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R.D. 14 novembre 1926, n. 1953. —
Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro
Concorsi
per trasferimenti di notari
1.
— I
posti di notaro che risultino vacanti vengono messi a concorso fra notari in
esercizio mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero
della giustizia.
Al
concorso possono prendere parte tutti i notari che si trovino iscritti a ruolo
alla data di pubblicazione dell’avviso, qualunque sia la durata dell’esercizio
del-le funzioni nelle sedi cui essi appartengono.
È
in facoltà del Ministro di grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso
posti di notaro vacanti ai quali non siano stati trasferiti notari in
esercizio.
[2-4].
5. — (Omissis).
6. — Nei concorsi per
trasferimento rimangono fermi i diritti di prefenza
stabiliti negli artt. 12 e 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n.
2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
7.
— I
notari in esercizio, i quali occupino posti soppressi secondo la tabella
formata o modificata ai sensi dell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
rimangono nell’esercizio delle funzioni nelle rispettive sedi, finché non
conseguano il trasloco ad altro posto, e sono equiparati in tutti gli obblighi
e in tutti i diritti ai notari di sedi conservate.
Concorsi
per nomine a notaro
8.
— I
posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento
notari in esercizio, sono conferiti mediante concorso per esame.
Al
concorso per esame non sono ammessi coloro che, alla data di chiusura del
concorso medesimo, si trovino iscritti nei ruoli dei notari in servizio o, in
seguito a nomina conseguita, abbiano titolo per esservi iscritti.
Non
sono parimenti ammessi al concorso coloro che alla data del relativo bando,
abbiano compiuto il 50° anno di età.
9.
— Il
concorso per esame è disposto con decreto ministeriale che viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale [del Regno] e inserito nel Bollettino ufficiale
del Ministero di grazia e giustizia.
Il
decreto contiene l’elenco dei posti messi a concorso, stabilisce il termine per
la presentazione delle domande di ammissione e indica i giorni in cui avranno
luogo le prove scritte.
Il
concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente.
[La
domanda di ammissione è unica tanto per la prova di preselezione quanto per le
prove di esame].
10. — (Omissis).
11. — La domanda di
ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di
cui ai nn. 11 e 12 dell’art. 10 devono essere
presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al
procuratore [del Re] presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato
risiede.
Le
domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Sono
applicabili le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 3.
Entro
venti giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, il
procuratore [del Re] invia al Ministero tutti gli atti del concorso unendo per
ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica e il
certificato generale del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 606 del
codice di procedura penale.
Qualora
nessuna domanda sia stata presentata, il Procuratore [del Re], trasmette al
Ministero la corrispondente dichiarazione negativa, entro cinque giorni dalla
chiusura del concorso.
12. — L’ammissione al concorso, per ciascun
candidato, è deliberata dal Ministro. I candidati, ai quali non sia stata
comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del comma seguente,
sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei
giorni indicati nel bando. Gli stessi candidati sono tenuti a presentarsi, per
la preliminare identificazione personale e per il ritiro della tessera di riconoscimento,
nella sede e nei giorni indicati nel bando.
L’amministrazione
può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l’esclusione
dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o delle altre condizioni.
[13.
— La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la
giustizia, è composta:
a)
di
un magistrato con funzioni di legittimità, il quale la presiede;
b)
di
un professore di materie giuridiche in una università o istituto superiore di
grado universitario;
c)
di
un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d’appello di
Roma;
d)
di
due notai anche se cessati dall’esercizio notarile.
Per
gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
La
commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di
preselezione di cui agli articoli 5bis e 5ter della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e successive modificazioni].
14. — [Il Ministro nomina pure un magistrato con
funzioni di legittimità, avente minore anzianità di ruolo del titolare, per
supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario
supplente per ciascun commissario effettivo fra gli appartenenti alle
corrispondenti categorie].
Il
Ministro designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un
supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale
amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente
dall’Amministrazione centrale.
