Prove scritte del concorso per esame a 200 posti
di notaio
(D.D.G.
1° settembre 2004)
16 novembre 2005
ATTO MORTIS CAUSA
Massimo, noto romanziere e saggista, è titolare di un
ragguardevole patrimonio, sia mobiliare che immobiliare.
Il patrimonio immobiliare è costituito da un antico fabbricato ubicato a Roma
in P.zza Farnese; da un
appartamento ubicato sempre a Roma, in viale dei Parioli,
nel quale egli abita; da un intero fabbricato ubicato a Milano, in zona
centrale, destinato a uffici e tenuto in locazione da un istituito bancario; da
una villa all'Argentario. Il patrimonio mobiliare è costituito in prevalenza da
titoli e da cospicui depositi bancari. Tra i beni di Massimo vi è anche una
biblioteca, ospitata nel fabbricato romano di p.zza Farnese, fornito di
circa 60.000 volumi, riguardanti la letteratura, la storia, la filosofia e la
politica.
Colpito da grave malattia, Massimo - che è divorziato da Cornelia, non ha
discendenti né ascendenti e convive more
uxorio con Lucrezia - si rivolge al notaio Romolo Romani di Roma,
con studio alla via Aurelia n. 619 e gli dichiara che
è sua intenzione fare testamento e così disporre dei suoi beni:
1) lasciare e destinare il fabbricato romano di p.zza
Farnese, con tutto ciò che vi si troverà e il
fabbricato di Milano ad una fondazione che sarà istituita con la denominazione
"Fondazione biblioteca di Massimo". La fondazione con sede in Roma,
in p.zza Farnese,
avrà per finalità il mantenimento, la conservazione, l'arricchimento con
successive acquisizioni e la consultazione da parte degli studiosi della
suddetta biblioteca, nonchè la promozione e la
diffusione della conoscenza dei classici della letteratura e del pensiero
europeo attraverso la loro pubblicazione e commercializzazione. La fondazione
potrà realizzare i suoi scopi sia con il notevole reddito riveniente dalla
locazione del fabbricato di Milano ad essa destinato,
sia con l'impresa editoriale che essa stessa gestirà direttamente ("Le
edizioni della biblioteca di Massimo").
Massimo precisa inoltre:
- che egli intende affidare a Rolandino, suo amico di vecchia data,
docente di diritto all'università di Bologna, il compito di determinare le
norme relative all'organizzazione della fondazione secondo le quali questa
opererà. Rolandino, pertanto, dovrà completare ed integrare l'atto di
fondazione negli elementi mancanti, redigendone lo statuto. Successivamente
curerà anche tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento del
riconoscimento della fondazione;
- che è sua volontà che, ove mai la fondazione non ottenga il
riconoscimento, i beni suddetti vadano attribuiti alla già esistente
"Fondazione per la promozione della cultura europea" con sede a
Napoli, che persegue finalità analoghe;
2) lasciare la villa dell'Argentario al cugino Andrea disponendo che questi,
qualora decida di venderla, dovrà preferire senza limiti di tempo, a parità di
condizioni, l'altro suo cugino Marco. Massimo precisa in proposito che è sua
ferma intenzione che tale villa, appartenente da più generazioni alla sua
famiglia, rimanga comunque nell'ambito familiare:
pertanto, in caso di violazione dell'obbligo di preferire Marco, Andrea dovrà
decadere dal lascito che passerà a Marco;
3) lasciare, a tacitazione di ogni suo diritto,
la somma di euro 100.000 in unica soluzione a
Cornelia, con la quale solo da poco tempo ha riallacciato i rapporti
interrottisi con il divorzio. A Cornelia - che è prossima a passare a nuove
nozze - in occasione del divorzio, fu riconosciuto il diritto alla
corresponsione di una somma di euro 2.000 mensili in
considerazione del suo stato di bisogno, nel quale tuttora versa;
4) lasciare al nipote Federico il diritto di prelazione all'acquisto di
una villa a Cortina, diritto che egli ha acquistato dalla sua amica Marta, con
atto del notaio Enotri di Belluno;
5) lasciare tutti gli altri beni alla convivente Lucrezia;
6) nominare esecutore testamentario lo stesso Rolandino.
Massimo infine fa presente al notaio Romolo Romani che egli potrebbe
sottoscrivere il testamento solo con notevole sforzo e grave difficoltà (a
causa appunto della sua malattia) e comunque con grafia irregolare e del tutto
diversa da quella abituale. Pertanto egli vorrebbe apporre la propria
sottoscrizione solo se ciò dovesse risultare
assolutamente necessario.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga il testamento
pubblico in conformità di legge, rispettando, per quanto possibile, le volontà
del testatore e, dopo aver motivato le sue scelte, in parte teorica tratti:
- della fondazione testamentaria e della compatibilità tra esercizio
dell'attività d'impresa e scopo non lucrativo della fondazione;
- della prelazione disposta per testamento, con particolare riguardo alla
sua natura giuridica e alla sua efficacia, nonché della trasmissibilità a causa
di morte del rapporto derivante da un patto di prelazione;
- della disposizione testamentaria di decadenza;
- dei diritti successori del coniuge divorziato.
