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R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, conv.,
con modif., in L. 30 dicembre
1937, n. 2358 —
Modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili
1.
—
Fermo il disposto dell’art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è
concessa anche la facoltà di:
1)
ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture
private, carte e documenti, anche se redatti all’estero;
2)
ricevere le dichiarazioni di rinuncia ad eredità di cui all’art. 944 (ora 519) del codice civile;
3)
firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di
commercio, anche in comuni dove risieda il tribunale o [il pretore], con
obbligo di trasmettere la nota al tribunale in conformità al disposto dell’art.
24 del codice medesimo;
4)
ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di
traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;
5)
rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri
commerciali, salva sempre all’autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di
richiedere l’esibizione degli originali.
Le
dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui
sono trascritte nell’apposito registro tenuto nella cancelleria [della pretura
competente]. Per il deposito delle dichiarazioni stesse, si applica il disposto
dell’art. 2 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
La
presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, e in quelli di deposito di atti pubblici
di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi sono rilasciati
dal notaro in originale.
2.
—
Gli atti indicati nell’art. 1 devono essere dal notaro annotati nel repertorio
con le modalità stabilite nell’art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. — Con decreti [reali], su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto coi Ministri interessati, può
essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali
delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse
dai notari.
Con
le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare
funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone
diverse dai notari, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e
delle sue aziende autonome, delle province e dei comuni e del governatore di
Roma per gli atti che interessano le rispettive amministrazioni.
In
relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite
riduzioni degli onorari e dei diritti notarili.
4.
—
Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella
indicata nell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero dei posti
notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 15, ha luogo la riunione
ad altro distretto ai sensi dell’art. 3 della stessa legge; e ove la riduzione
avvenga in più distretti limitrofidipendenti dalla
stessa corte d’appello, questi possono essere riuniti tra loro in unico
distretto con decreto [reale] che ne determinerà il capoluogo.
5.
—
Ove concorrano speciali circostanze la sede dell’archivio notarile distrettuale
può essere stabilita con decreto [reale], in un comune del distretto diverso da
quello nel quale ha sede il consiglio notarile.
Nelle
circostanze e con le modalità sopra indicate, l’archivio notarile sussidiario,
fino a che non ne sia possibile la riunione al rispettivo archivio distrettuale,
può essere trasferito in altro comune del distretto notarile.
6.
—
Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l’archivio
notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purché la
circoscrizione del distretto per il quale l’archivio ricostituito è competente
sia la stessa che al tempo della soppressione.
Se
invece la circoscrizione sia diversa, il versamento può essere disposto con
decreto del Ministro di grazia
e giustizia, che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto.
Uguale
facoltà spetta al Ministro per gli atti ricevuti dopo la data della
soppressione e versati agli archivi competenti dai notari venuti a cessare
nelle sedi del distretto poi ricostituito.
7. — I versamenti previsti
nell’articolo precedente possono essere disposti con decreto del Ministro per
la giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di
riunione dello stesso ad altro distretto.
I
versamenti sono, in tal caso, eseguiti nell’archivio notarile competente per questo
ultimo distretto.
8.
— I
comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione,
della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la
necessità di assistenza notarile, possono con [regio] decreto, sentito il
parere del consiglio notarile e della corte d’appello, essere aggregati, a
detto effetto, ad altro vicino comune sede di notaro. Con le stesse modalità il
decreto può essere modificato o revocato.
I
pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo
contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell’art. 4 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Nel
caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano
assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati
in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della corte
d’appello, previo parere del consiglio notarile.
Se
un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di un notaro, si può per
ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della corte d’appello e nei
modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei
notari del comune di prestarvi assistenza.
In
questi casi agli effetti dell’art. 22 della tariffa annessa alla legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni si considera che il notaro
abbia il proprio studio nel comune o nella frazione di comune in cui deve
prestare assistenza, per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed
anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi
la propria residenza.
9.
— Il
provvedimento del presidente della corte d’appello di cui agli artt. 26 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni
tempo modificato, sentito il consiglio notarile, per motivi di pubblico
servizio dallo stesso presidente o dal Ministro di grazia e giustizia.
In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere
fissati in numero minore di due per settimana per la sede assegnata e di uno per
ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune di cui all’art. 8.
I
giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli
altri quando siano fissati nel numero minimo di cui al comma precedente.
10.
— I
notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi
dell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi, sono
iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui
appartengono fino a quando non conseguano il trasloco.
Se
una sede notarile comprende più posti, alcuni o uno dei quali vengano
soppressi, il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a
cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima;
e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore
anzianità di esercizio effettivo.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che
occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con regio decreto 26
aprile 1914, n. 241, e modificata con regio decreto 9 luglio 1926, n. 1268.
11-12.
— (Omissis).
13.
—
Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli artt. 12 e 13 del regio
decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, nei concorsi per trasferimento che
sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta
nell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro, per la scelta, ha
facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell’appartenenza al
distretto della corte d’appello menzionato nell’articolo precedente.
[14.
— Fermo il disposto dell’art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è
vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell’opera di
procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro
mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
Fermo
il disposto dell’art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di
esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei
giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di
due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora.
Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà né quando ostino per
il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti
derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.
Il
notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a
norma del citato art. 147] .
19.
— I
notari hanno l’obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota
degli onorari devoluta per ciascun atto alla cassa nazionale del notariato a
termini dell’art. 2 del regio decre-to-legge 27
maggio 1923, n. 1324.
20.
— Il
controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla
cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a
registrazione, compresi quelli di ultima volontà prima della loro
pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne
trasmettono l’importo ogni mese contemporaneamente all’adempimento degli altri
obblighi stabiliti a loro carico nell’art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n.
89.
Nel
caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell’art. 7 del regio
decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, sono applicate e riscosse dai capi degli
archivi notarili.
Per
la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell’art.
111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
[21]
22.
— Il
notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 26, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con
l’ammenda da lire 1600 (euro 0,83) a lire 8000 (euro 4,13) . In
caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi e in caso di
ulteriore recidiva è punito con la destituzione.
Il
notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 2 e 19 è punito con
l’ammenda da lire 40 (euro 0,02) a lire 400 euro
0,21) .
23.
—
L’aumento di punti concesso con l’art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 a
coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per
esame per la nomina a notaro, è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità
conseguite.
I concorrenti ai quali è stato applicato l’aumento
anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell’art.
26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni.
Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti.
24.
— (Omissis).
25.
—
Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata
nell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, siano aumentati più posti, il
Ministero per la giustizia, provvede, nel perio-do di
sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella, a mettere i detti
posti a concorso.
Tale
concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti.
26.
—
Con [regi] decreti, sentito il consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la giustizia di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le
norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e
coordinarlo con altre leggi.
27. — Sono abrogate le disposizioni
contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili.
28.
— Il
presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale [del Regno] e sarà presentato al Parlamento per
la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla
presentazione del relativo disegno di legge.
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