[15. — L’esame scritto consta di tre distinte
prove teoriche-pratiche, riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima
volontà e un ricorso di volontaria giurisdizione.
In
ciascun tema si richiederà la compilazione dell’atto e lo svolgimento di
principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi
all’atto stesso].
[16. — L’esame orale consta di tre
distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a)
diritto
civile e commerciale con particolare riguardo agli istituti giuridici in
rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaro;
b)
disposizioni
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c)
disposizioni
concernenti le tasse sugli affari].
[17.
— La commissione, stabilita giorno per giorno la materia su cui deve
versare la prova scritta, formula per la materia stessa tre distinti temi, i
quali sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste eguali.
Alle
ore nove, il presidente fa procedere all’appello nominale dei concorrenti e da
uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala,
sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare, ai
concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del
tema è escluso dal concorso.
La
carta su cui devono essere scritti e copiati i temi è fornita dalla
commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.
Nel
termine di sette ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti i
lavori.
Durante
il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel
locale degli esami almeno due membri della commissione, uno dei segretari ed i
funzionari incaricati della sorveglianza].
18. — I concorrenti
devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. È loro rigorosamente
inibito, durante tutto il tempo in cui rimangono nel locale destinato agli
esami, di conferire verbalmente coi compagni o di scambiare con questi
qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure il comunicare in qualunque modo
con estranei.
È vietato ai concorenti di
portare seco appunti, manoscritti, libri od altre pubblicazioni di qualsiasi
specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro
ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. È loro consentito di
consultare soltanto i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato,
da essi preventivamente comunicati alla commissione e da questa posti a loro disposizione,
previa verifica.
19. — Al candidato sono
consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una
grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente
un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero
corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al
candidato.
Le
buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati sono chiuse in piego
suggellato con il bollo dell’ufficio. Sul piego appongono la firma il
presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il
segretario.
Detto
piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare
eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste
deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese
quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come è
stabilito dal precedente comma secondo.
Il
numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle
buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate
ai candidati.
Il
candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro
contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande. Scrive il
proprio nome, cognome, e paternità nel cartoncino e lo chiude nella busta
piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna
al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.
Il
presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul
tagliando corrisponde a quello della tessera, appone oltre la data la sua firma
trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura
e la restante parte della busta stessa.
Al
termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi
suggellati, che vengono firmati dal presidente, da un membro della Commissione
e da uno dei segretari.
[Nel giorno e nell’ora che saranno indicati dal
presidente alla chiusura delle prove, la Commissione in seduta plenaria, alla
presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti,
constata la integrità dei sigilli delle firme, apre i pieghi contenenti i
lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccati i
tagliandi le chiude in un’unica busta più grande. Su questa viene apposto un
numero progressivo, soltanto quando è ultimata l’operazione di raggruppamento
per tutti i lavori avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il
numero].
Tutte
le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le
stesse formalità indicate nel secondo comma.
Di
tutto quanto sopra è disposto, come pure di tutto quanto avviene durante lo
svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale sottoscritto dal
presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
20. — Chi contravviene a qualsiasi
norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal
concorso, con deliberazione della commissione. Per le contravvenzioni che si
verificassero durante le prove scritte, l’esclusione è deliberata dai
commissari presenti. A parità di voti, prevale quello del presidente.
Nei
casi più gravi, il Ministro per la giustizia può, su proposta della
commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche
dai concorsi successivi.
21. — Con decreto
ministeriale, possono essere stabilite più particolari norme per la disciplina
e il metodo degli esami.
[22. — Compiute le operazioni previste
nell’ottavo comma dell’art. 19, la Commissione è convocata nel termine di
giorni cinque per iniziare l’esame dei lavori.
Verificata
la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all’atto
dell’apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i
lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi
trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio
o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di
identificazione.
La
Commissione subito dopo la lettura di ciascun lavoro assegna al medesimo un
numero di punti con le norme indicate nell’art. 24 del presente decreto e
procede all’esame del secondo e del terzo lavoro solo se, rispettivamente al
primo ed al secondo sia stato attribuito il minimo richiesto per
l’approvazione.