17 novembre 2005
ATTO
INTER VIVOS
Tizio intende
intraprendere un'attività commerciale. Necessitando di
denaro, chiede all'amico Caio un mutuo di euro 250.000 impegnandosi a
restituire la suindicata somma, maggiorata degli
interessi in misura legale, entro il 31 dicembre 2007. Caio, celibe, è disposto
a favorire l'amico Tizio al quale chiede che Sempronio, fratello di Tizio, a
garanzia:
a) gli trasferisca in
proprietà:
- tre box auto costruiti ai sensi della "legge Ponte" del valore
di euro 100.000 complessivi, conscio che gli stessi
sono sottoposti a procedimento di esecuzione immobiliare, a seguito di
pignoramento regolarmente trascritto;
- il fondo Tusculano, sito in Velletri, soggetto a sequestro conservativo, del valore di
euro 300.000;
b) gli ceda il credito
dell'importo di euro 100.000 incorporato in un vaglia cambiario emesso da
Quintiliano con scadenza al 31 dicembre 2008.
Caio si dichiara disposto a restituire a Sempronio stesso sia i box sia il
terreno ed a ritrasferirgli il credito, il tutto nel
caso di adempimento da parte di Tizio. In caso di inadempimento,
invece, tratterrà i suddetti beni.
Il candidato, assunto il nome del notaio Romolo Romani di Roma, rediga l'atto
che meglio soddisfi le esigenze delle parti, tenendo presente che le parti
stesse espongono al notaio la circostanza che Sempronio è diventato
proprietario del fondo Tusculano in forza di atto di
donazione effettuato in suo favore dalla madre Cornelia. In tale atto di
donazione contenuto in due fogli, non risulta apposta
la sottoscrizione finale della donante che ha sottoscritto soltanto a margine
del primo foglio. Cornelia è deceduta da circa un anno e gli unici suoi eredi
sono Sempronio e Tizio.
Il candidato, dopo aver motivato le soluzioni adottate, tratti in parte teorica
del divieto del patto commissorio, della vendita e della cessione del credito a
scopo di garanzia, con particolare riguardo ai beni di proprietà di terzi. Tratti della circolazione di beni sottoposti a procedimenti
cautelari ed espropriativi, con particolare riguardo alla natura giuridica del
pignoramento e del sequestro conservativo e della differenza tra vendita
di bene pignorato e vendita di bene sequestrato. Tratti, inoltre, della
disciplina della cessione dei crediti cartolari.
18 novembre 2005
ATTO DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
In data 2 febbraio 2004, a seguito di ricorso
presentato da Tizio residente in Milano, quale tutore del minore Caietto, il tribunale competente ha ordinato la vendita
all'incanto del fondo Corneliano sito in Roma di
proprietà del minore, al prezzo base d'asta di euro
100.000.
Con il medesimo provvedimento, il tribunale delegava per le operazioni di
vendita il notaio Romolo Romani di Roma, il quale bandiva due esperimenti
d'asta, che però andavano deserti.
Nel frattempo, il minore Caietto si ammala
gravemente, ed abbisogna di urgenti e costose cure, per cui diviene
particolarmente necessario alienare a tale scopo il suddetto fondo.
All'uopo, Tizio presenta in data 10
luglio 2005 ricorso al medesimo tribunale per essere autorizzato alla
vendita del fondo a Sempronio che si è dichiarato disposto all'acquisto al
prezzo base d'asta.
Il medesimo tribunale però, con provvedimento del 14 novembre 2005, munito di clausola di efficacia immediata,
respinge la richiesta, ritenendo inidonea la somma offerta, anche a seguito
della sopravvenuta circostanza che il terreno suddetto potrebbe diventare
edificabile e, quindi, in prospettiva aumentare considerevolmente di valore.
Tizio, ciò nonostante, si reca dal notaio Romolo Romani, affidandogli
l'incarico di rogare il contratto di compravendita con Sempronio, e gli
conferisce altresì l'incarico di richiedere il necessario provvedimento autorizzativo.
Tizio espone al notaio che il giudice tutelare competente aveva espresso parere
favorevole, e di essersi trasferito a Napoli in data 2 maggio 2005.
Il candidato, assunte le vesti del suddetto notaio, rediga il necessario e
motivato ricorso.
Tratti, nella parte teorica, della efficacia ed eseguibilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione
con particolare riguardo a quelli emessi da giudice incompetente ed ai suoi
riflessi sull'atto notarile, e del reimpiego nei
provvedimenti di volontaria giurisdizione, con particolare riguardo alle
conseguenze del mancato reimpiego.