirante
concorre a più sedi vacanti messe a concorso con lo stesso avviso. A corredo
della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili
ai fini della decisione del concorso.
Il
Ministero, valutati i titoli presentati dai vari concorrenti ed assunte ove
occorra, le opportune informazioni, provvede nel più breve tempo possibile
all’assegnazione della sede.
Qualora
partecipino al concorso notai rimasti o aggiunti in soprannumero ovvero notai
che si trovino nella posizione indicata nell’art. 13 del regio decreto-legge 28
dicembre 1924, numero 2124, il Ministero, nella decisione del concorso, tiene
conto dei diritti di preferenza stabiliti negli artt. 12 e 13 del predetto
regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124].
2. — Il Ministro per la grazia e giustizia, nel
determinare, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, il numero
dei posti notarili da mettere a concorso per esame, tiene conto del numero
delle vacanze già verificatesi e di quelle che presumibilmente potranno
verificarsi nel periodo di tempo occorrente per l’espletamento del concorso
fino alla chiusura delle prove di esame e all’approvazione della relativa
graduatoria.
3. — Il periodo della pratica notarile
richiesto dall’art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per l’ammissione al
concorso per la nomina di notaio deve essere compiuto alla data stabilita per
la presentazione della domanda.
4. — (Omissis).
5. — La graduatoria dei
concorrenti che hanno conseguita l’idoneità nel concorso per esame è approvata
con decreto del Ministro dopo accertata la regolarità delle operazioni del
concorso. I primi classificati entro il numero dei posti determinato ai sensi
dell’art. 2 sono dichiarati vincitori del concorso.
Insieme
con la graduatoria è pubblicato nel Bollettino l’elenco delle sedi notarili
che, non essendo state conferite in via di trasferimento, sono, alla data di
tale pubblicazione disponibili per la assegnazione ai vincitori del concorso
per esame.
Costoro
nei quindici giorni successivi alla pubblicazione possono far pervenire al
Ministero una dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi nelle quali
preferirebbero di essere destinati.
Trascorso
il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei
vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell’elenco pubblicato,
tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l’ordine
della graduatoria. Qualora manchi la indicazione e le sedi prescelte non possano
essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di
servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio
all’assegnazione della sede.
I
vincitori del concorso che non possono conseguire la nomina, a termini del
comma precedente, sono nominati successivamente, secondo l’ordine della
graduatoria, man mano che si rendono disponibili sedi non assegnate in via di
trasferimento a notai in esercizio.
6. — Gli effetti del
concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel
bando. È tuttavia consentito di nominare notai in sostituzione dei vincitori
del concorso che rinunzino o che per qualsiasi ragione non siano nominati,
altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Può
provvedersi alla sostituzione nello stesso modo anche quando la rinuncia
avvenga dopo la nomina, o quando il notaio nominato decada dall’ufficio per non
avere assunte le sue funzioni nel termine prescritto. In tali casi la facoltà
di provvedere mediante sostituzione non può essere più esercitata quando sia
stato pubblicato il decreto che bandisce un nuovo concorso per esami.
7. — Per l’assegnazione
delle sedi ai vincitori del concorso per esame, per cui attualmente sono in
corso le operazioni, si terrà conto della scelta esercitata, secondo l’ordine
della graduatoria dei candidati idonei, a norma del primo comma dell’art. 29
del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953. Nel caso che manchi la
dichiarazione delle sedi prescelte o che queste non possano essere conferite,
il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all’assegnazione della
sede.
Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad
aumentare il numero dei posti messi a concorso, aggiungendovi quelli vacanti
alla data del presente decreto.
8. — Nell’esercizio
della facoltà indicata nell’art. 2 e nell’ultimo comma dell’art. 7 del presente
decreto si fa salvo il numero dei posti da coprirsi mediante i concorsi per
titoli preveduti dall’art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241.
9. — Sono abrogate le disposizioni
degli artt. 2, 3, 4, 29 e 30 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953,
nonché ogni altra contraria a quelle del presente decreto.
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