In
considerazione del numero rilevante dei concorrenti il presidente può, sentiti
i commissari, formare due Sottocommissioni, stabilendo l’ordine di correzione
dei temi.
Ciascuna
Sottocommissione deve essere composta di cinque commissari assistiti da un segretario
ed è presieduta da uno dei presidenti.
La Sottocommissione, dopo l’apertura dei pieghi con le
modalità indicate nell’art. 19, procede all’esame del lavoro attinente alla
materia che le è stata assegnata.
La
Sottocommissione, se attribuisce al lavoro esaminato il minimo richiesto per l’approvazione,
trasmette all’altra Sottocommissione, seguendo l’ordine di correzione
prestabilito, il secondo lavoro.
La
Commissione procede quindi all’esame del terzo lavoro dei candidati che hanno
conseguito negli altri due lavori il minimo richiesto per l’approvazione.
Qualora
la Commissione o la Sottocommissione abbia fondate ragioni di ritenere che
qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da
qualche autore, annulla l’esame del candidato al quale appartiene tale scritto.
Deve
essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque siansi
fatti riconoscere].
23. — Finita la lettura e deliberata
la votazione, il segretario scrive immediatamente, a’
piedi di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L’annotazione è
sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario.
Terminate
la disamina e la votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione procede
all’apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.
Il
risultato delle prove scritte è pubblicato mediante foglio da affiggersi nei
locali del Ministero.
[24.
— Per ciascuna delle prove scritte ed orali ogni commissario dispone di dieci
punti.
Prima
dell’assegnazione dei punti, la Commissione delibera per ciascuna prova, a
maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per
l’approvazione. Nell’affermativa, ciascun commissario dichiara se e quali punti
oltre il minimo intende assegnare al candidato: il voto attribuito al lavoro e
costituito dal minimo sommato agli altri punti eventualmente assegnati.
Non
è ammesso agli orali il concorrente che non abbia riportato almeno trenta punti
in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle
prove stesse] .
[25.
— L’esame orale è pubblico.
Ogni
membro della Commissione può interrogare su qualunque materia; ma di regola il
presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati
su una o più materie.
Terminata
la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le
norme indicate nell’articolo precedente.
Il
segretario annota la votazione per ciascun gruppo di materie, facendola
risultare nel processo verbale.
L’esame
orale s’intende superato se il concorrente abbia riportato almeno trenta punti
in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso
delle prove orali].
26. — Sono dichiarati
idonei coloro che abbiano conseguito nell’insieme delle prove scritte ed orali
non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti negli
articoli precedenti.
La
commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la
graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti
dichiarati idonei.
A parità di voti, hanno la precedenza in graduatoria coloro
che abbiano anteriormente superato esami di concorso per nomina a notaro oppure
esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in
base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno
degli esami stessi. Nel caso di parità di tale votazione o dello stesso numero
di votazioni complessive, si tiene conto della votazione più favorevole fra le
rimanenti.
A parità di condizioni dopo l’applicazione dei commi
secondo e terzo del presente articolo, la precedenza in graduatoria è
determinata secondo le norme dell’art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923,
n. 2395.
Il
Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con
decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia.
27. — Le deliberazioni
della commissione devono essere prese con l’intervento di tutti i commissari,
salvo che sia altrimenti consentito da particolari disposizioni del presente
decreto.
Nel
caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l’esercizio
delle sue funzioni, è immediatamente surrogato da un membro supplente.
Di tutte le operazioni del concorso viene redatto
quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente, dai
membri della commissine e dal segretario.
È
vietata qualunque abrasione nei processi verbali della commissione. Le
cancellature o correzioni che occorressero devono essere approvate con
postille, prima delle sottoscrizioni.
28. — Il Ministro per la
giustizia esercita l’alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Egli può
intervenire alle sedute della commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno,
ed ha facoltà di annullare i concorsi nei quali siano avvenute irregolarità.
[29-30].
31. — Il notaro nominato ai sensi
dell’articolo precedente qualora non assuma le funzioni nel termine di cui
all’art. 50, s’intende decaduto. In tale caso, il posto già assegnatogli viene
rimesso a concorso nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 1 del presente
decreto.
Verranno
parimenti rimessi a concorso nelle forme ordinarie i posti ai quali, per
qualsiasi motivo, non abbiano potuto avere luogo nomine in seguito al concorso
per esame.
32. — L’esame di
concorso sostenuto a norma del presente decreto, per coloro che conseguano la
nomina, sostituisce ad ogni effetto l’esame di idoneità o di abilitazione al
notariato.
Coloro
che siano stati dichiarati idonei in un concorso per esame, senza conseguire la
nomina a notaro, sono considerati candidati notari agli effetti della eventuale
nomina a coadiutori temporanei e per gli altri effetti non contrastanti con le
disposizioni della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e del presente decreto.
[33].
34. — Agli effetti
dell’articolo precedente, il candidato che si sia ritirato durante una prova di
esame si considera come riprovato, qualora egli abbia preso parte ad una o più
delle prove scritte od orali e non abbia conseguito nelle prove sostenute
almeno trenta punti in ciascuna di esse e non meno di trentacinque punti nella
media delle prove medesime.
35.
— Ai
componenti la commissione sono corrisposti gli emolumenti previsti nell’art. 63
del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.
36. — Le spese di
cancelleria, i premi di operosità da assegnarsi ai segretari ed agli altri impiegati
che li coadiuvano e tutte le altre spese occorrenti per il concorso sono
pagati, con decreto ministeriale, a carico del bilancio degli archivi notarili.
Tali spese non possono eccedere il limite massimo dei contributi alle spese del
concorso, versati ai sensi dell’art. 10, n. 12, del presente decreto.
Dispensa
di notari per limite di età
37. — I notari cessano di pieno diritto
dall’esercizio, per limite di età, con effetto dal giorno in cui compiono il
75° anno.
38. — Il Ministero,
prima che il notaro raggiunga il limite di età, promuove il relativo decreto reale
di dispensa, indicandovi la decorrenza stabilita nell’articolo precedente, e ne
cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale [del Regno] , agli
effetti dell’art. 58 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il consiglio notarile
competente provvede alle altre pubblicazioni stabilite nell’art. 37 della legge
medesima.
39. — La consegna degli atti, repertori
e sigilli del notaro dispensato per limite di età deve farsi all’archivio
notarile distrettuale, nella sede dell’archivio stesso, dal notaro cessato, o
da un suo procuratore speciale, entro il termine di venti giorni dalla data di
cessazione.
Qualora,
nel periodo che intercede fra la data di cessazione del notaro per limiti di
età e la data di consegna degli atti all’archivio, occorresse, per dimostrata
urgenza, rilasciare copie, estratti o certificati o compiere qualsiasi altra
operazione sugli atti del notaro cessato, vi provvede, nell’ufficio del notaro
stesso, il capo dell’archivio notarile distrettuale.
Disposizioni
transitorie e finali
40-48. — (Omissis).
49. — I coadiutori
permanenti, in esercizio alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n.
1365, possono continuare nelle loro funzioni finché il notaro coadiuvato non
cessi dall’ufficio.
50. — Il termine
stabilito nell’art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n.
89, decorre dalla data del Bollettino ufficiale nel quale viene pubblicato il
decreto ministeriale di trasferimento o la notizia della registrazione del
decreto di nomina.
51. — La disposizione
del comma terzo dell’articolo 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non è
applicabile alle spese di trasporto e deposito degli atti, repertori e sigilli
di notari cessati per qualsiasi causa, quando la consegna debba farsi nella
sede dell’archivio notarile dal notaro cessato o traslocato o da un suo
procuratore speciale.
52. — È abrogata
qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto. Questo entrerà
in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
tranne quanto alle disposizioni riferibili alla data di attuazione della legge
6 agosto 1926, n. 1365.
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